16 Dicembre 2024

Le prestazioni di lavoro occasionale rappresentano, nell'impianto sistemico di matrice giuslavoristica, una forma di impiego flessibile, concepita per regolare attività lavorative di breve durata e a carattere sporadico. Previsto per la prima volta dal legislatore del D.lgs. 276/2003, tale strumento, dopo aver registrato una stagione di sostanziale abrogazione, ha trovato ingresso nel nostro ordinamento mediante la previsione dell'articolo 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, successivamente integrata da modifiche che ne hanno via via ampliato la portata, senza modificarne l'assetto sostanziale.

Inquadramento

Negli ultimi decenni, l'evoluzione del mercato del lavoro italiano ha richiesto l'individuazione di strumenti normativi capaci di adattare gli ancoraggi contrattuali di definizione lavorativa alle nuove esigenze produttive e gestionali in costante evoluzione.

Vediamo, così, che, nel nostro comparto ordinamentale, la prima comparsa della figura e della disciplina del lavoro occasionale la si deve al legislatore del D.lgs. 276/2003, il quale aveva ben pensato di delineare un'opzione gestionale del tutto sui generis per datori di lavoro e lavoratori, da utilizzare per gestire situazioni di lavoro temporaneo o non continuativo, nel dichiarato obiettivo di sottrarre una serie di attività al rischio di attrazione alla vasta area del lavoro irregolare, con l'intento di combattere il lavoro sommerso e fornire protezioni minime ai lavoratori.

Lo schema e la ratio sottesa a tale previsione di dettaglio, del resto, erano abbastanza semplici: nessun contratto, nessuna busta paga, nessun obbligo dichiarativo per le prestazioni di lavoro occasionale, in uno alla previsione, nondimeno, dalla garanzia di riconoscimento di un pacchetto di tutele attenuate per il lavoratore e di entrate per le casse dello Stato.

Seguono anni di altalenante applicazione dell'istituto, sino ad approdare alla previsione del decreto-legge n. 25/2017, che, di fatto, cancella la disciplina del lavoro accessorio dal nostro ordinamento, in nome di una pericolosa eterogenesi dei fini, guidata dalla preoccupazione della possibilità di un distorto uso del voucher in grado di tramutare il lavoro accessorio in schema tipico dei rapporti di lavoro più precari e meno tutelati, così allargando le maglie di quella zona grigia del lavoro irregolare particolarmente invisa al sistema.

Eppure, a distanza di pochi mesi il decreto-legge n. 50/2017 reintroduce nuovamente la disciplina della prestazione di lavoro occasionale nell'ordinamento, grazie alle previsioni dell'articolo 54 bis e seguenti, come inseriti in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Da tale momento, la disciplina dell'istituto resta sostanzialmente immutata nell'impostazione di massima, se pur attinta dalle indicazioni fornite a più riprese nelle circolari INPS (quali ad esempio la n. 107 del 5 luglio 2017, n. 107, ovvero la n, 103 del 17 ottobre 2018 e la n. 6 del 19 gennaio 2023 ecc.), nonché dagli interventi del legislatore con l'articolo 2-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, cosiddetto “Decreto dignità” (che ha apportato significative modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale nell'ambito delle attività agricole, del turismo e degli enti locali), l'articolo 1, commi 342 e 343, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (con cui è stata ampliata la possibilità di accesso alle prestazioni occasionali e il divieto di utilizzo nel settore agricoltura) e le recenti disposizioni di nuovo conio.

Non a caso, il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023 n. 85, all'articolo 37 ha modificato i limiti economici e dimensionali per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, con i chiarimenti successivamente forniti dall'INPS nella circolare 3 agosto 2023, n. 75 e dal legislatore del 2024, che ha di fatto esteso l'ambito applicativo dell'istituto, mantenendone inalterati i confini dispositivi.

Analizzeremo, quindi, nel prosieguo della trattazione ed in via di sintesi, i principali profili di caratterizzazione dell'Istituto, schematizzandone i contorni applicativi in aderenza all'impostazione gestoria propria dello schema della bussola di inquadramento.

Utilizzatori e prestatori

La prima declaratoria a carattere classificatorio riguarda il comparto degli utilizzatori.

Come chiarito nella Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023, infatti, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale le seguenti categorie di soggetti:

·         professionisti;

·         lavoratori autonomi;

·                     imprenditori;

·                     associazioni e onlus;

·                     fondazioni e altri Enti di natura privata;

·                     Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

·         enti locali,

·         aziende alberghiere e strutture ricettive del settore turismo,

·         aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.

Le prestazioni di lavoro occasionali, inveri, possono essere applicate in tutti i settori, con i limiti che vedremo e fatta eccezione per l'esecuzione di appalti di opere e servizi.

Chiaro e di immediata percepibilità il vantaggio connesso al ricorso a tale strumento per l'utilizzatore, il quale avrà la possibilità di beneficiare di prestazioni di lavoro nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare eventuali vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare nessun tipo di contratto.

Sotto il profilo dei prestatori di lavoro, invece, possono accedere ai voucher:

·         i titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

·         i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado e con almeno 16 anni di età e, se minorenni, previa autorizzazione del genitore o di chi esercita la potestà, ma solo per il periodo delle vacanze scolastiche;

·         i percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, compreso l'Assegno di Inclusione (che dal 1° gennaio 2024 ha preso il posto del Reddito di Cittadinanza);

·                     i lavoratori part time;

·         gli inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione (NASpI o DIS COLL ecc);

·         i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio.

Anche in questo caso, il beneficio connesso all'utilizzo di tale meccanismo prestazionale risiede nella possibilità, per il lavoratore, di integrare le sue entrate attraverso prestazioni accessorie, il cui compenso è esentato da ogni imposizione fiscale, non influisce sullo stato di disoccupato o inoccupato ed è cumulabile, inoltre, con i trattamenti pensionistici.

 Le modalità di acquisizione delle prestazioni occasionali

Le prestazioni di lavoro occasionale possono essere acquisite mediante il ricorso alle seguenti modalità:

a) - il Libretto Famiglia

Gestito dall'INPS, consente alle persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, di ricorrere all'utilizzo delle prestazioni occasionali per:

  • piccoli lavori domestici, giardinaggio pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

In evidenza:

È possibile ricorrere alle modalità di utilizzo del libretto famiglia anche per l'attività svolta dalle società sportive di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91, ossia che giocano in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti in cui hanno luogo le partite ufficiali. Esse, attraverso la figura dello steward, si occupano del controllo dei titoli di accesso, dell'instradamento degli spettatori e delle verifiche del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto

La comunicazione dello svolgimento della prestazione occasionale mediante l'utilizzo del libretto famiglia può essere fatta anche dopo l'effettivo svolgimento della prestazione ma non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa.

Il Libretto Famiglia può essere acquistato oltre che sul sito INPS o presso gli uffici postali, anche presso le “rivendite di generi di monopolio”, come stabilito dal Decreto lavoro convertito in Legge.

b)- Contratto di prestazione occasionale

È il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità.

Il Legislatore, nondimeno, ne vieta l'utilizzo:

  • agli utilizzatori con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori subordinati;
  • alle imprese del settore agricolo salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • alle delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

In evidenza: Corte costituzionale, Sentenza 24 novembre 2022 n. 234

Lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente sono fattispecie non omogenee. Il lavoro intermittente, infatti, va ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole, con l'intento, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata. L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale, sottratto a qualunque vincolo di subordinazione. Esso costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 cod. civ. Inoltre, per la sua natura residuale, il lavoro autonomo occasionale non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.

In materia si applica l'art. 3, c. 8, D.lgs. n. 81/2008, ai sensi del quale “nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

c)- I limiti

Il legislatore, in ogni caso, ha previsto limiti di diversa natura per poter procedere con il valido ricorso all'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionali.

Rilevano, in particolare, a tal fine:

d) - i limiti economici

riguardano tetti di compenso annuo delle prestazioni di lavoro occasionali, in quanto:

  • ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, può percepire compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
  • ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, può erogare compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, valevole anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, con esclusione delle società sportive che utilizzano steward negli stadi;
  •             per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2.500 euro (ovvero 5.000 euro per le prestazioni rese dagli steward nei confronti delle società sportive);
  • Per le prestazioni occasionali dei lavoratori di aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, feste e cerimonie, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, tematici ed acquatici, la soglia massima dei compensi è stata fissata a 15.000 euro, come disciplinato dalla Circolare n. 75 del 03-08-2023

In evidenza:

ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo, riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità; giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università; inoccupati e i titolari di indennità di disoccupazione come ad esempio beneficiari di NASpI o DIS COLL;percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito. Tra loro vi sono anche i percettori di ADI.

e) - limiti dimensionali

Oltre i menzionati limiti economici, le prestazioni di lavoro occasionali non possono essere utilizzate dagli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, anche se relativi ad aziende alberghiere e alle strutture ricettive, che operano nel settore del turismo.

Il legislatore del 2024, dunque, ha innalzato e uniformato la precedente soglia che impediva l'utilizzo dei voucher per le prestazioni di lavoro occasionali ai datori che avevano alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con l'estensione a 8 nel caso del settore turistico.

In evidenza:

Per le aziende che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento il limite di esclusione dell'utilizzo dei voucher per prestazioni occasionali è innalzato al superamento della soglia di 25 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Tali limitazioni a carattere dimensionale, tuttavia, non operano con riferimento:

  • Alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 165 del 2001,
  • alle società sportive per le prestazioni rese dagli steward per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 8 agosto 2007, successivamente sostituito dal Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, per il cui calcolo della media occupazionale si rimanda alla Circolare n. 107/2017 e al paragrafo 3 del messaggio n. 2887/2017.

Ai fini del computo dei limiti numerici, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.), considerando come:

  • i lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno;
  • i lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre

La media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che va dall'8° al 3° mese antecedente la data di svolgimento della prestazione va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento. Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

f) - limiti orari

Vi è, infine, un limite orario relativo all'utilizzo delle prestazioni occasionali, in quanto la singola prestazione non deve superare le 4 ore lavorative, non potendo il prestatore, in ogni caso, lavorare per più di 280 ore in un anno (dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di imposta) con lo stesso datore di lavoro.

Il mancato rispetto di tale limite determina la trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a lavoro tempo indeterminato e a tempo pieno.

Divieti

Il legislatore, in ogni caso, sancisce l'impossibilità di ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

·         per le imprese dell'edilizia e di settori affini;

·         per le imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;

·         per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

·         nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;

·         da parte delle imprese del settore agricolo, con la deroga delle prestazioni di lavoro occasionali a tempo determinato in agricoltura (come vedremo nel prosieguo).

Non possono, in ogni caso, essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Costo dei voucher e modalità di accesso

L'importo dei voucher lavoro previsti per il 2024 è pari a 12,41 euro all'ora lordi (circa 9 euro netti), con le seguenti percentuali di ripartizione:

  • un 13% destinato alla contribuzione in favore della Gestione separata dell'INPS;
  • un 7% destinato alla copertura assicurativa INAIL;
  • L'1% destinato al compenso INPS per la gestione del servizio;
  • La restante parte a titolo di retribuzione.

I voucher per l'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale, dunque, garantiscono:

  • la copertura previdenziale INPS;
  • la copertura assicurativa dell'INAIL, ma solo nel limite di euro 10.000 lordi (15.000 euro per settore termale, fieristico, eventi e parchi divertimento) per prestatore, comprensivo della totalità di committenti;

ma non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione o ad assegni familiari.

Relativamente a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore.

In mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Per quanto concerne il pagamento delle prestazioni è stato inoltre previsto che a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo.

Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori devono essere registrati sulla piattaforma delle prestazioni occasionali e svolgere i relativi adempimenti prodromici e successivi.

In evidenza:

Come chiarito nel messaggio 23 luglio 2024, n. 2701, dal 1° luglio 2024 è necessario che i prestatori, prima di accedere alla piattaforma delle prestazioni occasionali per completare la registrazione, si registrino prima su MyINPS, dove devono inserire e convalidare i dati di contatto quali indirizzo email/PEC e numero telefonico.

I prestatori, con l'entrata in vigore del Decreto Dignità (DL 87/2018 così come convertito dalla L. 96/2018), sono tenuti, al momento della registrazione, a sottoscrivere un'autocertificazione mediante il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”, per attestare il possesso dei requisiti richiesti per poter esser definito prestatore occasionale e, dunque:

  • di esser titolari di titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • di aver meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  • di essere disoccupati, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • di essere percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il prestatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente la scheda anagrafica presente in procedura ad ogni variazione dell'appartenenza ad una delle categorie indicate, al fine di non incorrere in responsabilità per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione.

Effettuata la registrazione, gli utilizzatori provvedono al caricamento del proprio portafoglio elettronico virtuale, prima di procedere all'inoltro della comunicazione di acquisto e gestione tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell'INPS.

Tutte le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il contact center, nonché dagli intermediari autorizzati, su delega scritta dell'utilizzatore e/o del prestatore.

I voucher per il lavoro occasionale posso in ogni caso essere acquistati presso: le sedi INPS territoriali; i tabaccai convenzionati con procedure telematiche; le banche popolari abilitate; gli uffici postali di tutto il territorio nazionale.

Per attivare il contratto di prestazioni accessorie e le relative tutele, è necessario che:

a) - in caso di Libretto Famiglia, al termine della prestazione lavorativa, e in ogni caso non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione e la durata della stessa;
  • la tipologia ed il settore dell'attività lavorativa;
  • Numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione
  • Altre informazioni per la gestione del rapporto

b) - in caso di Contratto di lavoro occasionale, l'utilizzatore almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione e la durata della stessa;
  • la tipologia ed il settore dell'attività lavorativa;
  • il compenso previsto (in misura non inferiore a quanto previsto per la retribuzione di quattro ore continuative nell'arco della giornata anche se la prestazione è di durata inferiore, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo).        

In evidenza:

Gli utilizzatori che operano nei settori per i quali la durata della prestazione lavorativa è riferita ad un arco temporale fino a dieci giorni (imprese operanti nel settore dell'agricoltura, aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, enti locali) possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, per i lavoratori che hanno scelto la modalità di pagamento in argomento, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell'arco temporale indicato, attestando l'avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di ore indicate nella dichiarazione..

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Medesima comunicazione il prestatore riceve in caso di comunicazione di revoca della prestazione di lavoro occasionale da parte dell'utilizzatore.

L'utilizzatore potrà validare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, termine oltre il quale, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo.

Nel caso in cui l'utilizzatore intenda revocare una comunicazione precedentemente inserita, può accedere alla procedura e procedere alla revoca esclusivamente entro tre giorni dalla data in cui la prestazione stessa si sarebbe dovuta svolgere. Tuttavia, se il lavoratore ha già confermato lo svolgimento della prestazione lavorativa, viene meno la possibilità di revoca datoriale.

Nel caso in cui la revoca non venga espressa nei termini previsti dalla legge, l'INPS procede al pagamento del prestatore ed ai versamenti previdenziali ed assicurativi, direttamente trattenendo la somma dal wallet virtuale dell'utilizzatore, indipendentemente dal fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta.

Settore agricolo

Il settore agricolo beneficia di una disciplina per così dire dedicata, essendo state previste al riguardo delle forme semplificate di utilizzo di prestazioni agricole di lavoro occasionale, come chiarito dall'INPS con la Circolare n.102 del 12 dicembre 2023, valevole anche per l'anno 2024.

In particolare, invero, è stato disposto come, in tale comparto, le prestazioni occasionali semplificate possano essere rese da soggetti che, nei tre anni precedenti, non abbiano avuto alcun ordinario rapporto di lavoro subordinato di matrice agricola (fatta eccezione per i pensionati) e siano utilizzabili per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell'anno solare per singolo lavoratore.

Per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell'agricoltura, dunque, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli

Sotto il profilo retributivo, il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con l'aggiunta del terzo elemento retributivo previsto, per gli OTD, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato.

In evidenza:

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

La prestazione occasionale nelle PA

Diverso è il discorso per le pubbliche amministrazioni, per le quali l'utilizzo del contratto di prestazione occasionale è possibile esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali e per attività specifiche previste dalla legge e, in particolare:

·         nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;

·         per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;

·         per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;

·         per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Le pubbliche amministrazioni non sono soggette al divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di dieci dipendenti a tempo indeterminato.

Gli enti locali possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al comma 20, dell'articolo 54-bis, del d.lgs. 50/2017, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

Gli enti locali, come le pubbliche amministrazioni in genere, non sono soggetti al divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di dieci dipendenti in rapporto, nel caso in cui l'ente locale sia già registrato, fra gli utilizzatori, nella piattaforma informatica delle prestazioni occasionali.

Riferimenti

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50;

Legge di Bilancio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29-12-2022 – Supplemento Ordinario n. 43;

Legge di Bilancio 2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 30 dicembre 2023;

Legge 3 luglio 2023, n. 85

Circolare INPS n. 75 del 03-08-2023

Circolare INPS n° 6 del 19-01-2023

Circolare INPS n.102 del 12-12-2023

Messaggio n.2701 del 23-07-2024

Corte Costituzionale, Sentenza 24 novembre 2022 n. 234

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