Sull'effetto lesivo del provvedimento di nomina dei componenti della Commissione giudicatrice

17 Gennaio 2019

Le censure riguardanti la composizione della commissione giudicatrice di una gara pubblica possono essere proposte soltanto all'esito dell'intero procedimento amministrativo, con l'approvazione delle operazioni di gara, laddove si ha l'effettiva lesione della sfera giuridica dell'interessato. La nomina della Commissione, al pari degli atti compiuti dalla stessa nel corso della procedura, non produce di per sé un effetto lesivo immediato tale da implicare l'onere di immediata impugnazione.

Il caso. La vicenda trae origine dall'appello presentato dal Comune di Treviso contro una sentenza del TAR Veneto-Venezia che aveva riconosciuto le ragioni azionate da una società partecipante ad una gara aperta indetta dal Comune medesimo per l'affidamento di servizi, in particolare sul presupposto che il R.U.P. non può essere componente della Commissione giudicatrice, a garanzia dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

Il Comune ricorrente in appello sosteneva, tra le altre cose, che il ricorso andava dichiarato inammissibile per proposizione tardiva, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto impugnare autonomamente la nomina della Commissione giudicatrice.

La nomina della Commissione non produce di per sé un effetto lesivo immediato tale da implicare l'onere di immediata impugnazione.

I giudici di appello, nel respingere l'impugnativa proposta dal Comune, sottolineano come il provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice in una gara pubblica, al pari degli atti compiuti dalla Commissione nel corso dei lavori di gara, non produce un effetto immediatamente lesivo, tale da implicare un onere di immediata impugnativa nel relativo termine decadenziale. Il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice, dunque, potrà essere impugnato dal partecipante alla gara che lo ritiene illegittimo, soltanto nel momento in cui il procedimento amministrativo si esaurisce con l'adozione del provvedimento che approva le operazioni di gara.

Solo in tale momento, infatti, si può ritenere compiutamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell'interessato.

La decisione assunta, peraltro, si pone sul solco dell'indirizzo maggioritario della giurisprudenza amministrativa (tra le altre, Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2018, n. 2835; Cons. Stato, sez. V, 16 gennaio 2015, n. 92) , nonostante l'esistenza di precedenti di segno contrario che affermano l'immediata impugnabilità della nomina della Commissione giudicatrice (per tutte, Cons. Stato, 17 novembre 2016, n. 4793; Cons. Stato, sez. IV, 12 maggio 2008 n. 2188; Id., sez. VI, 6 ottobre 2005 n. 5427).

In conclusione, nel fissare il principio sopra esposto, il Consiglio di Stato rimarca come il presupposto processuale dell'interesse al ricorso richieda i requisiti dell'immediatezza, concretezza ed attualità, e va dunque esclusa l'immediata impugnabilità di tutti quegli atti interni alla gara che non incidono direttamente e immediatamente sull'ammissione del partecipante alla selezione comparativa e, come tali, che non determinano un immediato arresto procedimentale.

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