Luca Furfaro
20 Novembre 2018

Scheda in fase di aggiornamento

La Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 50/2017 consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, tramite il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, riferendosi a diverse categorie di datori di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria e alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

Inquadramento

La Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 50/2017 consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, tramite il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, riferendosi a diverse categorie di datori di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria e alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto.

Definizione

Secondo il comma 1, dell'art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, per prestazioni occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti introdotti, quali il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, nel rispetto dei limiti economici previsti, riferiti ad un anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa.

Utilizzatori

Le prestazioni occasionali si differenziano in base alla natura del soggetto utilizzatore mediante il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

Libretto di famiglia

 

Persone fisiche

Contratto di prestazione occasionale

 

Altri utilizzatori

 

Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per il ricorso alle seguenti prestazioni occasionali mediante il Libretto Famiglia:

  • piccoli lavori domestici, giardinaggio pulizia o manutenzione;
  • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate con disabilità;
  • insegnamento privato supplementare.

E' stata inoltre fatta rientrare con le modalità di utilizzo del libretto famiglia l'attività svolta dalle società sportive di cui alla L. 23 marzo 1981, n. 91.

Gli altri utilizzatori, oltre le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1 c. 2 D.Lgs. 165/2001, devono rispettare i limiti dell'art. 54 bis, c. 14, del D.L. 50/2017, che ne vieta l'uso:

- agli utilizzatori con più di 5 lavoratori a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori subordinati;

- alle imprese del settore agricolo salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;

- alle delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Vantaggi

Utilizzando il lavoro accessorio beneficiano di vantaggi sia l'utilizzatore che il prestatore.

Utilizzatore

Prestatore

L'utilizzatore può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare eventuali vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare nessun tipo di contratto.

Il prestatore può integrare le sue entrate attraverso prestazioni accessorie, il cui compenso è esentato da ogni imposizione fiscale e non influisce sullo stato di disoccupato o inoccupato. È cumulabile inoltre con i trattamenti pensionistici ed è compatibile con i versamenti volontari.

Accesso e registrazione preventiva

Per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.

Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali.

I prestatori, con l'entrata in vigore del Decreto Dignità (DL 87/2018 così come convertito dalla L. 96/2018), sono tenuti, al momento della registrazione, a sottoscrivere un'autocertificazione mediante il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”. Essa ha lo scopo di attestare il possesso dei requisiti richiesti per poter esser definito prestatore occasionale. Al momento dell'autocertificazione, i prestatori di lavoro devono dichiarare anche la presenza di uno dei seguenti requisiti:

  • esser titolari di titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Ciò comporta un vantaggio nel computo dei limiti economici degli utilizzatori, poiché gli importi dei compensi erogati verso codesti prestatori occasionali sono computati solo nella misura del 75%: di conseguenza, il limite economico degli utilizzatori che adoperano esclusivamente lavoratori svantaggiati è pari a € 6.666,00, invece di € 5.000,00.

Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell'agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Con la Circolare Inps n. 103 del 17 ottobre 2018, si comunica che i prestatori occasionali devono obbligatoriamente aggiornare la propria scheda anagrafica al modificarsi di quanto dichiarato. L'adeguamento può essere fatto mediante l'utilizzo di tre canali: la piattaforma telematica INPS, attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi), il contact center INPS tramite rete fissa, mobile o internet (Voip e Skype), attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante intermediari di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 152.

Qualora l'utilizzatore sia un'impresa del settore agricolo, un'azienda alberghiera o una struttura ricettiva del settore del turismo, oppure altro datore di lavoro che intende usufruire del regime di computo del limite economico previsto dalla legge per utilizzatore (cfr. art 54-bis, co. 8, D.L. n. 50/2017), in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore, la procedura trasmette un'apposita segnalazione con la quale viene ricordata la necessità che il prestatore aggiorni la propria scheda anagrafica e viene bloccata l'acquisizione della dichiarazione. In questi casi l'attività non potrà essere svolta. Il prestatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente la scheda anagrafica presente in procedura ad ogni variazione dell'appartenenza ad una delle categorie indicate, al fine di non incorrere in responsabilità per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:

Pubbliche Amministrazioni

imprese agricole

altri utilizzatori

All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.

Il comma 1 lett. b), art 2 bis del Decreto Dignità ha introdotto il divieto per i prestatori di lavoro agricolo di esser stato iscritto negli elenchi anagrafici comunali dei lavoratori agricoli nell'anno precedente. Ciò deve essere dichiarato al momento della compilazione dell'autocertificazione.

I prestatori di lavoro dovranno indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito.

In caso di errata compilazione dei dati bancari o postali, l'Inps si esenta da ogni responsabilità.

E' stato inoltre previsto che a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.

In evidenza

Deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo.

L'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore.

Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione.

Nel caso di Libretto di Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152.

Ogni utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato Libretto Famiglia, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori.

Attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale la notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Libretto di Famiglia

Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa possono fare ricorso alle seguenti prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore tramite Libretto di Famiglia soltanto per:

Lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione

Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità

Insegnamento privato supplementare

La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 introduce la possibilità di utilizzare le modalità previste per il libretto famiglia anche per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ossia che giocano in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti in cui hanno luogo le partite ufficiali delle squadre di calcio. Esse, attraverso la figura dello steward, si occupano del controllo dei titoli di accesso, dell'instradamento degli spettatori e delle verifiche del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto. L'Inps ha affermato che, in questo caso, non viene utilizzato il limite massimo dei 5 dipendenti, confermando il possibile utilizzo del contratto di prestazione occasionale anche agli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati.

La comunicazione dello svolgimento della prestazione occasionale mediante l'utilizzo del libretto famiglia può essere fatta anche dopo l'effettivo svolgimento della prestazione ma non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa.

Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora.

Il valore nominale di 10,00 euro è così suddiviso:

€ 8,00

€ 1,65

€ 0,25

€ 0,10

per il compenso a favore del prestatore

per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS

per il premio assicurativo INAIL

per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore

Contratto di Prestazione Occasionale

Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità .

Nel rispetto dei limiti economici e degli altri limiti previsti dalla norma, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale:

Professionisti

Lavoratori autonomi

Imprenditori

Associazioni

Fondazioni ed altri enti di natura privata

Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. n. 165/01

La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.

In evidenza

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche nel caso di durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera inferiore a quattro ore.

In evidenza

Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa all'INPS entro i tre giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione, in mancanza della predetta revoca, l'INPS provvede al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Regime per l'agricoltura

Per le imprese del settore agricolo, è prevista la possibilità, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
  • persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

A differenza del libretto di famiglia e del contratto di lavoro occasionale per gli altri utilizzatori nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con l'aggiunta del terzo elemento retributivo previsto, per gli OTD, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operaio a tempo indeterminato. Nella tabella sottostante sono indicati gli importi orari in base all'area di appartenenza, allineati anche con il rinnovo del CCNL di settore.

Area professionale

Compenso minimo orario

Messaggio n. 2887 del 12/07/2017

Compenso minimo orario

Adeguamento CCNL 01/07/2018

1

€ 9,65

€ 9,93

2

€ 8,80

€ 9,05

3

€ 6,56

€ 6,75

In evidenza

L'importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della misura minima di retribuzione oraria sopra indicata.

Regime per le Pubbliche Amministrazioni

Nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al co. 20, dell'art. 54-bis, del D.Lgs. n. 50/2017, le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:

  • nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

In evidenza

Alle Pubbliche Amministrazioni non si applica il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Gestione pagamenti utilizzatori

Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (Libretto di Famiglia o Contratto di lavoro occasionale) abbia anticipatamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare:

  • l'erogazione del compenso al prestatore,
  • l'assolvimento degli oneri di assicurazione sociale ed i costi di gestione delle attività.

Il portafoglio elettronico è alimentato direttamente dagli utilizzatori, ma a seguito del D.L. n. 87/2018, possono agire anche gli intermediari abilitati all'amministrazione del personale, i quali, come precisato dall'Inps nel messaggio 3177 del 31 luglio 2017, possono operare anche con riguardo agli adempimenti per lavoro occasionale. Essi, secondo le disposizioni impartite dall'Inps, possono operare mediante l'utilizzo del proprio PIN dispositivo, da richiedere se non già in possesso, oppure mediante le credenziali SPID o CNS. Successivamente, egli è tenuto a compilare la delega presente nell'applicativo “Deleghe Indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti, agricoli autonomi e prestazioni occasionali”, stamparla e farla sottoscrivere dal delegante. La delega deve essere conservata per 5 anni con la fotocopia del documento d'identità del delegante.

Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono:

gli strumenti di pagamento elettronico o il modello F24 ELIDE. Nella compilazione del modello F24 nella sezione del contribuente dovranno essere indicati i dati anagrafici del soggetto che si occupa del versamento (utilizzatore o intermediario), mentre la sezione “erario ed altro” dovrà essere così compilata:

  • nel campo "tipo": la lettera "I" (INPS);
  • nel campo "elementi identificativi": nessun valore;
  • nel campo "codice": la causale contributo CLOC;
  • nel campo "anno di riferimento": l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA" (Agenzia Entrate, Risoluzione 3 luglio 2017, n. 81/E.)

Gli importi in eccesso, se non utilizzati, possono essere rimborsati.

Versamento a mezzo modello F24 Elementi identificativi (ELIDE)

TIPOLOGIA

CAUSALE F24

VERSAMENTO

Libretto di Famiglia

LIFA

€ 10,00 o multipli di € 10,00

Contratto di lavoro accessorio

CLOC

"Finanziamento del contratto di lavoro occasionale – art. 54-bis D.L. n. 50/2017".

la misura dei versamenti è individuata dall'utilizzatore

Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore;

Nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere inserito l'anno in cui si effettua il pagamento.

In evidenza

È esclusa la facoltà di compensazione dei crediti di cui all'art. 17 del D.L. 9 luglio 1997, n. 241.

Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP, inserendo nella sezione del contribuente i dati anagrafici del soggetto che si occupa del versamento, mentre nella sezione “dettaglio del versamento”:

  • nel campo "tipo": la lettera "I" (INPS);
  • nel campo "codice tributo/causale": la causale contributo CLOC;
  • nel campo "codice": nessun valore;
  • nel campo "estremi identificativi": nessun valore;
  • nel campo "riferimento A": il mese in cui si effettua il pagamento, nel formato "00MM";
  • nel campo "riferimento B": l'anno in cui si effettua il pagamento, nel formato "AAAA".

Pagamento elettronico con addebito in c/c o su carta di credito/debito pagoPA di Agid

Il pagamento è gestito attraverso le modalità accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In evidenza

Indipendentemente dalla forma di pagamento, le somme sono utilizzabili per remunerare le prestazioni occasioni ed assolvere agli obblighi contributivi, di norma, entro 7 giorni dall'operazione di versamento.

Pagamento del Compenso

La retribuzione spettante ai prestatori di lavoro occasionale prevede un minimo stabilito dalla legge, pari a € 9,00, i quali possono essere integrati con altre somme, a discrezione dell'utilizzatore. L'unica eccezione è prevista per il settore agricolo, nel quale la retribuzione minima oraria è pari alla retribuzione oraria fissata nel contratto collettivo nazionale.

Relativamente a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore.

In mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.

Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore.

Attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.

Per quanto concerne il pagamento delle prestazioni è stato inoltre previsto che a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l'utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa

CIRCOLARE INPS: Allo scopo di favorire il controllo del rispetto del disposto normativo che prevede il compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l'utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell'arco temporale indicato.

La procedura elaborerà un apposito documento, numerato univocamente, nel quale sono indicate le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Il documento potrà essere stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore e sarà disponibile anche nella sezione dedicata al prestatore per consentire a quest'ultimo di stamparlo autonomamente. Con tale documento il prestatore, debitamente identificato a cura dell'operatore di sportello dell'ufficio postale, potrà riscuotere il compenso presso qualsiasi sportello postale. L'utilizzatore potrà validare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, termine oltre il quale, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr. modalità di cui alla lettera b). Si fa presente che gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento.

Si evidenzia che la validazione nella procedura informatica dell'avvenuto svolgimento della prestazione comporta l'immediata disposizione di pagamento del compenso relativo alle prestazioni selezionate, che pertanto diventano irrevocabili da parte dell'utilizzatore.

Gli utilizzatori che operano nei settori per i quali la durata della prestazione lavorativa è riferita ad un arco temporale fino a dieci giorni (imprese operanti nel settore dell'agricoltura, aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, enti locali) possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, per i lavoratori che hanno scelto la modalità di pagamento in argomento, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell'arco temporale indicato, attestando l'avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di ore indicate nella dichiarazione. Dopo l'avvenuta validazione non sarà più possibile per l'utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà stampare il documento elaborato dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest'ultimo potrà stamparlo autonomamente prelevandolo dalla sezione dedicata al prestatore.

Comunicazione

Libretto di Famiglia

Al termine della prestazione lavorativa, e in ogni caso non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare:

Dati identificativi del prestatore

Luogo di svolgimento della prestazione

Numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione

Durata della prestazione

Ambito di svolgimento della prestazione

Altre informazioni per la gestione del rapporto

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017.

Titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità

Studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età

Persona disoccupata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

Percettore di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

L'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

Nella procedura informatica è stata implementata un'apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, per consentire l'accesso delle società sportive. Per accedere a tale sezione le società sportive devono preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un'apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell'ambito di applicazione della L. n. 91/1981 e a svolgere l'attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8.8.2007, chiedendo che gli importi versati siano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi”. La procedura può essere utilizzata solo per le prestazioni degli steward: resta ferma la necessità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per l'attività svolta da eventuali ulteriori prestatori per finalità diverse rispetto alle attività indicate dal D.M. 8.8.2007.

In evidenza

Contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, dell'avvenuta comunicazione della prestazione lavorativa, da parte dell'utilizzatore, e dei relativi termini di svolgimento.

Contratto di lavoro occasionale

L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione con modalità variabili a seconda che si tratti della generalità dei casi o di imprenditore agricolo, azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o ente locale;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro;

Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore prima dello svolgimento della prestazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Inoltre riceve anche:

  • la conferma del prestatore o utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione;
  • l'eventuale comunicazione di revoca della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore in caso di mancato svolgimento della prestazione.

In caso di revoca, effettuata entro i termini dall'utilizzatore, il prestatore può comunque, con la procedura telematica, comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con diritto all'accredito del compenso e alla valorizzazione della posizione assicurativa.

Gli imprenditori agricoli, le aziende alberghiere o le strutture ricettive che operano nel settore del turismo o gli enti locale, comunicano la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni.

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione.

L'utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell'arco temporale indicato.

Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un'ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento

La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni.

Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017:

Titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità

Studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università, con meno di venticinque anni di età

Persona disoccupata, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150

Percettore di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito

L'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.

In evidenza

Considerato che la comunicazione si deve inviare prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, nel momento in cui, la prestazione medesima non dovesse essere resa, ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del prestatore, l'utilizzatore avvalendosi della procedura telematica INPS, effettua la revoca della dichiarazione inoltrata, purché avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:

L'invio al prestatore, attraverso comunicazione di posta elettronica e/o di short message service (SMS) e MyINPS, della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore preventivamente allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'indicazione dei termini generali della medesima

Qualora la comunicazione di revoca sia stata resa a fronte di una prestazione lavorativa effettivamente svolta, il lavoratore, sempre entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione, il prestatore, avvalendosi della procedura telematica INPS, può comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con il conseguente diritto all'accredito del compenso ed alla valorizzazione della posizione assicurativa

La conferma, da parte del prestatore o dell'utilizzatore, dell'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, che potrà essere effettuata al termine della prestazione giornaliera medesima attraverso le funzionalità della procedura telematica INPS.

Una volta comunicato l'avvenuto svolgimento della prestazione, la procedura non consente all'utilizzatore la trasmissione di revoca riferita alla stessa prestazione lavorativa. La conferma dell'avvenuto svolgimento sarà disponibile finché la prestazione diventa irrevocabile (entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello di svolgimento della prestazione).

Trascorso tale termine la conferma non è più disponibile.

Limiti e divieti prestazione occasionale

La normativa prevede che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile a:

a) LIMITI ECONOMICI

Prestatore

Utilizzatore

Singolo prestatore

Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti

Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro netti

Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro netti

Tali importi però vengono computati in maniera diversa per alcune particolari tipologie di lavoratori. Difatti i redditi percepiti vengono conteggiati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del limite per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età (fino a 24 anni e 364 giorni), se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di ogni ordine e grado o l'università;
  • disoccupati ex art. 19 D.Lgs. n. 150 del 14/09/2015, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa e partecipare alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il CPI;
  • percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Per agevolare l'utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive professionistiche, l'Inps ha introdotto uno specifico regime dei limiti economici applicato con riferimento alle attività di cui D.M. 8.8.2007:

LIMITI UTILIZZATORE

Esse sono escluse dall'applicazione del limite di €5.000 relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward.

LIMITI PRESTATORE

Inoltre, l'art 54-bis, co.1, lett. c-bis), eleva da 2.500 a 5.000€ il limite dei compensi che possono essere percepiti da ogni singolo prestatore di lavoro occasionale per prestazioni rese dal medesimo utilizzatore, per le sole società sportive che occupano steward degli stadi. Resta fermo il limite dei 5.000 relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori.

b) LIMITI DURATA

Limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile .

c) LIMITI DIMENSIONALI

Non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Il periodo da assumere per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale.

Il DL 87/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo: il lavoro occasionale è ammesso per tutti i soggetti che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori.

Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:

  • alberghi (55.10.00);
  • villaggi turistici (55.20.10);
  • ostelli della gioventù (55.20.20);
  • rifugi di montagna (55.20.30);
  • colonie marine e montane (55.20.40);
  • affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (55.20.51);
  • aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (55.30.00).

Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all'Istituto per la verifica della corretta classificazione.

Ai fini del computo dei limiti numerici, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). In particolare i lavoratori:

  • part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno;
  • intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre.

Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, l'Inps ha specificato nel messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, che:

  • i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura della forza aziendale a tempo indeterminato;
  • una volta determinato il numero complessivo dei lavoratori occupati il risultato va arrotondato per eccesso se il valore del primo decimale è superiore a 0,5 (per difetto in caso contrario);
  • la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al periodo che va dall'8° al 3° mese antecedente la data di svolgimento della prestazione va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun arrotondamento.

Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.

In evidenza
Il requisito dimensionale (non oltre cinque dipendenti a tempo indeterminato) nella prima fase di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, sarà autocertificato dall'utilizzatore attraverso la piattaforma telematica.

DIVIETI

È vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:

a) dalle imprese dell'edilizia e di settori affini;

b) dalle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo;

c) dalle imprese del settore delle miniere, cave e  torbiere.

CCS

1.13.01

1.13.02

1.13.03

1.13.04

1.13.05

4.13.01

4.13.02

4.13.03

4.13,04

4.13.05

1.02.xx

1.11.xx

4.02.xx

4.11.xx

a) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

In agricoltura (fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti) ad eccezione per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: (*)

a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;

b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;

c) persone disoccupate, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all'inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali rese.

(*) I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.

In evidenza
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Profili sanzionatori

Nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c per un importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o comunque il limite della durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato.

Nel settore agricolo, limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nel caso degli steward negli impianti sportivi, la conversione del rapporto di lavoro avverrà al superamento del limite di cui lettera c-bis) del co.1, dell'art. 54-bis, pari a € 5.000,00, oppure al superamento del limite di 625 ore nell'arco dello stesso anno civile, corrispondenti al rapporto tra il limite economico annuale e il compenso orario previsto per i prestatori del libretto famiglia.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS (almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa) o di uno dei divieti di cui al co. 14 dell'art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017:

  • da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
  • da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.

In evidenza

Tale disposizione non si applica se utilizzatore è una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Infrazione

Sanzione

Superamento da parte dell'utilizzatore, diverso dalla PA, del limite di importo di cui al co. 1, lettera c (compensi di importo non superiore a 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore).

Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto subordinato indeterminato a tempo pieno

Superamento del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile;

Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto subordinato indeterminato a tempo pieno

Mancata comunicazione obbligatoria ex comma 17

Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500

Violazione dei divieti di cui al comma 14*

Sanzione amministrativa da € 500 a € 2.500

Mancata comunicazione riconducibile a lavoro nero

Maxi sanzione lavoro nero art. 22, co. 1, D.Lgs. n. 151 14/09/2015

MANCATA COMUNICAZIONE

Con le modifiche apportate dall'articolo 2-bis del D.L. n. 87 in sede di conversione con legge n. 96, la sanzione amministrativa non si applica se la violazione di un imprenditore agricolo avviene per via di informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica Inps dai prestatori (pensionati, studenti ecc.).

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500, la sanzione ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981 è pari a euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione. Nel caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra l'importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate o effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14 (utilizzatori con più di 5 dipendenti a TI ecc.). La sanzione anzidetta si applica anche nel caso di comunicazione effettuata in ritardo o non contenente tutti gli elementi richiesti o, ancora, se detti elementi non corrispondono a quanto effettivamente accertato.

In merito alla sanzione per la violazione della comunicazione della prestazione occasionale e maxi sanzione per lavoro “nero”, è intervenuto l'INL con la Circolare n. 5 del 9 agosto 2017, precisando che nei casi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva o di sua revoca a fronte di una prestazione svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma Inps non è elemento sufficiente a escludere che si tratti di un rapporto sconosciuto alla PA, con conseguente possibilità, ove sia accertata la subordinazione, di contestare l'impiego di lavoratori “in nero”. Per differenziare i casi in cui la prestazione può considerarsi quale occasionale non comunicata o come rapporto “in nero”, sanzionabile solo con la c.d. maxi sanzione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro invita a valutare i seguenti requisiti: - la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dall'art. 54 bis; - la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.

Esenzione fiscale

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 54-bis, comma 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96).

Trattamento previdenziale assicurativo

Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

Gli oneri relativi all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell'utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate.

Libretto Famiglia

Su un valore nominale di 10 euro :

€ 8,00

€ 1,65

€ 0,25

€ 0,10

per il compenso a favore del prestatore

per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS

per il premio assicurativo INAIL

per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore

Contratto di prestazione occasionale

Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:

33 %

3,5 %

contribuzione ivs alla Gestione separata INPS

premio assicurativo INAIL

In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a:

INPS

INAIL

€ 2,97 (IVS)

€ 0,32

Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0%.

In evidenza

L'Istituto provvede all'accreditamento alla Gestione Separata dei contributi previdenziali sulla posizione assicurativa del prestatore contestualmente all'erogazione del compenso nei confronti del prestatore medesimo.

Il trasferimento all'INAIL dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionali del periodo rendicontato, avverrà due volte l'anno sulla base di modalità concordate fra l'INPS e l'INAIL.

Diritti del prestatore

Il prestatore ha diritto:

  • all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335,
  • all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
  • al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli artt. 7,8 e 9 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66.

Sicurezza sul lavoro

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Infatti nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e le altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, e delle altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili.

Riferimenti

Normativa:

  • Art. 1, comma 368, Legge 27 dicembre 2017 n. 205
  • Art. 2 bis, D.L. 12 luglio 2018, n. 87
  • Legge 9 agosto 2018 n. 96
  • Legge 21 giugno 2017, n. 96
  • Art. 54-bis, comma 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50

Prassi:

  • Inps, Circolare 14 agosto 2018 n. 95
  • Inps, Messaggio 24 agosto 2018 n. 3193
  • Inps, Circolare 17 ottobre 2018 n. 103
  • INPS, Circolare 5 luglio 2017, n. 107
  • Agenzia delle Entrate, Risoluzione 3 luglio 2017, n. 81/E
  • INL, Nota 21 marzo 2017, n. 2558
  • Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 8/2017
  • Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Circolare n. 7/2017
Sommario