Le omissioni retributive integrano l’ipotesi del grave illecito professionale

Redazione Scientifica
25 Gennaio 2019

Per comune e consolidato intendimento, l'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti a fini dell'esclusione dalle gare d'appalto non è tassativa, ma...

Per comune e consolidato intendimento, l'elencazione dei gravi illeciti professionali contenuta nell'art 80, comma 5, lett. c) del Codice dei contratti a fini dell'esclusione dalle gare d'appalto non è tassativa, ma esemplificativa (Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299), nel senso che la stazione appaltante può ben desumere da altre circostanze, purché puntualmente identificate, il compimento di gravi illeciti professionali;

Per tal via, anche le accertate omissioni retributive (avuto riguardo alla previsione di cui all'art. 30, comma 3 del Codice, che rende doveroso il rispetto della normativa a tutela delle posizioni lavorative) costituiscono (di là dal meccanismo di cui all'art. 30, comma 6, privo di pertinenza, in quanto non riferito alle condizioni di ammissione alla procedura evidenziale, operando in executivis a maggior tutela dei lavoratori a fronte di ritardo nel pagamento delle spettanze contrattualmente dovute) ragione sufficiente ai fini dell'apprezzamento di inaffidabilità della concorrente, previa verifica della rilevanza e gravità dell'inadempimento;

Alla determinazione espulsiva, ancorché assunta successivamente all'aggiudicazione a terzi, non può annettersi la sostanza di una risoluzione rimotiva, in autotutela, dei pregressi atti di gara (per tal via legittimandosi l'auspicata applicazione della norma limitativa del relativo potere ex art. 21 nonies l. n. 241/9909), essendo l'esclusione sempre possibile (e dovuta, in presenza di presupposti) “in qualunque momento della procedura”, id est fino alla stipula del contratto oggetto di affidamento (arg. ex art. 80, comma 6 d. lgs. n. 50/2016).

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