Patteggiamento. Le novità della l. 3/2019

Marina Alberti
28 Gennaio 2019

La legge 19 gennaio 2019, n. 3, avente a oggetto Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici,, ha apportato modifiche all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. Le modifiche riguardano la disciplina dell'accesso al rito (articolo 444 del codice di procedura penale) e gli effetti dell'applicazione della pena (articolo 445 del codice di procedura penale).
Abstract

La legge 19 gennaio 2019, n. 3, avente a oggetto Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, presentato dal Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, alla Camera dei Deputati il 24 settembre 2018, dalla stessa approvato in data 22 novembre 2018, dal Senato il 13 dicembre 2018 e approvato definitivamente dalla Camera dei deputati in data 18 dicembre 2018, ha apportato modifiche all'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p. Le modifiche riguardano la disciplina dell'accesso al rito (articolo 444 del codice di procedura penale) e gli effetti dell'applicazione della pena (articolo 445 del codice di procedura penale). Particolarmente significativi, in quanto connessi con l'istituto del patteggiamento, sono anche gli interventi normativi che hanno introdotto modificazioni della disciplina delle pene accessorie (in particolare l'articolo 317-bis del codice penale), degli effetti della sospensione condizionale della pena (articolo 166 del codice penale) e dei criteri di determinazione della misura della riparazione pecuniaria (articoli 165 e 322-quaterdel codice penale).

Le novità introdotte dalla legge anticorruzione alla disciplina del patteggiamento

La prima e più significativa modifica contenuta nella legge 3/2019 è stata introdotta dal comma 4, lett. e). Con tale disposizione è stato aggiunto al comma 1 dell'art. 445 c.p.p., in fine, il periodo con il quale si stabilisce che «Nei casi previsti dal presente comma è fatta salva l'applicazione del comma 1-ter». Il comma 1-ter, inserito dalla medesima norma dopo il comma 1-bis, statuisce che «Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2, del presente codice per taluno dei delitti previsti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, il giudice può applicare le pene accessorie previste dall'art. 317-bis del codice penale». Il comma 1 lett. m) della legge in commento ha modificato anche l'art. 317-bis del codice penale sostituendone il contenuto. Innanzitutto, con il nuovo art. 317-bis è stata estesa l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, prima previstaper le sole ipotesi delittuose ex artt. 314, 317, 319 e 319-ter, c.p. ai casi di condanna per i reati di cui agli artt. 318, 319-bis, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis c.p.Inoltre, alla condanna per i medesimi delitti, consegue ora anche la comminazione della pena accessoria dell'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. Ancora. A seguito della modifica apportata al contenuto dell'art. 317-bisc.p., nel caso in cui venga inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis, primo comma, la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni, aumentandone la durata precedentemente prevista per un tempo da 1 a 5 anni. Qualora, invece, «ricorra la circostanza attenuante prevista dall'art. 323-bis, secondo comma, la condanna per i delitti ivi previsti importa le sanzioni accessorie di cui al primo comma del presente articolo per una durata non inferiore a un anno né superiore a cinque anni».

Ebbene, con l'inserimento nell'art. 445del comma 1-ter è stata introdotta la possibilità per il giudice di applicare, per i delitti contro la pubblica amministrazione ivi specificati, le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della temporanea incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, così come disciplinate dal novellato art. 317-bisc.p., anche nel caso in cui il patteggiamento non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria. Pertanto, in tale ipotesi, non consegue più automaticamente l'effetto premiale dell'esenzione dall'applicazione delle pene accessorie, così come, invece, previsto dal primo comma dell'art. 445. Analoga modifica, sempre per i medesimi delitti, è stata apportata alla disciplina degli effetti della sospensione condizionale della pena. Al primo comma dell'art. 166 del codice penale è stato, infatti, aggiunto, dal comma 1 lett. h), un periodo che contiene una deroga a quanto statuito nel medesimo primo comma, ossia che la sospensione si estende alle pene accessorie. Per effetto di questa modifica «nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione».

Il comma 1 lett. g) della novella in commento ha apportato modifiche anche all'art. 165, quarto comma del codice penale. In particolare, è stata aggiunta la fattispecie delittuosa di cui all'art. 321 del codice penale tra i reati ivi previsti (artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319-quater, 320 e 322-bisc.p.) per i quali, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena è, comunque, subordinata al pagamento di una somma, ed è stato sostituito il parametro di determinazione della somma stessa. A seguito dell'intervento normativo la sospensione condizionale della pena, per le ipotesi delittuose di cui all'art. 165, quarto comma, è, ora, subordinata al pagamento «della somma determinata a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater». L'art. 322-quaterc.p. è stato anch'esso modificato dal comma 1 lett. q) sia mediante l'inserimento del delitto di cui all'art. 321 del codice penale tra i reati per i quali, con la sentenza di condanna, è sempre ordinato il pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria (artt. 314, 317, 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320 e 322-bisc.p.) e sia sostituendo il criterio precedentemente stabilito per la determinazione di quest'ultima somma con quello «di una somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio». Impregiudicato il diritto a risarcimento del danno.

L'ulteriore modifica con la quale la novella in commento ha inciso sulla disciplina dell'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti è quella riguardante l'art. 444 del codice di procedura penale. Il comma 4 lett. d) della legge in commento ha aggiunto all'art. 444 il comma 3–bis con il quale è stato previsto che nei procedimenti per i delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta di applicazione della pena, possa subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'art. 317-bisdel codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi se il giudice ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta. Per effetto della disposizione contenuta nel nuovo comma 3–bis, nel caso in cui, con la sentenza di patteggiamento, venga irrigata una pena che non superi i due anni di reclusione, soli o congiunti alla pena pecuniaria, viene, quindi,rimessa al giudice sia la scelta in ordine all'applicabilità delle pene accessorie, essendo venuta meno, per tale caso, per effetto dell'introduzione del comma 1-ter all'art. 445, l'automatica esenzione dall'applicazione delle stesse, sia la scelta in ordine all'estensione o meno degli effetti della sospensione condizionale alle pene accessorie eventualmente irrogate. In caso di patteggiamento allargato, al quale, in forza del contenuto dell'art. 445, primo comma c.p.p., non era, comunque, esteso il beneficio della non applicazione delle pene accessorie, la modifica apportata all'art. 444 c.p.p. rende possibile subordinare l'efficacia della sua richiesta all'esenzione dalle pene accessorie. Si ritiene, invece, che non si possa subordinare l'efficacia della richiesta di patteggiamento allargato all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche alle pene accessorie poiché i limiti di pena per l'accesso a questo rito, pena detentiva superiore a due anni e non superiore a cinque, non consentono l'applicazione dell'art. 163 del codice penale e, conseguentemente, dei suoi benefici.

In conclusione

Le modifiche introdotte alla c.d. legge anticorruzione per contrastare i reati contro la pubblica amministrazione hanno inciso in modo più rigoroso sulla disciplina del patteggiamento con pena contenuta nei due anni di reclusione. Con l'introduzione della possibilità di applicare in caso di condanna per i delitti indicati nell'art. 445, comma 1-ter, c.p.p. le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici e della temporanea incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione anche nel caso di patteggiamento che non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria, è venuta meno, infatti, l'automatica applicabilità del beneficio che in tali casi è connesso alla scelta del rito, ossia l'esenzione dall'applicazione delle pene accessorie. Inoltre, per i medesimi reati, per effetto della deroga apportata all'art. 166, primo comma, c.p. è stata altresì esclusa, per i beneficiari della sospensione condizionale della pena (art. 163 codice penale), l'automatica estensione della sospensione condizionale alle pene accessorie. Nondimeno, queste modifiche si aggiungono a quelle apportate alla disciplina del patteggiamento dalla legge 69/2015 per le tipologie di reati contro la pubblica amministrazione indicate nell'inserito comma 1-ter dell'art. 444 c.p.p. in base al quale l'accesso al rito è subordinato alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato e ciò anche quando la pena oggetto di accordo non superi la soglia dei due anni di reclusione. Inoltre, sempre a seguito degli interventi normativi introdotti dalla legge 69/2015, per le predette fattispecie di reato, alle quali è stato aggiunto l'art. 321 del codice penale, la sospensione condizionale della pena, è, comunque, subordinata al pagamento di una somma, che per effetto della modifica apportata agli articoli 165, comma 4, e 322-quaterdel codice penale è «equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio». Oltre al risarcimento dei danni.

Il Legislatore, comunque, per mitigare l'effetto ulteriormente disincentivante rispetto alla scelta di tale rito determinato dalle modifiche introdotte, per le ipotesi in cui il patteggiamento sia contenuto nei due anni di reclusione, ha rimesso alla discrezionalità del giudice la valutazione in ordine all'applicazione o meno delle pene accessorie nonché in ordine alla possibilità di estendere o meno gli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene. Relativamente al patteggiamento allargato, come sopra rilevato, per effetto della modifica apportata all'art. 444 c.p.p., la subordinazione dell'efficacia della richiesta di patteggiamento all'esenzione dall'applicazione delle pene accessorie potrà trovare applicazione anche per tale istituto e, conseguentemente, l'applicazione o meno delle pene accessorie potrà costituire oggetto di negoziazione. Diversamente, la subordinazione dell'efficacia della richiesta di patteggiamento all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche alle pene accessorie non potrà trovare applicazione non sussistendo, nella specie, i presupposti per l'applicazione della sospensione condizionale della pena.

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