Consigli per una impeccabile redazione dell’atto d’appello, tra autosufficienza e specificità
24 Gennaio 2019
Abstract
Il dato normativo introdotto dalla recente riforma mediante la riformulazione dell'art. 581 c.p.p. tenderebbe a regolamentare l'aspetto essenziale della forma dell'atto di impugnazione che ogni parte, anche quella pubblica, è tenuta a osservare secondo le enunciazioni specifiche ivi indicate. In particolare, quanto all'appello, seguendo il metodo della confutazione ormai invalso nella caratterizzazione di tale rimedio. Tecnica di impostazione della redazione dell'atto di appello secondo i requisiti di forma imposti dalla nuova disciplina con particolare riguardo alle parti private
Quanto alla formulazione concernente l'assetto dell'atto scritto, parrebbe opportuno la implementazione della parte iniziale con: l'intestazione indicante il giudice ad quem; l'indicazione dei dati identificativi completi del difensore e della parte impugnante; ove trattasi dell'imputato, anche la precisazione della relativa condizione concernente la personale presenza o assenza dichiarata nel grado celebrato; la completa indicazione dei dati professionali e dei recapiti del difensore; la precisa indicazione del provvedimento che si intende impugnare, del giudice che lo ha emesso e dei dati identificativi del processo (numero di iscrizione nel registro generale dell'ufficio giudicante ed anche quello originario del registro generale-noti dell'ufficio del pubblico ministero) avendo cura altresì di specificare:
Verso una corretta ed esaustiva redazione di motivi ammissibili
L'appello, pur se mezzo di impugnazione che mantiene la propria peculiarità di rimedio "a critica libera", affrancato da vincoli di tipizzazione collegati alle imposizione di rigorose tipologie dei motivi di censura, subisce tuttavia una precisa tendenza a opera di una ricorrente elaborazione giurisprudenziale a volgere verso effetti devolutivi piuttosto circoscritti; appare perciò piuttosto utile articolare la struttura dell'atto su motivi razionalmente funzionali al quantum impugnatum che si rivelino idonei a costruire il perimetro stesso della devoluzione. Si iscrive in tale contesto interpretativo il ricorrente richiamo, quanto alla disciplina della inammissibilità, delle linee comuni - rinvenibili nel meccanismo filtrantedisposto dall'art. 591, comma 2, c.p.p., correlato al tipizzante contenuto della lett. c, del comma 1 - con il ricorso per cassazione. Pur essendo quest'ultimo rimedio da sempre definito "a critica libera" in ragione della articolazione dei casi e la tipizzazione dei motivi di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p. . Ciò nonostante, in ossequio al richiamato metodo della confutazione, può ritenersi inalterata la potenzialità dell'appello a determinare una devoluzione ad ampio raggio (secondo quanto prevede l'art. 597, comma 1, c.p.p. ma tenendo conto delle disposizioni generali espresse dagli artt. 581 lett. d) e 585, comma 4 , c.p.p.). Costituisce una ragionevole eccezione il caso della sentenza di primo grado non sufficientemente motivata, in relazione alla quale appare alquanto improbabile ipotizzare una genericità della impugnazione. Per converso, l'appellante non potrà più ritenersi onerato della enucleazione e della trattazione di ciò che non risulta essere stato esplicitamente affrontato dal provvedimento impugnato eludendo lo schema ora scolpito nell'art. 546, comma 1 lett. e). Insomma, quanto non espresso in sentenza non amplierà la cognizione del merito in appello; né sarà più costruibile o ripescabile dal giudice del secondo grado alcuna ipotesi c.d. di "motivazione implicita". Tornando al metodo di costruzione dell'atto secondo la partizione di cui infra, si rende opportuno avere ben presente che:
La necessità che la costruzione di ogni singolo motivo sia costantemente connotata di specificità estrinseca
Secondo l'indirizzo di legittimità ormai prevalente, la c.d. “specificità estrinseca” potrà ritenersi soddisfatta soltanto allorché il motivo enunciato per indirizzare la richiesta di riforma della sentenza impugnata ad esso correlata, risulti contenere le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico ovvero su quello strutturale le valutazioni espresse dal primo giudice. Non è più ritenuta sufficiente la mera riproposizione di temi reputati nel grado precedente come insufficienti o inidonei (cfr. Cass. pen., Sez. VI 18 novembre 2015, n. 546). In difetto della auspicata specificità, si incorrerà nella inammissibilità determinata dalla c.d. “genericità estrinseca” dei motivi di appello che in genere viene ravvisata nella mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la sentenza impugnata. Resta ferma la ulteriore ipotesi di inaccettabilità della impugnazione caratterizzata dalla c.d. “genericità intrinseca” che, come noto, rende inammissibile l'appello fondato su considerazioni generiche o astratte o, comunque, non pertinenti al caso concreto. È stato precisato con apprezzabile sintesi come l'ammissibilità dell'appello presupponga che l'atto individui il punto della decisione che intende devolvere alla cognizione del giudice del gravame, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specifichi tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (App. Cagliari Sez. I, 21/06/2017). L'autosufficienza dell'atto di appello
Occorrerà perciò svolgere:
Conclusivamente sarà utile procedere al riepilogo finale delle richieste, ciascuna preferibilmente modulata secondo lo schema dell'accoglimento del rispettivo motivo di rito o di merito svolto, avendo cura di adeguarlo ai criteri imposti dall'antecedenza logico-giuridica oltre che dalla regola dell'assorbimento. Guida all'approfondimento
Cass. pen., Sez. unite, 27 maggio 2016, n. 6903, Aiello; Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio 2017 n. 10539, Lorusso ; Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 31650, Ciccarelli ; Cass. pen., Sez. III, 26 aprile 2017, n. 38638, Criscuolo; Cass. pen., Sez. VII, 15 settembre 2017 n. 53842, Lorusso; Cass. pen., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 49191, Malvone; Cass. pen., Sez. II, 24 ottobre 2017, n. 50664, Stracuzzi; Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2017, n. 56391, Quattrocchi; Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2017, n. 56395, Floresta.
BELLUTA, Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi : le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario, in penale contemporaneo.it; BRICCHETTI, Inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi se non risultano argomentati i rilievi critici alla decisione, in Guida dir., 2017, 13, p. 90 ss.; MARANDOLA, A proposito della specificità dei motivi di appello, in parolaalladifesa.it; PULVIRENTI, La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di ammissibilità dell'appello : la fine del favor impugnationis, in processopenaleegiustizia.it . |