L’art. 90, d.P.R. n. 207/2010 non consente un’interpretazione che legittimi una considerazione frazionata dell’oggetto del contratto

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2019

L'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, rubricato “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”, prendendo a riferimento l'intero ammontare del contratto, non consente...

L'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, rubricato “Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro”, prendendo a riferimento l'intero ammontare del contratto, non consente un'interpretazione che legittimi al riguardo una considerazione frazionata dell'oggetto del contratto, per giunta in grado di sottrarre le commesse alla doverosa applicazione degli artt. 60 e ss. dello stesso decreto, in ossequio al principio di qualità di cui all'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50/2016. Diversamente opinando, si finirebbe per ammettere che qualsiasi appalto di importo superiore a detta soglia possa essere eseguito da tante imprese non qualificate, purché le stesse eseguano una quota di lavori inferiore ad Euro 150.000,00, il tutto con una palese quanto illegittima elusione dell'obbligo di qualificazione prescritto dalla legge.

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