È legittima l’immediata esclusione del concorrente dalla gara, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti
22 Gennaio 2019
Il contraddittorio previsto dal nuovo Codice degli Appalti e ribadito dalle Linee Guida n. 6 dell'ANAC riguarda soltanto le situazioni in cui il concorrente si è dimostrato leale e trasparente nei confronti della S.A., rendendola edotta di tutti i suoi precedenti, anche se negativi. Solo in tal caso è possibile ipotizzare un vero e proprio contraddittorio tra le parti, mentre non sarebbe corretto, per il rispetto dovuto ai principi di trasparenza, lealtà verso la S.A. e “par condicio” tra tutti i concorrenti, consentire al singolo concorrente di nascondere alla Stazione Appaltante situazioni pregiudizievoli, rendendo false o incomplete dichiarazioni, al fine di evitare possibili esclusioni dalla gara, e poi, ove siano state scoperte, pretendere il rispetto del principio del contraddittorio da parte della Stazione Appaltante. Di conseguenza, l'Amministrazione aggiudicatrice, in caso di dichiarazioni mendaci o reticenti, può prescindere dal contraddittorio, disponendo l'immediata esclusione del concorrente. |