PTT: gli atti notificati tramite PEC sono invalidi se in formato “.pdf”

29 Gennaio 2019

In data 15 luglio 2018 mi è stata notificata, tramite PEC, cartella di pagamento allegata al messaggio mail nel c.d. formato PDF. È da considerarsi corretta tale modalità di notifica?

In data 15 luglio 2018 mi è stata notificata, tramite PEC, cartella di pagamento allegata al messaggio mail nel c.d. formato PDF. È da considerarsi corretta tale modalità di notifica?

Al fine di fornire una risposta esauriente al quesito, occorre ripercorrere l'evoluzione normativa che ha interessato la fattispecie in oggetto.

L'art. 26, comma secondo, del d.P.R. n. 602/1973

, nella versione introdotta dal D.L. n. 78/2010, prevedeva che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Non si applica l'art. 149

-bis del codice di

procedura civile

”.

La volontà legislativa, tramite l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 149-bis del c.p.c., era quella di impedire che la notifica degli atti tributari attraverso PEC potesse avvenire in un formato diverso da quello del documento informatico.

Il

D.Lgs. n. 159/2015

, con

l'art. 14

, ha disposto che

Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità

, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'Agente della riscossione è consentita la
consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi.

Non si applica l'

art. 149-bis

del codice di procedura civile

”.

Pertanto,

a partire dal 1° giugno 2016,

vi è l'

obbligo

, per l'

Agente della Riscossione

, di

notificare

i propri atti diretti

ai contribuenti in forma di imprese individuali o costituite in forma societaria

, nonché

ai professionisti iscritti in albi o elenchi, esclusivamente tramite PEC.

Rimaneva, ancora ferma, la non applicabilità dell'art. 149-bis del c.p.c.

Il

D.L. n. 193/2016

ha nuovamente modificato l'art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, eliminando, attraverso l'art. 7-quater dal comma 2 dello stesso, la previsione secondo cui “non si applica l'art. 149-bis del codice di procedura civile” e rintroducendo la mera facoltà, in capo all'Agente della Riscossione, di notificare gli atti impositivi tramite PEC.

Pertanto, a partire dal giorno di entrata in vigore (3 dicembre 2016) di siffatto Decreto, trova applicazione l'art. 149-bis del c.p.c., a tenore del quale “Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento”; il comma successivo dispone: “Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette

copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale

all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni”.

Il richiamo all'art. 149-bis del c.p.c. comporta che

l'atto debba, per forza di cose, essere sottoscritto con firma digitale

e

recare in sè l'attestazione di conformità all'originale

, pena l'illegittimità dell'atto che costituisce l'oggetto della notifica.

Pertanto, la cartella dovrà presentarsi nel formato PDF/A e dovrà essere munita di firma digitale, costituendo il formato .p7m.

Sul punto si è pronunciata anche la giurisprudenza:

  • Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sentenza n. 416 del 25 settembre 2017:

    La Commissione in riferimento all'eccezione sollevata dal ricorrente e relativa alla regolarità della notifica a mezzo PEC dell'intimazione di pagamento impugnata osserva che, in linea con l'orientamento che sta divenendo oramai maggioritario (vedi per tutte CTP di Lecce n. 611/2016, CTP Frosinone n. 869/2016, CTP Roma n. 1715/2017, CTP Milano n. 1023/2017, CTP Savona n. 100/2017 e Milano n. 1638/2017) tale notifica sia da considerarsi nulla, non essendoci prova che la stessa sia stata notificata con dichiarazione di conformità e sottoscrizione digitale
  • Commissione Tributaria Provinciale La Spezia, sentenza n. 415 del 5 ottobre 2017: La Commissione, quindi, accertato che la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risultava essere un semplice file “.pdf”, privo dell'estensione

    “.p7m”

    (che è quella che rende valido il documento firmato digitalmente), aderisce a quell'orientamento espresso da ormai numerose C.T .P. (vedi i richiami effettuati dalla ricorrente) in base al quale deve ritenersi che la forma di notificazione/comunicazione in concreto realizzata non può qualificarsi idonea a garantire, con assoluta certezza, da una parte l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altra, la sua l'integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale. Inoltre quale ulteriore profilo di illegittimità, va confermato come dall'esame degli atti come notificati sia mancata una legittima attestazione della conformità della cartella notificata all'originale, con la conseguenza che sussiste un ulteriore profilo di invalidità della notificazione per posta elettronica certificata.”.
  • Commissione Tributaria Provinciale Reggio Emilia, sentenza n. 204 del 31 luglio 2017

    , la quale ha affermato che “

    la notifica via PEC non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione ".pdf" anziché ".p7m"

    atteso che non solo l'integrità e l'immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l'identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell'atto, è garantita solo attraverso l'estensione del file ".p7m". Con la notifica via PEC in formato "pdf", non viene prodotto l'originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale”;
  • Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 1023 del 3 febbraio 2017,

    la quale ha statuito che “qualora la cartella esattoriale allegata alla PEC e notificata sotto forma di documento informatico risulti essere un normalissimo file ".pdf" privo dell'estensione ".p7m" e, come tale, quindi, non firmato digitalmente, lo stesso file non può qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte, l'identificabilità del suo autore e la paternità dell'atto e, dall'altra, la sua l'integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell'amministrazione digitale. Conseguentemente la notificazione per posta elettronica certificata non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella e, per tale motivo, deve essere annullata”.
  • Commissione Tributaria Regionale di Palermo, sentenza 1461 del 4 aprile 2018,

    la quale ha riconosciuto

    l'invalidità della cartella di pagamento

    come file/documento

    nella semplice estensione “.pdf”.

Sulla base di quanto innanzi,

nella fattispecie che ne occupa

, vi sono valide argomentazioni affinchè la

cartella di pagamento venga impugnata

facendo valere

l'invalidità della stessa

, per essere stata allegata al messaggio di notifica PEC come file/documento nell'estensione “.pdf”.

Tale invalidità consegue al fatto che siffatta allegazione non garantisce la certezza dell'integrità del documento in formato “.pdf” (in quanto può essere alterato), né fornisce certezza sulla provenienza e sull'autore della cartella stessa.

Tali requisiti, di contro, si possono avere solo attraverso la “

firma digitale

” del documento. In tal caso non solo il file/documento non è modificabile, ma la firma digitale lo riconduce al suo autore, garantendone autenticità e titolarità.

A mero titolo conoscitivo, si evidenzia che, se per la firma digitale del documento verrà utilizzato l'algoritmo CAdES, il file avrà una estensione ".pdf.p7m" (tale algoritmo, infatti, aggiunge all'estensione ".pdf" quella ".p7m"), mentre se viene utilizzato l'algoritmo PAdES la firma verrà apposta direttamente all'interno del documento informatico.

Fonte: iltributario.it

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