La Corte torna sul tema della nullità della notifica effettuata alla Cancelleria dell'ufficio giudiziario

Redazione scientifica
24 Gennaio 2019

Con l'introduzione del domicilio digitale, le comunicazioni e le notificazioni vanno eseguite all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, anche se quest'ultimo indirizzo non è stato indicato negli atti dal difensore medesimo

Ricorso notificato in Cancelleria. La Corte di Cassazione, pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro e notificato in Cancelleria ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934, ritiene nulla la notifica.

Indirizzo PEC risultante dal ReGIndE. I Giudici ribadiscono che, con l'introduzione del cosiddetto “domicilio digitale”, corrispondente all'indirizzo PEC che l'avvocato deve necessariamente indicare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza (art. 16-sexies, d.l. n. 179/2012), la notificazione va eseguita all'indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE, pur se non indicato negli atti dal difensore risultante dal stesso.
Conseguentemente è nulla la notifica effettuata presso la Cancelleria dell'Ufficio giudiziario, anche nel caso in cui il destinatario non abbia eletto domicilio nel Comune in cui ha sede quest'ultimo, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra anche la circostanza che l'indirizzo PEC non sia accessibile per cause imputabili al destinatario».
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso e ne dispone la rinnovazione.

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