Sul carattere eccezionale del rito super-accelerato previsto dall'art. 120, comma 2 bis, c.p.a.

23 Gennaio 2019

Una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a., richiede che la disposizione processuale sia interpretata restrittivamente, facendosene applicazione alle sole ipotesi tassativamente contemplate nel citato comma 2 bis, ovvero, alle «esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali», anche di tipo estrinseco/formale, concernenti l'assenza di irregolarità ovvero carenze documentali tali da comportare l'esclusione a norma della lex specialis, trattandosi di vaglio affidato alla fase preliminare delle ammissioni, ma senza comprendervi la generalità delle esclusioni (quali quelle riguardanti altre fasi della procedura, come la valutazione dell'anomalia, o del contenuto delle offerte tecniche ed economiche), fermo il rispetto dei termini fissati dall'art. 29 del codice dei contratti pubblici (richiamato dallo stesso art. 120, comma 2 bis, c.p.a.), senza che possa essere ascritto a mancanza di diligenza processuale dell'interessato la circostanza che l'impugnazione presentata nel rispetto dei termini anzidetti sia, però, successiva all'aggiudicazione, per effetto della tempistica adottata dalla stessa amministrazione appaltante nella esplicazione della procedura.

Il caso. La vicenda ha ad oggetto una procedura aperta concernente l'affidamento - da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - di lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione di un complesso immobiliare pubblico.

Riuniti i ricorsi separatamente proposti dalla seconda, dalla terza e dalla quarta classificata, il T.A.R. adito ha affrontato, preliminarmente, il problema della ricevibilità dei ricorsi proposti e dei motivi aggiunti avanzati dalla seconda classificata che – sebbene quest'ultimi volti a contestare l'illegittima ammissione alla gara del consorzio aggiudicatario, per violazione dell'art. 146 in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione – erano stati notificati ad aggiudicazione avvenuta, ancorché nei termini di cui alla disposizione contenuta nell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. e nel rispetto dei 30 giorni previsti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016 a seguito del concesso accesso.

Nel respingere l'eccezione dedotta nei confronti della seconda e quarta classificata e accogliendola, invece, con riferimento alla terza, il T.A.R. ha precisato quale debba essere il criterio interpretativo e applicavo della disposizione processuale contenuta nell'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. citata, nei termini di cui alla massima che precede.

Si tratta, come affermano da autorevole giurisprudenza menzionata in sentenza, di una norma eccezionale, di stretta interpretazione, applicabile alle valutazioni e alle fasi della procedura contemplati nella disposizione medesima, senza che se ne possa invocare l'applicazione a valutazioni di differente tipologia e fasi e senza che possa assumere rilievo la circostanza che nei termini ivi tassativamente fissati, la procedura sia pervenuta alla sua conclusione, con l'aggiudicazione al primo classificato, in forza dei tempi ristretti impressi dalla stazione appaltante.

Nel merito, è stato ritenuto corretto il soccorso istruttorio esercitato nei confronti del consorzio divenuto, poi aggiudicatario.

Sono di stretta applicazione le norme che disciplinano rito super-accelerato nella materia contrattuale. Il giudice amministrativo della Calabria – chiamato ad affrontare il tema dell'ambito di operatività della norma processuale che introduce l'onere per l'interessato di impugnare immediatamente l'altrui ammissione alla procedura di gara senza attendere l'aggiudicazione – ne definisce i limiti, aderendo ad autorevole giurisprudenza formatasi sulla materia, che indica nella coerenza con il dettato costituzionale i criteri interpretativi ed applicativi della disposizione.

L'innovazione introdotta dall'art. 204, comma 1 lett. b), del d.lgs. 8 aprile 2016 n. 50 – la quale si propone di assicurare una maggiore speditezza alle procedure contrattuali, cristallizzando, per legge, nella fase procedimentale il momento di emersione della lesione, derivante, non soltanto dalla esclusione dalle fasi successive del concorso, ma, altresì, dalla illegittima ammissione alle fasi successive di concorrenti che dovevano esserne esclusi sulla base della legge speciale di gara – rivela la sua criticità proprio in quei casi (analoghi a quello su cui è intervenuta la sentenza in esame) in cui i tempi di svolgimento della procedura sono stati talmente solleciti da non poter impedire che l'impugnazione intervenisse ad aggiudicazione conclusa.

Ebbene, del tutto correttamente il giudice di primo grado ha avvertito che, una volta soddisfatte le condizioni previste dalla disposizione innovativa, un siffatto evento non può giocare alcun ruolo, neppure ai fini della valutazione della diligenza processuale del concorrente che si ritiene leso dalla illegittima ammissione al concorso dell'aggiudicatario, una volta che risulti chiara l'osservanza della norma processuale in stretta correlazione con quanto disposto dall'art. 29 del codice dei contratti pubblici (espressamente richiamato dallo stesso art. 120, comma 2 bis, c.p.a.).

Ed infatti, come messo in rilievo dal T.A.R di Catanzaro (che, con tutta evidenza, non condivide i dubbi di legittimità costituzionale espressi da taluni giudici amministrativi di primo grado), la chiave di lettura della disposizione processuale deve essere ricercata nella sua coerenza con il dettato costituzionale, che impone di riconoscerne la natura di eccezione e di stretta interpretazione, in correlazione con gli obiettivi di celerità e certezza connessi allo svolgimento delle pubbliche gare.

Una tale riflessione si riverbera sia sull'oggetto della tutela (rientrano nella previsione della norma tutte le valutazioni effettuate nella fase endoprocedimentale presa in considerazione dal legislatore del 2016, comprese quelle di tipo estrinseco/formale), sia sul termine assegnato agli interessati per la proposizione dell'impugnazione, la cui rigorosa osservanza è sufficiente ai fini della ricevibilità del ricorso, indipendentemente da circostanze particolari che di fatto azzerano l'intento legislativo di porre l'esito finale della procedura al riparo dalla contestazione tardiva della legittimità della ammissione al confronto dello stesso aggiudicatario.

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