Obbligo di tutela dei disabili e continuità del requisito

Redazione Scientifica
22 Gennaio 2019

La stipula della Convenzione con cui un concorrente al momento della partecipazione alla procedura negoziata si è obbligato, in base al numero dei propri dipendenti...

La stipula della Convenzione con cui un concorrente al momento della partecipazione alla procedura negoziata si è obbligato, in base al numero dei propri dipendenti, all'assunzione di un lavoratore diversamente abile, e che dunque decida di ottemperare al predetto obbligo non mediante una immediata assunzione, bensì mediante la stipula di una convenzione con il competente Centro per l'impiego prevedendo un termine finale entro cui procedere alla medesima assunzione, non rappresenta l'adempimento dell'obbligo di inserimento in azienda di un soggetto diversamente abile.

A maggior ragione laddove non proceda poi all'assunzione, motivata con riferimento alla modifica della composizione della società, avverandosi la condizione (risolutiva) espressamente apposta alla convenzione, in quanto l'impresa risulta così inadempiente sia all'obbligo di assunzione, sia all'onere di annoverare un assunto disabile alla data di presentazione delle offerte, alla stregua della giurisprudenza secondo cui il coefficiente di impiego va verificato alla data della domanda di partecipazione, risultando irrilevante il numero dei dipendenti ad una data successiva a quella della dichiarazione resa in gara (Cons. Stato, Sez. V, 2 luglio 2014 n. 3317).

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