Consigli per una impeccabile redazione dell’atto d’appello, tra autosufficienza e specificità

24 Gennaio 2019

Il dato normativo introdotto dalla recente riforma mediante la riformulazione dell'art. 581 c.p.p. tenderebbe a regolamentare l'aspetto essenziale della forma dell'atto di impugnazione che ogni parte, anche quella pubblica, è tenuta a osservare secondo le enunciazioni specifiche ivi indicate. In particolare, quanto all'appello, seguendo il metodo della confutazione ormai invalso nella caratterizzazione di tale rimedio.
Abstract

Il dato normativo introdotto dalla recente riforma mediante la riformulazione dell'art. 581 c.p.p. tenderebbe a regolamentare l'aspetto essenziale della forma dell'atto di impugnazione che ogni parte, anche quella pubblica, è tenuta a osservare secondo le enunciazioni specifiche ivi indicate.

In particolare, quanto all'appello, seguendo il metodo della confutazione ormai invalso nella caratterizzazione di tale rimedio.

Tecnica di impostazione della redazione dell'atto di appello secondo i requisiti di forma imposti dalla nuova disciplina con particolare riguardo alle parti private

Quanto alla formulazione concernente l'assetto dell'atto scritto, parrebbe opportuno la implementazione della parte iniziale con:

l'intestazione indicante il giudice ad quem;

l'indicazione dei dati identificativi completi del difensore e della parte impugnante; ove trattasi dell'imputato, anche la precisazione della relativa condizione concernente la personale presenza o assenza dichiarata nel grado celebrato;

la completa indicazione dei dati professionali e dei recapiti del difensore;

la precisa indicazione del provvedimento che si intende impugnare, del giudice che lo ha emesso e dei dati identificativi del processo (numero di iscrizione nel registro generale dell'ufficio giudicante ed anche quello originario del registro generale-noti dell'ufficio del pubblico ministero) avendo cura altresì di specificare:

  • la natura (sentenza/ordinanza);
  • la data di emissione nonché quella in cui risulta avvenuto il deposito con indicazione, quanto a quest'ultimo, se operato nel termine indicato in sentenza dal giudice in riferimento a quanto previsto dall'art. 544 c.p.p., ovvero la data in cui è avvenuta l'ultima delle notificazioni dell'avviso di deposito tardivo della decisione alla parte e al difensore;
  • la testuale riproduzione del dispositivo per le parti e le clausole ritenute rilevanti ai fini dello sviluppo dell'atto di appello in relazione all'obbligo della enunciazione specifica:
    a) dei capi o dei punti oggetto dell'appello, avendo cura di inserire un sintetico indice degli argomenti illustrativi e confutativi che seguiranno e, quindi, di riprodurre, per quanto di interesse, il testo della imputazione di riferimento o il brano di rilevanza;b) la denuncia delle prove utilizzate dal primo giudice reputate inesistenti ovvero travisate, nonché quelle per le quali si ritiene di lamentare la illegittimità della mancata assunzione;c/1) le richieste di merito;c/2) le richieste di assunzione di prove nuove o di quelle indicate ma non ammesse, in quanto funzionali alla prospettazione della necessità di una rinnovazione della istruttoria dibattimentale;d) l'esposizione dei motivi contenenti l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno di ciascuna delle richieste infra sub b), c/1) e c/2). In proposito, considerando la ineludibile prospettiva del superamento del c.d. filtro per l'inammissibilità praticabile dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., si segnala il recente indirizzo interpretativo mediante il quale, in applicazione del principio di diritto affermato in tema di specificità dei motivi di appello da Sez. un. 27 ottobre 2016, n. 8825, Galtelli, è stato ritenuto che nell'ipotesi di sentenza di condanna per diversi capi di imputazione, sulla base delle dichiarazioni di un'unica persona offesa, è onere dell'appellante, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, dedurre per ciascun capo i profili di inattendibilità del narrato accusatorio (Cass. pen., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 49191).
    Bisogna perciò tenere ben presente che l'orientamento prevalso in esito allo scrutinio operato dal collegio esteso con la "Galtelli", componendo i contrasti interni determinati in sede di legittimità da una diversità di impostazioni e superandoli, si è al contempo tradotto in un definitivo abbandono della tendenza a considerare l'antiformalismo dell'appello per farne conseguire comunque un effetto ampiamente devolutivo e, quindi, ha finito per dar corpo ad un sostanziale ridimensionamento del principio stesso del c.d. favor impugnationis.
Verso una corretta ed esaustiva redazione di motivi ammissibili

L'appello, pur se mezzo di impugnazione che mantiene la propria peculiarità di rimedio "a critica libera", affrancato da vincoli di tipizzazione collegati alle imposizione di rigorose tipologie dei motivi di censura, subisce tuttavia una precisa tendenza a opera di una ricorrente elaborazione giurisprudenziale a volgere verso effetti devolutivi piuttosto circoscritti; appare perciò piuttosto utile articolare la struttura dell'atto su motivi razionalmente funzionali al quantum impugnatum che si rivelino idonei a costruire il perimetro stesso della devoluzione.

Si iscrive in tale contesto interpretativo il ricorrente richiamo, quanto alla disciplina della inammissibilità, delle linee comuni - rinvenibili nel meccanismo filtrantedisposto dall'art. 591, comma 2, c.p.p., correlato al tipizzante contenuto della lett. c, del comma 1 - con il ricorso per cassazione. Pur essendo quest'ultimo rimedio da sempre definito "a critica libera" in ragione della articolazione dei casi e la tipizzazione dei motivi di cui all'art. 606, comma 1, c.p.p. .

Ciò nonostante, in ossequio al richiamato metodo della confutazione, può ritenersi inalterata la potenzialità dell'appello a determinare una devoluzione ad ampio raggio (secondo quanto prevede l'art. 597, comma 1, c.p.p. ma tenendo conto delle disposizioni generali espresse dagli artt. 581 lett. d) e 585, comma 4 , c.p.p.).

Costituisce una ragionevole eccezione il caso della sentenza di primo grado non sufficientemente motivata, in relazione alla quale appare alquanto improbabile ipotizzare una genericità della impugnazione.

Per converso, l'appellante non potrà più ritenersi onerato della enucleazione e della trattazione di ciò che non risulta essere stato esplicitamente affrontato dal provvedimento impugnato eludendo lo schema ora scolpito nell'art. 546, comma 1 lett. e).

Insomma, quanto non espresso in sentenza non amplierà la cognizione del merito in appello; né sarà più costruibile o ripescabile dal giudice del secondo grado alcuna ipotesi c.d. di "motivazione implicita".

Tornando al metodo di costruzione dell'atto secondo la partizione di cui infra, si rende opportuno avere ben presente che:

  • le richieste, anche istruttorie orientate ad una rinnovazione del dibattimento, ancorché inizialmente enunciate, dovranno essere illustrate singolarmente avendo cura di argomentare in ordine ad ogni specifico aspetto;
  • quanto poi alle richieste concernenti la riforma nel merito di cui sub c/1 ed ai motivi correlati, bisognerà avere anzitutto cura di impostare ciascun motivo mediante un paragrafo ben distinto recante la indicazione didascalica del contenuto e quindi, trattandosi come si è già accennato di mezzo necessariamente orientato a confutare la struttura fattuale e logica del ragionamento svolto dal primo giudice al fine di ottenerne la riforma, bisognerà esporre essenzialmente i rilievi criticiche si intendono muovere alle ragioni di fatto o di diritto costituenti il fondamento della struttura motivazionale della decisione impugnata.

La necessità che la costruzione di ogni singolo motivo sia costantemente connotata di specificità estrinseca

Secondo l'indirizzo di legittimità ormai prevalente, la c.d. “specificità estrinseca” potrà ritenersi soddisfatta soltanto allorché il motivo enunciato per indirizzare la richiesta di riforma della sentenza impugnata ad esso correlata, risulti contenere le ragioni che confutano o sovvertono sul piano logico ovvero su quello strutturale le valutazioni espresse dal primo giudice. Non è più ritenuta sufficiente la mera riproposizione di temi reputati nel grado precedente come insufficienti o inidonei (cfr. Cass. pen., Sez. VI 18 novembre 2015, n. 546).

In difetto della auspicata specificità, si incorrerà nella inammissibilità determinata dalla c.d. “genericità estrinseca” dei motivi di appello che in genere viene ravvisata nella mancanza di correlazione fra questi e le ragioni di fatto o di diritto su cui si fonda la sentenza impugnata.

Resta ferma la ulteriore ipotesi di inaccettabilità della impugnazione caratterizzata dalla c.d. “genericità intrinseca” che, come noto, rende inammissibile l'appello fondato su considerazioni generiche o astratte o, comunque, non pertinenti al caso concreto.

È stato precisato con apprezzabile sintesi come l'ammissibilità dell'appello presupponga che l'atto individui il punto della decisione che intende devolvere alla cognizione del giudice del gravame, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza impugnata, e specifichi tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l'oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (App. Cagliari Sez. I, 21/06/2017).

L'autosufficienza dell'atto di appello

Occorrerà perciò svolgere:

  • i motivi attinenti al rito, con indicazione-allegazione delle parti rilevanti degli atti o documenti correlati e la esposizione (dovendosi quindi ritenere non sufficiente l'uso del termine indicazione di cui al testo normativo) delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base di ciascuna richiesta;
  • del pari, quanto ai motivi concernenti il merito, avendo cura di curare una ulteriore precisa indicazione-allegazione degli atti o documenti correlati cui farà seguito una compiuta esposizione, da rendersi per quanto possibile in forma concisa, delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a base di ciascuna richiesta.

Conclusivamente sarà utile procedere al riepilogo finale delle richieste, ciascuna preferibilmente modulata secondo lo schema dell'accoglimento del rispettivo motivo di rito o di merito svolto, avendo cura di adeguarlo ai criteri imposti dall'antecedenza logico-giuridica oltre che dalla regola dell'assorbimento.

Guida all'approfondimento

Cass. pen., Sez. unite, 27 maggio 2016, n. 6903, Aiello;

Cass. pen., Sez. VI, 10 febbraio 2017 n. 10539, Lorusso ;

Cass. pen., Sez. II, 28 febbraio 2017, n. 31650, Ciccarelli ;

Cass. pen., Sez. III, 26 aprile 2017, n. 38638, Criscuolo;

Cass. pen., Sez. VII, 15 settembre 2017 n. 53842, Lorusso;

Cass. pen., Sez. II, 12 ottobre 2017, n. 49191, Malvone;

Cass. pen., Sez. II, 24 ottobre 2017, n. 50664, Stracuzzi;

Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2017, n. 56391, Quattrocchi;

Cass. pen., Sez. II, 23 novembre 2017, n. 56395, Floresta.

BELLUTA, Inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi : le Sezioni unite tra l'ovvio e il rivoluzionario, in penale contemporaneo.it;

BRICCHETTI, Inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi se non risultano argomentati i rilievi critici alla decisione, in Guida dir., 2017, 13, p. 90 ss.;

MARANDOLA, A proposito della specificità dei motivi di appello, in parolaalladifesa.it;

PULVIRENTI, La specificità estrinseca dei motivi di appello come requisito di ammissibilità dell'appello : la fine del favor impugnationis, in processopenaleegiustizia.it .

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