La violazione delle norme sulla litispendenza giustifica il mancato riconoscimento della sentenza definitiva?
24 Gennaio 2019
Il caso. In pendenza del procedimento relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale, rimesso in istruttoria dal Tribunale di Teramo in seguito alla pronuncia di separazione personale di due coniugi, la moglie (cittadina rumena) ha adito il Tribunale di primo grado di Bucarest chiedendo il divorzio, l'affidamento esclusivo del figlio e un contributo al mantenimento del bambino a carico del padre. Quest'ultimo si è costituito sollevando eccezione di litispendenza ma il Tribunale ha accolto le richieste della moglie con sentenza passata in giudicato a seguito di provvedimento successivo della Corte d'appello rumena. Il Tribunale di Teramo ha respinto la domanda della moglie di riconoscimento in Italia della sentenza di divorzio pronunciata in Romania, decisione riformata dalla Corte d'appello di L'Aquila. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso per cassazione il marito: la Suprema Corte ha deciso di sospendere il giudizio e sottoporre la questione alla Corte di giustizia UE.
Violazione delle norme sulla litispendenza e mancato riconoscimento. La Corte europea ritiene che la corretta interpretazione delle norme sulla litispendenza di cui all'art. 27 Reg. n. 44/2001 e art. 19 Reg. n. 2201/2003 sia nel senso che, qualora nell'ambito di una controversia in materia matrimoniale, di responsabilità genitoriale o obbligazioni alimentari, l'autorità giurisdizionale successivamente adita abbia adottato, in violazione delle norme citate, una decisione poi divenuta definitiva, le autorità giurisdizionali di altro Stato membro, preventivamente adite, non possono negarne per questo solo motivo, il riconoscimento. Tale violazione infatti non può giustificare di per sé il mancato riconoscimento del provvedimento passato in giudicato per sua manifesta contrarietà all'ordine pubblico. |