L'inesatta indicazione del costo della manodopera non comporta l'esclusione

15 Gennaio 2019

L'inesatta quantificazione del costo della manodopera non comporta l'esclusione dell'offerta in applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 50 del 2016, potendo essere disposta solo in caso di omessa indicazione di tali costi.

Il caso. La vicenda trae origine dall'impugnazione degli esiti della procedura di gara indetta dalla Provincia di Reggio Emilia per l'affidamento dei servizi integrati e manutentivi per la gestione del patrimonio provinciale. In particolare, la gara è stata aggiudicata ad un'impresa, la quale aveva indicato in sede di offerta un determinato importo per i costi della manodopera, che in sede di verifica di congruità aveva rettificato, aumentandolo di € 1.661.362,61 (non essendo stati in un primo tempo conteggiati i costi relativi alle figure della struttura tecnica di direzione della commessa e quelli relativi alle figure della struttura di coordinamento assegnata all'appalto).

In sede di verifica di congruità l'Amministrazione ha valutato le giustificazioni fornite e ha ritenuto l'offerta congrua.

La ricorrente censura, tra le altre, la violazione dell'art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 oltre che della legge di gara (che prevedeva espressamente l'esclusione in caso di mancata indicazione dei costi della manodopera) in quanto l'aggiudicataria aveva modificato una componente dell'offerta economica (non sanabile neanche mediante il ricorso al soccorso istruttorio).

La soluzione. Nel rigettare il ricorso, il TAR rileva che l'art. 95, comma 10, del Codice configura un obbligo inderogabile a carico del concorrente dell'indicazione dei costi della manodopera, la cui violazione non è sanabile con il soccorso istruttorio.

Il Collegio, tuttavia, sottolinea che Stazione appaltante nel rispetto dell'art. 95 cit. è tenuta ad escludere il concorrente nel solo caso in cui quest'ultimo abbia omesso di indicare i costi della manodopera. Precisa il TAR, infatti, che nel caso di specie non si è in presenza di una omessa indicazione dei costi della manodopera, ma di una «inesatta quantificazione degli stessi», emersa in sede di verifica di congruità, che non consente l'esclusione dalla gara.

In conclusione, stante la valutazione da parte dell'Amministrazione dell'offerta come “congrua”, l'aggiudicazione è stata dichiarata legittima. Sul punto il Collegio evidenzia inoltre che il giudizio di congruità a posteriori dell'anomalia dell'offerta non necessita di puntuale e specifica motivazione. Pertanto, nell'ipotesi di esito positivo della verifica di congruità, incombe su chi contesta l'aggiudicazione l'onere di individuare una manifesta irragionevolezza o erroneità o travisamento del giudizio, escludente anomalie dell'offerta.

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