Art. 120, comma 2-bis c.p.a.: disciplina eccezionale che si applica alle sole ipotesi espressamente indicate

Redazione Scientifica
24 Gennaio 2019

Il rito del comma 2-bis dell'articolo 120 c.p.a., in quanto disciplina di carattere eccezionale, si applica alle sole ipotesi ivi espressamente indicate, vale a dire le...

Il rito del comma 2-bis dell'articolo 120 c.p.a., in quanto disciplina di carattere eccezionale, si applica alle sole ipotesi ivi espressamente indicate, vale a dire le esclusioni e le ammissioni alla gara in esito alla «valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali» (cfr., Tar Campania, Napoli, Sez. II, sentenza n. 78/2018; Tar Lazio, Roma, Sez. III quater, sentenza n. 4734/2018).

Nel caso di specie il rito super-accelerato è stato ritenuto inapplicabile, perché la contestazione del ricorrente ricadeva sulla contestata applicazione del principio di equivalenza. La censura è stata dunque giudicata tempestiva.

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