Tribunale di Torino: criteri per la determinazione dell’assegno divorzile in fase presidenziale
31 Gennaio 2019
Nel corso di un procedimento di divorzio, il Presidente della sez. VII del Tribunale di Torino si è pronunciato in merito ai criteri e ai presupposti necessari per la determinazione dell'assegno divorzile in favore della convenuta.
Si può determinare l'assegno divorzile in fase presidenziale? Come noto, nella fase presidenziale di un giudizio di divorzio, non è ancora possibile parlare di assegno divorzile in quanto misura a vantaggio del coniuge più debole che sorge con la sentenza che definisce il giudizio mentre l'assegno precedente è comunque un contributo al mantenimento concettualmente non diverso da quello previsto in sede di separazione personale. È altrettanto vero, sottolinea il Presidente, che i provvedimenti economici adottabili ex art. 708 c.p.c. hanno natura e funzione composita, cautelare e al tempo stesso anticipatoria, «cosicché non sarebbe giustificato onerare una delle parti di una contribuzione destinata verosimilmente alla revoca o alla riduzione all'esito del giudizio». Non avrebbe nessuna giustificazione una ricostruzione sistematica nella quale il Giudice del divorzio sia vincolato alle statuizioni della separazione (stante il richiamo ai diversi criteri ex art. 5 l. div.) e allo stesso modo una rivalutazione può avvenire in sede presidenziale in virtù della citata funzione anticipatoria e, in senso lato, cautelare. Nella fase presidenziale, quindi, il Giudice è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti per riconoscere o escludere un assegno divorzile dovendo in particolar modo apprezzare se si siano verificati fatti nuovi che consiglino di modificare le previsioni assunte in sede di separazione dai coniugi.
Criteri per la determinazione dell'assegno divorzile. Partendo dalla regolamentazione realizzata dalle parti e fatto salvo quanto sarà meglio accertato in giudizio, il Presidente ritiene che, sulla base di quanto disposto dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19287/2018, l'assegno divorzile debba essere valutato, nel caso di specie, nella sua funzione assistenziale con la conseguenza che esso deve essere contenuto nella somma necessaria per un'esistenza dignitosa considerando i criteri posti dalla giurisprudenza per valutare l'autosufficienza economica: possesso di redditi di qualsiasi specie, possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; capacità e possibilità effettive di lavoro personale in relazione a salute ed età; stabile disponibilità di una casa di abitazione. Per questi motivi, il Presidente dispone una riduzione del contributo previsto in favore della moglie e fissa udienza di comparizione e trattazione avanti al G.I.. |