Rilevanza ai fini escludenti della contestazione della risoluzione di un precedente contratto successivamente alla presentazione dell'offerta

15 Gennaio 2019

La risoluzione contrattuale anticipata, contestata in giudizio, successivamente alla presentazione dell'offerta, senza che sia intervenuta la definizione dello stesso, non comporta l'esclusione dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione della determina con cui il Comune di Terracina ha disposto la revoca dell'aggiudicazionedella gara, indetta per la realizzazione di cappelle gentilizie e loculi nel cimitero comunale.

Il Capo Settore Gare e Contratti del Comune, ha segnalato al RUP la presenza di un'annotazione ANAC a carico della ditta ricorrente, inerente ad una pregressa risoluzione contrattuale, il cui giudizio risultava incardinato innanzi al Tribunale Civile, successivamente alla presentazione dell'offerta.

A causa di tale risoluzione, il Responsabile del servizio del Comune di Terracina, ha revocato la determina di approvazione dell'aggiudicazione della ricorrente, sul rilievo della previsione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c).

La soluzione. Il TAR, nell'accogliere il ricorso, rileva che la situazione di risoluzione contrattuale anticipata, proprio in quanto contestata, e senza che sia stato definito il giudizio, «non può certamente ritenersi da sé idonea a giustificare l'esclusione ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. c)», del Codice non potendo tale disposizione essere oggetto di interpretazioni estensive.

Lo scopo della disposizione richiamata è di assicurare che l'appalto sia affidato a soggetti che offrano garanzia di integrità e affidabilità. Per determinare l'esclusione, dunque, occorre che il comportamento illecito dell'operatore economico sia concretamente valutabile come prova della sua inaffidabilità.

In conclusione il TAR afferma l'illegittimità dell'esclusione di un operatore economico motivata con riferimento ad asserite carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, che ne hanno causato la risoluzione anticipata, se la contestazione della stessa è ancora pendente in giudizio, seppur in un momento successivo alla presentazione dell'offerta.

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