È legittima l’esclusione dalla procedura di gara dell’ATI carente dell’attestazione SOA per la quota minima del 10% dei lavori della categoria OG11

Redazione Scientifica
15 Gennaio 2019

È legittima la determinazione di esclusione dalla procedura di gara dell'A.T.I. carente della specifica attestazione SOA per la quota minima del 10% dei lavori della categoria OG11...

È legittima l'esclusione dalla procedura di gara dell'ATI carente dell'attestazione SOA per la quota minima del 10% dei lavori della categoria OG11

E' legittima la determinazione di esclusione dalla procedura di gara dell'A.T.I. carente della specifica attestazione SOA per la quota minima del 10% dei lavori della categoria OG11, in ossequio all'art. 92, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 e al disciplinare di gara, che tale norma richiama.

L'estromissione di un'impresa partecipante ad un R.T.I. non può essere eseguita per sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura, per la presenza di una causa di esclusione riguardante il soggetto estromesso.

L'art. 48, comma 19, d.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), espressamente esclude, per i raggruppamenti, l'ammissibilità di una modifica soggettiva “se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”, con la conseguenza che l'estromissione di un'impresa partecipante ad un raggruppamento nel corso della procedura di gara non può essere eseguita (come nel caso di specie) al fine di sanare ex post una situazione di preclusione all'ammissione alla procedura medesima in ragione della sussistenza, al momento dell'offerta, di cause di esclusione riguardanti il soggetto estromesso, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

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