L’individuazione del termine entro cui è dato all’interessato proporre ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione

Redazione Scientifica
16 Gennaio 2019

Relativamente alle pubbliche gare in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice del processo amministrativo...

Relativamente alle pubbliche gare in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il codice del processo amministrativo (art. 120, comma 5, intendendosi il richiamo all'art. 79 del d.lgs. n. 163 del 2006, ivi previsto, sostituito con quello art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016 ora subentrato), fissa il dies a quo del termine di trenta giorni per la proposizione del gravame giurisdizionale nel momento di conoscenza “legale” (nelle forme, cioè, espressamente contemplate dalla legge che le individua nella comunicazione dell'atto) dell'aggiudicazione dell'appalto ad altra impresa, essendo tale provvedimento, quello che concreta e cristallizza la lesione della sfera giuridica della impresa partecipante ad una pubblica gara.

Peraltro, se la percezione della lesione può dirsi realizzata con la comunicazione del semplice “dispositivo” del provvedimento di aggiudicazione, di contro è soltanto dalla disamina degli atti procedimentali, massimamente della documentazione prodotta dalla aggiudicataria oltre che dei verbali di gara, che può emergere l'iter logico-motivazionale seguito dalla stazione appaltante nella valutazione delle offerte, in relazione al quale lo stesso art. 76 cit. prevede un accesso “semplificato”, cui la stazione appaltante è tenuta ad ottemperare nel termine di 15 giorni dalla relativa richiesta.

Pertanto:

- il termine per l'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 5, c. p.a. decorre dalla ricezione da parte del concorrente della comunicazione di cui all'articolo 79 del previgente codice, che corrisponde nella sua parte essenziale all'articolo 76 del d.lgs. n. 50 del 2016;

- la mancanza, nella comunicazione di aggiudicazione trasmessa dalla stazione appaltante, di elementi sufficienti per formulare censure di legittimità onera la parte interessata di diligentemente e tempestivamente attivarsi per acquisire una compiuta conoscenza degli atti di gara, attraverso gli strumenti normativamente contemplati (in particolare, l'accesso semplificato previsto dall'art. 76, comma 2, lett. b)), al fine di evitare l'inutile decorso del termine a pena di decadenza per proporre l'impugnazione in sede giurisdizionale (CdS, V, 23 gennaio 2018, n. 421);

- nell'attuale quadro normativo il termine di impugnazione può essere incrementato di un numero di giorni pari a quello che si è reso necessario per acquisire conoscenza delle risultanze procedimentali, entro il limite massimo di quindici giorni previsto dalla citata norma.

Implicito corollario di quanto sopra è che l'impresa interessata dimostri di avere diligentemente assolto all'onere, su di essa incombente successivamente alla comunicazione ex art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, di:

- tempestiva utilizzazione degli strumenti normativamente contemplati per acquisire plena cognitio degli atti di gara, onde consapevolmente esercitare (an) ovvero articolare (quid) e modulare (quomodo) le proprie guarentigie difensive in sede giurisdizionale;

- tempestivo esperimento del gravame - in caso di eventuale ritardo da parte della stazione appaltante nella ostensione degli atti (oltre i quindici giorni ex lege contemplati) - nel termine massimo, indi, di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'atto lesivo.

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