Notifica ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE: quando è possibile la rimessione in termini?

Redazione scientifica
22 Gennaio 2019

La rimessione in termini può essere concessa alla parte che notifica il ricorso ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE solo a condizione che l'esito negativo del processo notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole, che deve essere dimostrato.

Notifica ad indirizzo PEC non presente nel ReGIndE. La Corte d'Appello di Campobasso dichiarava l'estinzione del processo per inattività delle parti (ex art. 307, co. 3 e 4. c.p.c.) sul presupposto che la notifica dell'atto di citazione di appello era stata effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).
Avverso tale decisone la parte ha proposto ricorso in Cassazione.

Niente sanatoria per raggiungimento dello scopo. La Cassazione ritiene che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto nulla la notifica del ricorso poiché effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato istituito per il processo telematico. Tale nullità, inoltre, non è sanabile dal raggiungimento dello scopo poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito.

Condizioni per la concessione della rimessione in termini. A Parere dei Giudici, dunque, in sede d'appello è stato giustamente ritenuto che l'assegnazione di un ulteriore termine per la notificazione è possibile solo a condizione che l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole, del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione.
Tuttavia, nella fattispecie la parte ricorrente non ha dedotto alcuna giustificazione.
Inoltre la Corte rileva che «non appare in effetti integrare l'errore incolpevole e giustificabile la circostanza meramente allegata che in altri processi l'Avvocatura si era regolarmente costituita, nonostante la notifica fosse stata effettuata al medesimo indirizzo telematico riconducibile all'Avvocatura Distrettuale dello Stato».
Pertanto, in mancanza di errore incolpevole e giustificabile non può essere invocata la rimessione in termini e conseguente fissazione di un nuovo termine per la rinnovazione della notificazione rispetto a quello perentorio inutilmente scaduto (si veda anche Cass. n. 11154/2018).
Alla luce di quanto detto, la Corte rigetta il ricorso.

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