È possibile ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per un servizio aggiudicato con procedura aperta e in scadenza?

Antonio Nicodemo
23 Gennaio 2019

È possibile applicare l'art. 63, c. 5 del d. lgs. n. 50 del 2016 ad un servizio aggiudicato con procedura aperta e in scadenza?

È possibile applicare l'art. 63, c. 5 del d. lgs. n. 50 del 2016 ad un servizio aggiudicato con procedura aperta e in scadenza?

La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, disciplinata all'art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, è una procedura di affidamento degli appalti pubblici di carattere eccezionale, alla quale è possibile ricorrere soltanto nei casi e alle condizioni previste dalla legge, in deroga al principio generale della pubblica gara e al principio della concorrenza.

Nello specifico, l'art. 63 al comma 5 prevede l'utilizzabilità della procedura per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che i lavori o i servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura ristretta o aperta.

Dunque, l'art. 63, comma 5, trova applicazione anche se il servizio è stato in precedenza aggiudicato con una procedura aperta.

Il comma 5 limita il ricorso a tale procedura al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

Tuttavia, leggendo tale disposizione in combinato disposto con l'art. 63, comma 2, lett. c), è possibile ammettere il ricorso a tale procedura negoziata anche nell'ipotesi in cui il servizio sia stato aggiudicato con una procedura aperta e in scadenza.

Ciò perché, ai sensi dell'art. 63 c. 2 lett. c) è legittimo ricorrere a tale procedura negoziata «per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice».

La giurisprudenza amministrativa ha interpretato tale disposizione riconoscendo che l'estrema urgenza può essere data dall'imminente scadenza del precedente contratto in essere con l'appaltatore uscente per il medesimo servizio e dai tempi presumibilmente occorrenti per il rinnovo della gara, soprattutto se il contratto con il precedente gestore non possa più essere prorogato o lo sia già stato così da rendere non opportuna una ulteriore proroga (cfr. Cons. St., Sez. III, 8 ottobre 2018, n. 5766; TAR Lazio, sez. III-quater, 14 giugno 2012, n. 5424; Tar Lazio, sez. III-quater, 24 aprile 2012, n. 3663).

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