I limiti del sindacato giurisdizionale sulla verifica di anomalia

Redazione Scientifica
17 Gennaio 2019

La contestazione relativa alle voci di costo che dovrebbero essere ricomprese tra le spese generali attraverso la loro minuziosa elencazione impinge in valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale nella...

La contestazione relativa alle voci di costo che dovrebbero essere ricomprese tra le spese generali attraverso la loro minuziosa elencazione impinge in valutazioni di merito sottratte al sindacato giurisdizionale nella misura in cui la stazione appaltante ne ha ritenuto la congruità e attendibilità, alla luce del generale principio sul carattere globale e sintetico di tale giudizio per cui un sospetto di anomalia per una specifica componente non incide necessariamente ed automaticamente sull'intera offerta che deve essere comunque apprezzata nel suo insieme, con un giudizio globale e sintetico di competenza della stazione appaltante.

In ogni caso, non è superfluo rammentare che oggetto di censura possono essere solo le valutazioni espresse dalla Commissione in merito alla congruità dell'offerta e non, di per sé, i giustificativi presentati dall'aggiudicataria che rilevano solo quale parametro per delibare, sotto i noti profili della non contraddittorietà, logicità e coerenza con i presupposti, il giudizio di non anomalia formulato dalla Commissione, essendo pacifico che il giudice amministrativo non può procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci, né potrebbe sostituire il proprio convincimento a quello dell'amministrazione (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 26 maggio 2015 n. 2662; id., sez. V, 13 settembre 2016 n. 3855; id., sez. III 13 marzo 2018 n. 1609).

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