Le controversie in tema di revisione prezzi spettano alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo

Alessandra Coiante
24 Gennaio 2019

L'art. 133, comma 1, lett. e) n.2, c.p.a. devolve tutte le controversie in tema di revisione prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo: sia quelle relative all'an debeatur sia quelle attinenti al quantum della revisione.

Il caso. L'ATI aggiudicatario di un appalto di lavori, in corso d'opera, iscriveva una riserva riguardante l'indennizzo per “lo straordinario e imprevedibile incremento” dei prezzi di alcuni materiali registrato nel corso dei lavori. La Stazione Appaltante contestava la riserva che, invece, veniva reiterata dall'ATI anche in sede di sottoscrizione dei successivi registri di contabilità. Seguiva un contenzioso davanti al Giudice civile che declinava la giurisdizione sulla domanda di revisione prezzi, sottolineando che “neppure la mera stipula dei due contratti de quibus vale a far ritenere superate le riserve in parola, laddove la stazione appaltante non indica, neppure in questa sede, quali specifiche clausole negoziali siano incompatibili con la volontà dell'appaltatore di tener ferme le riserve, e possano valere, perciò, come rinuncia alle stesse. Ciò comporta senz'altro l'esame delle riserve iscritte in registro di contabilità” (Corte di Appello di Milano, 21 gennaio 2016, n. 193).

Il giudizio veniva, quindi, riproposto innanzi al TAR al fine di ottenere l'accertamento del diritto e la condanna della Stazione Appaltante al pagamento integrale a favore delle società ricorrenti, dell'adeguamento prezzi oggetto della suddetta riserva riscritta nel registro di contabilità dei lavori.

Le precisazioni del TAR. In merito alle suddette statuizioni rese dal giudice civile, il Collegio ha precisato che l'art. 133, comma 1, lett. e.) n. 2, c.p.a., devolve le controversie in tema di revisione dei prezzi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo senza operare alcuna distinzione sull'oggetto del giudizio. Spettano, dunque, al g.a. tutte le controversie in tema di revisione prezzi: sia se si faccia questione sulla spettanza della revisione sia se la questione riguardi “l'esatta quantificazione operata nel provvedimento applicativo”. Per tale ragione non è stata ritenuta rilevante la circostanza (valorizzata dal Giudice ordinario) relativa al mancato “riconoscimento, neppure implicito, della spettanza della revisione prezzi all'appaltatore da parte della stazione appaltante pubblica”.

Il TAR ricorda, inoltre, che il criterio in base al quale erano devolute alla giurisdizione del giudice civile le controversie riguardanti il quantum della revisione prezzi e al giudice amministrativo quelle relative all'an debeatur “è divenuto recessivo a fronte della concentrazione dinanzi alla stessa Autorità giurisdizionale (amministrativa) di tutte le cause relative alla revisione negli appalti pubblici ad esecuzione continuata o periodica”.

Tale scelta, inoltre, risulta conforme al principio del giusto processo, “ostativo alla moltiplicazione dei processi e declinato al perseguimento della celerità di tutela(artt. 111, comma 2, Cost., 47 Carta UE, 6 CEDU, 2 c.p.a).