Quota di partecipazione, quota di esecuzione e requisito di qualificazione

Redazione Scientifica
22 Gennaio 2019

L'art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010 sancisce il principio di necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e i requisiti di...

L'art. 92, comma 2, del d.P.R. 207/2010 sancisce il principio di necessaria corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento e i requisiti di qualificazione posseduti. Tale disposizione è stata mantenuta in vigore dall'art. 217, comma 1, lettera u), del d.lgs. 50/2016, in attesa dell'adozione degli atti attuativi del nuovo codice dei contratti pubblici, mentre, a regime, detto d.lgs. prevede l'obbligo, nel caso di lavori, forniture o servizi di specificare nell'offerta “le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati” (art. 48, comma 4) e stabilisce, per i raggruppamenti temporanei, che “nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti” (art. 83, comma 4, nel testo modificato dal d.lgs. 157/2017).

Dopo l'intervento dell'Adunanza Plenaria n. 27/2014, non può dubitarsi che negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara, con la precisazione che per i servizi e forniture, per i quali non vi è un sistema di qualificazione SOA normativo, spetta alla stazione appaltante decidere se introdurre sistemi di qualificazione e in che misura disporne la ripartizione in sede di ATI. Conseguentemente, qualora non sia richiesta dalla lex specialis la corrispondenza tra le quote di qualificazione e quelle di esecuzione (segnatamente là dove i requisiti di capacità tecnica siano previsti per l'intero raggruppamento, senza alcuna distinzione in relazione ai componenti) e in assenza di una norma imperativa con valenza eterointegrativa, non può disporsi l'esclusione del concorrente in caso di insussistenza di detta corrispondenza (cfr. Cons. Stato, III, n. 6471/2018).

Viceversa, per i lavori, pur essendo venuto meno l'obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento e quote di esecuzione dei lavori, si è formato un orientamento secondo il quale, “se le imprese componenti il raggruppamento dichiarano, in sede di offerta, una quota di partecipazione corrispondente alla quota di lavori da eseguire, è necessario che il requisito di qualificazione sia coerente con entrambi” (cfr. Cons. Stato, V, n. 4036/2018, n. 3623/2018, n. 730/2018, n. 3666/2016)”.

E' stato anche puntualizzato (cfr. Cons. Stato, VI, n. 5919/2018), che i requisiti di qualificazione devono ‘coprire' la quota di partecipazione dichiarata nell'offerta, nel senso che possono essere posseduti in eccesso, ma non in difetto rispetto alla quota dichiarata (nonché, in ogni caso, nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti, rispettivamente per la mandataria e per le mandanti, nel settore degli appalti di lavori), costituendo invero i requisiti di qualificazione un elemento essenziale dell'offerta, consentendo alla stazione appaltante di verificare, in sede di ammissione alla gara, l'affidabilità dell'offerta sotto il profilo dell'idoneità e capacità professionale delle imprese che assumono le rispettive quote di partecipazione

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