In G.U. le Regole deontologiche a tutela della privacy nelle attività investigative e difensive

Redazione scientifica
18 Gennaio 2019

Pubblicata in Gazzetta la delibera del Garante Privacy recante le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

La delibera del Garante. Ha trovato pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 12 dello scorso 15 gennaio, la delibera del 19 dicembre 2018 del Garante per la protezione dei dati personali contenente le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

Soggetti. L'insieme delle regole si riferiscono ad avvocati o praticanti avvocati che esercitano attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato.
Interessati dalla delibera sono anche i soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

Procedimenti. Tali regole deontologiche sul trattamento dei dati personali si applicano sia nel procedimento di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase d'instaurazione di un eventuale giudizio, che successivamente alla definizione dello stesso.

Il trattamento dei dati. L'art. 2 della delibera indica le modalità di trattamento e specifica ai professionisti che esse devono rispettare i diritti e le libertà degli interessati.
Il punto 4 del citato articolo, tra le altre cose, spiega che va prestata specifica attenzione per evitare l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza dei dati nel caso di: scambio di corrispondenza per via telematica; utilizzo e distruzione di dati riportati su dispositivi informatici (come tabulati di flussi telefonici o telematici); custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove.
Inoltre, il documento offre indicazioni circa la conservazione, cancellazione e diffusione dei dati, nonché sulle modalità con cui fornire l'Informativa Unica.

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