Presentazione di proposte plurime o alternative

Redazione Scientifica
06 Novembre 2018

L'applicazione dell'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nel prevedere che «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta», impone l'esclusione dalla procedura concorsuale delle offerte...

L'applicazione dell'art. 32, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nel prevedere che «ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta», impone l'esclusione dalla procedura concorsuale delle offerte plurime. Tuttavia, in caso di presentazione di plurime o alternative proposte nella fase preselettiva di valutazione di fattibilità di una proposta di finanza di progetto, la norma va interpretata in maniera meno rigorosa, potendosi considerare valida l'ultima proposta presentata e tacitamente ritirata quella precedente.

Discrezionalità amministrativa nella fase preliminare di individuazione del promotore. La fase preliminare di individuazione del soggetto promotore, ancorché procedimentalizzata, è caratterizzata da un'ampia discrezionalità amministrativa e quindi può essere soggetta a sindacato giurisdizionale solo nei limiti del macroscopico travisamento di fatto o di manifesta illogicità o contraddittorietà delle scelte operate dall'amministrazione.

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