Notifica ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE: quando è possibile la rimessione in termini?
22 Gennaio 2019
Notifica ad indirizzo PEC non presente nel ReGIndE. La Corte d'Appello di Campobasso dichiarava l'estinzione del processo per inattività delle parti (ex art. 307, co. 3 e 4. c.p.c.) sul presupposto che la notifica dell'atto di citazione di appello era stata effettuata all'Avvocatura dello Stato ad un indirizzo PEC non presente nel ReGIndE (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici). Niente sanatoria per raggiungimento dello scopo. La Cassazione ritiene che la Corte d'appello ha correttamente ritenuto nulla la notifica del ricorso poiché effettuata ad un indirizzo PEC diverso da quello dell'Avvocatura dello Stato istituito per il processo telematico. Tale nullità, inoltre, non è sanabile dal raggiungimento dello scopo poiché il Ministero dell'Interno non si è costituito. Condizioni per la concessione della rimessione in termini. A Parere dei Giudici, dunque, in sede d'appello è stato giustamente ritenuto che l'assegnazione di un ulteriore termine per la notificazione è possibile solo a condizione che l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto oggettivo ed incolpevole, del quale la parte deve offrire puntuale e rigorosa dimostrazione. |