Il Tar Lombardia sulla revisione dei prezzi

Redazione Scientifica
22 Gennaio 2019

L'art. 133, comma 1, lett. e.) n. 2, c.p.a. devolve le controversie in tema di revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo senza operare alcuna dicotomia sull'oggetto in contestazione: sia se si faccia questione sulla spettanza della revisione che si disputi invece sull'esatta quantificazione operata nel provvedimento applicativo...

L'art. 133, comma 1, lett. e.) n. 2, c.p.a. devolve le controversie in tema di revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo senza operare alcuna dicotomia sull'oggetto in contestazione: sia se si faccia questione sulla spettanza della revisione che si disputi invece sull'esatta quantificazione operata nel provvedimento applicativo.

Il criterio in base al quale erano devolute alla Giurisdizione del Giudice ordinario le controversie relative al quantum della revisione prezzi e al Giudice amministrativo quelle afferenti all'an debeatur è divenuto recessivo a fronte della concentrazione dinanzi alla stessa Autorità giurisdizionale (amministrativa) di tutte le cause relative alla revisione negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica, in conformità al principio del giusto processo, ex se ostativo alla moltiplicazione dei processi e declinato al perseguimento della celerità di tutela (artt. 111, comma 2, Cost., 47 Carta UE, 6 CEDU, 2 c.p.a).

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