Dies a quo entro cui impugnare il provvedimento di aggiudicazione in caso di accesso “semplificato” agli atti di gara

18 Gennaio 2019

Il dies a quo entro cui impugnare il provvedimento di aggiudicazione non può superare il termine massimo di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'atto lesivo di cui all'art. 76, d.lgs. n. 50/2016, anche nel caso in cui la società ricorrente si sia attivata, a seguito della suddetta comunicazione, per ottenere una compiuta conoscenza degli atti di gara.

Il caso. Una società partecipante ad una gara indetta per la realizzazione di un sistema di depressurizzazione e rilevazione incendio, ricevuta (il 10 aprile 2018)la comunicazione ex art 76, d.lgs. n. 50/2016, del provvedimento di aggiudicazione definitiva disposta in favore di un'altra impresa concorrente, articolava immediatamente un'istanza di accesso agli atti della procedura. La stazione appaltante accoglieva (con ritardo rispetto ai quindici giorni previsti dal suddetto art. 76 del Codice) tale richiesta, consentendo l'accesso il 9 maggio 2018. La ricorrente, tuttavia, non ne fruiva con tempestività, visionando gli atti in una data successiva (16 maggio).

Il ricorso veniva proposto il 6 giugno 2018 considerando come dies a quo per decorrenza dei trenta giorni la prima data in cui la stazione appaltante aveva consentito l'accesso agli atti (9 maggio) con conseguente proposizione del ricorso trascorsi 57 giorni dalla suddetta comunicazione.

La soluzione offerta dal TAR: Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile per tardività della notificazione, rilevando che:

(i) il termine per impugnare previsto dall'art 120, comma 5, c.p.a., decorre dalla ricezione da parte del concorrente della comunicazione di cui all'art. 76, d.lgs. 50/2016;

(ii) nel caso in cui tale comunicazione difetti di elementi sufficienti per formulare censure di legittimità, è onere della parte che intende proporre ricorso adoperarsi “diligentemente e tempestivamente” per acquisire un'adeguata conoscenza degli atti di gara, “attraverso gli strumenti normativamente contemplati (in particolare l'accesso semplificato previsto dall'art 76, co. 2, lett. b)”;

(iii) il dies a quo entro cui impugnare l'aggiudicazione può essere incrementato – fermo comunque il limite massimo di 15 giorni – di un numero di giorni pari a quanto necessario per acquisire la conoscenza delle risultanze procedimentali.

Nel caso di specie, sebbene la parte si fosse attivata, una volta ricevuta la comunicazione di cui all'art. 76, d.lgs. 50/2016, per ottenere la documentazione relativa alle offerte presentate dalle imprese collocatesi in posizione più utile, non aveva tuttavia fruito immediatamente dell'accesso consentito dalla stazione appaltante, attendendo circa 10 giorni da quanto tale possibilità le era stata concessa.

In conclusione, il TAR afferma che, non potendo il dies a quo per la proposizione del ricorso contro l'aggiudicazione essere ricondotto sic et simpliciter al momento in cui l'impresa interessata abbia effettivamente ottenuto l'accesso ai documenti (in quanto ciò renderebbe “inapplicabile (o almeno del tutto incerto) il termine comunitario di standstill”), solo nelle ipotesi in cui l'impresa dimostri di aver:

a. diligentemente utilizzato gli strumenti normativamente previsti per ottenere un'adeguata cognizione degli atti di gara;

b. tempestivamente esperito il gravame (“in caso di eventuale ritardo, come peraltro avvenuto nella specie, da parte della stazione appaltante nella ostensione degli atti (oltre i quindici giorni ex lege contemplati) - nel termine massimo, indi, di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'atto lesivo”), il ricorso risulterà tempestivo.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.