Sulla natura perentoria del termine di cui all’art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006

Redazione Scientifica
25 Gennaio 2019

Il termine stabilito dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti, ha natura essenziale e perentoria (ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 10)...

Il termine stabilito dall'art. 48, comma 2, del d.lgs. n. 163 del 2006 ai fini della dimostrazione dei requisiti prescritti, ha natura essenziale e perentoria (ad. plen. 25 febbraio 2014, n. 10); da tale carattere discende che non è esperibile il soccorso istruttorio in caso di sua mancata osservanza.

La natura perentoria ed essenziale del termine ex art. 48, comma 2, cit. consente altresì di escludere che possa trovare applicazione il c.d. soccorso istruttorio rinforzato, disciplinato dall'art. 46, comma 1- ter, del d.lgs. n. 163 del 2006: ciò in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. V 10 gennaio 2017 n. 40; Consiglio di Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n. 3859), in base al quale «l'art. 46, comma 1-ter invocato dalla ricorrente “riguarda la sola fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti per l'ammissione alla gara, ma non anche la fase del controllo dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa il cui possesso sia stato dichiarato nel segmento procedimentale anzidetto. In altri termini, una cosa è verificare le dichiarazioni relative ai requisiti necessari per l'ammissione alla gara, altra cosa è verificare che i requisiti dichiarati sussistono. Il c.d. soccorso istruttorio, ivi compreso il soccorso rinforzato, attiene alla fase della verifica delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali e speciali, non anche alla fase della comprova della loro sussistenza».

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