Prestazioni di lavoro occasionali
20 Novembre 2018
Inquadramento La Legge n. 96 del 21 giugno 2017, di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 50/2017 consente la possibilità per i datori di lavoro di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, nei limiti previsti dalla norma, tramite il Libretto Famiglia e il Contratto di prestazione occasionale, riferendosi a diverse categorie di datori di lavoro, in relazione all'oggetto della prestazione, alla misura minima dei compensi e dei connessi diritti di contribuzione sociale obbligatoria e alle modalità di assolvimento degli adempimenti informativi verso l'Istituto. Definizione Secondo il comma 1, dell'art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, per prestazioni occasionali si intendono le attività lavorative che vengono rese nel rispetto delle previsioni che regolano i contratti introdotti, quali il Libretto Famiglia e il Contratto di Prestazione Occasionale, nel rispetto dei limiti economici previsti, riferiti ad un anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa. Utilizzatori Le prestazioni occasionali si differenziano in base alla natura del soggetto utilizzatore mediante il libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.
Vantaggi Utilizzando il lavoro accessorio beneficiano di vantaggi sia l'utilizzatore che il prestatore.
Accesso e registrazione preventiva Per l'accesso alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. I prestatori, con l'entrata in vigore del Decreto Dignità (DL 87/2018 così come convertito dalla L. 96/2018), sono tenuti, al momento della registrazione, a sottoscrivere un'autocertificazione mediante il servizio “Prestazioni di Lavoro Occasionale e Libretto di famiglia”. Essa ha lo scopo di attestare il possesso dei requisiti richiesti per poter esser definito prestatore occasionale. Al momento dell'autocertificazione, i prestatori di lavoro devono dichiarare anche la presenza di uno dei seguenti requisiti:
Ciò comporta un vantaggio nel computo dei limiti economici degli utilizzatori, poiché gli importi dei compensi erogati verso codesti prestatori occasionali sono computati solo nella misura del 75%: di conseguenza, il limite economico degli utilizzatori che adoperano esclusivamente lavoratori svantaggiati è pari a € 6.666,00, invece di € 5.000,00. Inoltre, per poter svolgere attività lavorativa a favore di imprese operanti nel settore dell'agricoltura, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, la non iscrizione nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Con la Circolare Inps n. 103 del 17 ottobre 2018, si comunica che i prestatori occasionali devono obbligatoriamente aggiornare la propria scheda anagrafica al modificarsi di quanto dichiarato. L'adeguamento può essere fatto mediante l'utilizzo di tre canali: la piattaforma telematica INPS, attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi), il contact center INPS tramite rete fissa, mobile o internet (Voip e Skype), attraverso l'utilizzo delle proprie credenziali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante intermediari di cui alla L. 11 gennaio 1979, n. 12, o enti di patronato di cui alla L. 30 marzo 2001, n. 152. Qualora l'utilizzatore sia un'impresa del settore agricolo, un'azienda alberghiera o una struttura ricettiva del settore del turismo, oppure altro datore di lavoro che intende usufruire del regime di computo del limite economico previsto dalla legge per utilizzatore (cfr. art 54-bis, co. 8, D.L. n. 50/2017), in assenza di aggiornamento della scheda anagrafica da parte del lavoratore, la procedura trasmette un'apposita segnalazione con la quale viene ricordata la necessità che il prestatore aggiorni la propria scheda anagrafica e viene bloccata l'acquisizione della dichiarazione. In questi casi l'attività non potrà essere svolta. Il prestatore è tenuto ad aggiornare tempestivamente la scheda anagrafica presente in procedura ad ogni variazione dell'appartenenza ad una delle categorie indicate, al fine di non incorrere in responsabilità per dichiarazioni mendaci rese alla Pubblica Amministrazione. Nel caso di Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
All'atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. Il comma 1 lett. b), art 2 bis del Decreto Dignità ha introdotto il divieto per i prestatori di lavoro agricolo di esser stato iscritto negli elenchi anagrafici comunali dei lavoratori agricoli nell'anno precedente. Ciò deve essere dichiarato al momento della compilazione dell'autocertificazione. I prestatori di lavoro dovranno indicare l'Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale o della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. In caso di errata compilazione dei dati bancari o postali, l'Inps si esenta da ogni responsabilità. E' stato inoltre previsto che a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore.
L'INPS provvede ad erogare il compenso mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste Italiane, gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato, pari a € 2,60, sono a carico del prestatore e verranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore. Poste Italiane trasmette al prestatore una comunicazione con la quale si rappresenta la disponibilità delle somme entro il 15 del mese riscuotibili presso qualsiasi ufficio postale previa esibizione di documento di identità e della medesima comunicazione. Nel caso di Libretto di Famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato di cui alla Legge 30 marzo 2001, n. 152. Ogni utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS, o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato Libretto Famiglia, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori. Attraverso la piattaforma informatica INPS, ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, l'utilizzatore entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale la notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Libretto di Famiglia Le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa possono fare ricorso alle seguenti prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore tramite Libretto di Famiglia soltanto per:
La legge n. 205 del 27 dicembre 2017 introduce la possibilità di utilizzare le modalità previste per il libretto famiglia anche per le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ossia che giocano in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 posti in cui hanno luogo le partite ufficiali delle squadre di calcio. Esse, attraverso la figura dello steward, si occupano del controllo dei titoli di accesso, dell'instradamento degli spettatori e delle verifiche del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto. L'Inps ha affermato che, in questo caso, non viene utilizzato il limite massimo dei 5 dipendenti, confermando il possibile utilizzo del contratto di prestazione occasionale anche agli utilizzatori con alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati. La comunicazione dello svolgimento della prestazione occasionale mediante l'utilizzo del libretto famiglia può essere fatta anche dopo l'effettivo svolgimento della prestazione ma non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa. Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10,00 euro è così suddiviso:
Contratto di Prestazione Occasionale Il Contratto di prestazione occasionale è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità . Nel rispetto dei limiti economici e degli altri limiti previsti dalla norma, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale:
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.
Per le imprese del settore agricolo, è prevista la possibilità, fatto salvo il limite di non più di cinque dipendenti, di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
A differenza del libretto di famiglia e del contratto di lavoro occasionale per gli altri utilizzatori nel settore agricolo il compenso minimo orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con l'aggiunta del terzo elemento retributivo previsto, per gli OTD, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operaio a tempo indeterminato. Nella tabella sottostante sono indicati gli importi orari in base all'area di appartenenza, allineati anche con il rinnovo del CCNL di settore.
Regime per le Pubbliche Amministrazioni Nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e fermo restando il limite di durata di cui al co. 20, dell'art. 54-bis, del D.Lgs. n. 50/2017, le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale, esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
Gestione pagamenti utilizzatori Per poter ricorrere alle prestazioni di lavoro occasionali è necessario che l'utilizzatore (Libretto di Famiglia o Contratto di lavoro occasionale) abbia anticipatamente alimentato il proprio portafoglio telematico, attraverso il versamento della provvista destinata a finanziare:
Il portafoglio elettronico è alimentato direttamente dagli utilizzatori, ma a seguito del D.L. n. 87/2018, possono agire anche gli intermediari abilitati all'amministrazione del personale, i quali, come precisato dall'Inps nel messaggio 3177 del 31 luglio 2017, possono operare anche con riguardo agli adempimenti per lavoro occasionale. Essi, secondo le disposizioni impartite dall'Inps, possono operare mediante l'utilizzo del proprio PIN dispositivo, da richiedere se non già in possesso, oppure mediante le credenziali SPID o CNS. Successivamente, egli è tenuto a compilare la delega presente nell'applicativo “Deleghe Indirette per artigiani, commercianti, committenti, associanti, professionisti, agricoli autonomi e prestazioni occasionali”, stamparla e farla sottoscrivere dal delegante. La delega deve essere conservata per 5 anni con la fotocopia del documento d'identità del delegante. Le modalità di versamento delle somme destinate a compensare le prestazioni occasionali, ad assolvere ai relativi adempimenti di contribuzione obbligatoria e gli oneri di gestione sono: gli strumenti di pagamento elettronico o il modello F24 ELIDE. Nella compilazione del modello F24 nella sezione del contribuente dovranno essere indicati i dati anagrafici del soggetto che si occupa del versamento (utilizzatore o intermediario), mentre la sezione “erario ed altro” dovrà essere così compilata:
Gli importi in eccesso, se non utilizzati, possono essere rimborsati.
Nel campo “elementi identificativi” non dovrà essere inserito alcun valore; Nel campo “Anno di riferimento” dovrà essere inserito l'anno in cui si effettua il pagamento.
Le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno il modello F24EP, inserendo nella sezione del contribuente i dati anagrafici del soggetto che si occupa del versamento, mentre nella sezione “dettaglio del versamento”:
Il pagamento è gestito attraverso le modalità accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN INPS, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID-Sistema Pubblico di Identità Digitale).
Pagamento del Compenso La retribuzione spettante ai prestatori di lavoro occasionale prevede un minimo stabilito dalla legge, pari a € 9,00, i quali possono essere integrati con altre somme, a discrezione dell'utilizzatore. L'unica eccezione è prevista per il settore agricolo, nel quale la retribuzione minima oraria è pari alla retribuzione oraria fissata nel contratto collettivo nazionale. Relativamente a tutte le prestazioni rese nell'ambito del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale nel corso del mese, l'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite a tale scopo dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore. In mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica, l'INPS provvede altresì all'accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato. Per quanto concerne il pagamento delle prestazioni è stato inoltre previsto che a richiesta del prestatore espressa all'atto della registrazione nella piattaforma informatica INPS, il pagamento del compenso al prestatore può essere effettuato, decorsi quindici giorni dal momento in cui la prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica è consolidata, tramite qualsiasi sportello postale a fronte della generazione e presentazione di univoco mandato ovvero di autorizzazione di pagamento emesso dalla piattaforma informatica INPS e stampato dall'utilizzatore, che identifica le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Gli oneri del pagamento del compenso riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore. Per fruire di tale ultima modalità di pagamento, l'utilizzatore, tramite la procedura informatica, dovrà validare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, al termine della stessa CIRCOLARE INPS: Allo scopo di favorire il controllo del rispetto del disposto normativo che prevede il compenso minimo per ogni giornata di lavoro prestata, l'utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell'arco temporale indicato. La procedura elaborerà un apposito documento, numerato univocamente, nel quale sono indicate le parti, il luogo, la durata della prestazione e l'importo del corrispettivo. Il documento potrà essere stampato dall'utilizzatore e consegnato al prestatore e sarà disponibile anche nella sezione dedicata al prestatore per consentire a quest'ultimo di stamparlo autonomamente. Con tale documento il prestatore, debitamente identificato a cura dell'operatore di sportello dell'ufficio postale, potrà riscuotere il compenso presso qualsiasi sportello postale. L'utilizzatore potrà validare l'avvenuto svolgimento della prestazione lavorativa, o delle prestazioni lavorative già effettuate e non ancora validate, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della stessa, termine oltre il quale, in assenza di validazione, il compenso relativo alle prestazioni eseguite nel mese verrà posto in pagamento tramite bonifico bancario domiciliato entro il 15 del mese successivo (cfr. modalità di cui alla lettera b). Si fa presente che gli oneri di pagamento di tale nuova modalità di riscossione del compenso, attualmente pari complessivamente a 1,75 euro, sono a carico del prestatore e saranno trattenuti, da parte dell'Istituto, sul compenso spettante al prestatore per ogni singolo mandato di pagamento. Si evidenzia che la validazione nella procedura informatica dell'avvenuto svolgimento della prestazione comporta l'immediata disposizione di pagamento del compenso relativo alle prestazioni selezionate, che pertanto diventano irrevocabili da parte dell'utilizzatore. Gli utilizzatori che operano nei settori per i quali la durata della prestazione lavorativa è riferita ad un arco temporale fino a dieci giorni (imprese operanti nel settore dell'agricoltura, aziende alberghiere e strutture ricettive che operano nel settore del turismo, enti locali) possono procedere alla validazione della prestazione lavorativa, per i lavoratori che hanno scelto la modalità di pagamento in argomento, non appena esaurito il monte ore indicato nella stessa, anche in anticipo rispetto al termine dell'arco temporale indicato, attestando l'avvenuto svolgimento delle prestazioni lavorative per il numero di ore indicate nella dichiarazione. Dopo l'avvenuta validazione non sarà più possibile per l'utilizzatore procedere alla revoca e lo stesso potrà stampare il documento elaborato dalla procedura e consegnarlo al prestatore, oppure quest'ultimo potrà stamparlo autonomamente prelevandolo dalla sezione dedicata al prestatore. Comunicazione Libretto di Famiglia Al termine della prestazione lavorativa, e in ogni caso non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare:
La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017.
L'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione. Nella procedura informatica è stata implementata un'apposita sezione denominata “Società sportive steward stadi”, per consentire l'accesso delle società sportive. Per accedere a tale sezione le società sportive devono preliminarmente inviare a mezzo PEC alla Direzione centrale Entrate e recupero crediti un'apposita richiesta, corredata della documentazione idonea a dimostrare di rientrare nell'ambito di applicazione della L. n. 91/1981 e a svolgere l'attività di cui al decreto del Ministro dell'Interno 8.8.2007, chiedendo che gli importi versati siano accreditati sul portafoglio elettronico relativo alle prestazioni delle “Società sportive steward stadi”. La procedura può essere utilizzata solo per le prestazioni degli steward: resta ferma la necessità di ricorrere al contratto di prestazione occasionale per l'attività svolta da eventuali ulteriori prestatori per finalità diverse rispetto alle attività indicate dal D.M. 8.8.2007.
Contratto di lavoro occasionale L'utilizzatore è tenuto a trasmettere almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione trasmessa dall'utilizzatore prima dello svolgimento della prestazione attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica. Inoltre riceve anche:
In caso di revoca, effettuata entro i termini dall'utilizzatore, il prestatore può comunque, con la procedura telematica, comunicare l'avvenuto svolgimento della prestazione, con diritto all'accredito del compenso e alla valorizzazione della posizione assicurativa. Gli imprenditori agricoli, le aziende alberghiere o le strutture ricettive che operano nel settore del turismo o gli enti locale, comunicano la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a 10 giorni. La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, che prevede l'indicazione, da parte dell'utilizzatore, dell'arco temporale di svolgimento della prestazione, che va da uno a dieci giorni consecutivi, nonché della durata complessiva della predetta prestazione. La dichiarazione deve essere trasmessa almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione. L'utilizzatore può dichiarare in procedura anche il numero di giornate di lavoro che presuntivamente verranno rese nell'arco temporale indicato. Sarà inoltre possibile incrementare il numero di ore inserite in procedura, con indicazione del relativo compenso, sempre nei limiti orari fissati dalla legge. La dichiarazione inerente le ore aggiuntive deve essere trasmessa almeno un'ora prima del loro inizio e il sistema registrerà data e ora del loro inserimento La comunicazione avviene mediante l'utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l'indicazione giornaliera delle prestazioni. Nel caso in cui il prestatore, all'atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall'art. 54-bis, comma 8, del D.L. n. 50/2017:
L'utilizzatore, nell'ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Allo scopo di favorire l'approntamento di ogni forma di tutela nei confronti del lavoratore, la piattaforma telematica INPS supporta:
Limiti e divieti prestazione occasionale La normativa prevede che è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali, le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile a: a) LIMITI ECONOMICI
Tali importi però vengono computati in maniera diversa per alcune particolari tipologie di lavoratori. Difatti i redditi percepiti vengono conteggiati in misura pari al 75% del loro importo, ai fini del limite per ogni utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori per prestazioni occasionali rese dai seguenti soggetti:
Per agevolare l'utilizzo delle prestazioni occasionali da parte delle società sportive professionistiche, l'Inps ha introdotto uno specifico regime dei limiti economici applicato con riferimento alle attività di cui D.M. 8.8.2007: LIMITI UTILIZZATORE Esse sono escluse dall'applicazione del limite di €5.000 relativo ai compensi che possono essere erogati dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori impiegati come steward. LIMITI PRESTATORE Inoltre, l'art 54-bis, co.1, lett. c-bis), eleva da 2.500 a 5.000€ il limite dei compensi che possono essere percepiti da ogni singolo prestatore di lavoro occasionale per prestazioni rese dal medesimo utilizzatore, per le sole società sportive che occupano steward degli stadi. Resta fermo il limite dei 5.000 relativo ai compensi percepibili da ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori. b) LIMITI DURATA
c) LIMITI DIMENSIONALI
Il periodo da assumere per il calcolo della forza aziendale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, è il semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Il DL 87/2018 ha introdotto un'eccezione per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo: il lavoro occasionale è ammesso per tutti i soggetti che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori. Nel regime suddetto rientrano gli utilizzatori che svolgono attività principale o prevalente contraddistinta da uno dei seguenti codici Ateco2007:
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese. I soggetti privi di iscrizione presso il Registro delle imprese dovranno dichiarare, nella procedura informatica delle prestazioni occasionali, di svolgere attività nel settore turistico e ricettivo e fornire gli elementi utili all'Istituto per la verifica della corretta classificazione. Ai fini del computo dei limiti numerici, devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). In particolare i lavoratori:
Ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro occasionale, l'Inps ha specificato nel messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, che:
Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali; per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre di riferimento.
DIVIETI È vietato ricorrere al contratto di prestazioni occasionali:
(*) I lavoratori non devono risultare iscritti in uno degli elenchi anagrafici comunali degli Operai a Tempo Determinato - OTD di più recente pubblicazione.
Profili sanzionatori Nel caso in cui vengano superati i limiti complessivi di cui al comma 1, lettera c per un importo di € 2.500,00 per ciascuna prestazione resa da un singolo prestatore in favore di un singolo utilizzatore o comunque il limite della durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato. Nel settore agricolo, limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso degli steward negli impianti sportivi, la conversione del rapporto di lavoro avverrà al superamento del limite di cui lettera c-bis) del co.1, dell'art. 54-bis, pari a € 5.000,00, oppure al superamento del limite di 625 ore nell'arco dello stesso anno civile, corrispondenti al rapporto tra il limite economico annuale e il compenso orario previsto per i prestatori del libretto famiglia. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'INPS (almeno sessanta minuti prima dell'inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa) o di uno dei divieti di cui al co. 14 dell'art. 54-bis, del D.L. n. 50/2017:
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124.
MANCATA COMUNICAZIONE Con le modifiche apportate dall'articolo 2-bis del D.L. n. 87 in sede di conversione con legge n. 96, la sanzione amministrativa non si applica se la violazione di un imprenditore agricolo avviene per via di informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica Inps dai prestatori (pensionati, studenti ecc.). Per quanto riguarda la sanzione amministrativa da euro 500 a 2.500, la sanzione ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981 è pari a euro 833,33 per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione. Nel caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di cui sopra in relazione a più lavoratori, la sanzione ridotta risulterà essere il prodotto tra l'importo di euro 833,33 e la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate o effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14 (utilizzatori con più di 5 dipendenti a TI ecc.). La sanzione anzidetta si applica anche nel caso di comunicazione effettuata in ritardo o non contenente tutti gli elementi richiesti o, ancora, se detti elementi non corrispondono a quanto effettivamente accertato. In merito alla sanzione per la violazione della comunicazione della prestazione occasionale e maxi sanzione per lavoro “nero”, è intervenuto l'INL con la Circolare n. 5 del 9 agosto 2017, precisando che nei casi di mancata trasmissione della comunicazione preventiva o di sua revoca a fronte di una prestazione svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma Inps non è elemento sufficiente a escludere che si tratti di un rapporto sconosciuto alla PA, con conseguente possibilità, ove sia accertata la subordinazione, di contestare l'impiego di lavoratori “in nero”. Per differenziare i casi in cui la prestazione può considerarsi quale occasionale non comunicata o come rapporto “in nero”, sanzionabile solo con la c.d. maxi sanzione, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro invita a valutare i seguenti requisiti: - la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dall'art. 54 bis; - la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione. Esenzione fiscale I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno (art. 54-bis, comma 4, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96). Trattamento previdenziale assicurativo Il prestatore ha diritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali disciplinata dal testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Gli oneri relativi all'assicurazione per l'invalidità vecchiaia e superstiti (ivs) e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono interamente a carico dell'utilizzatore e sono stabiliti nelle misure di seguito indicate. Libretto Famiglia Su un valore nominale di 10 euro :
Contratto di prestazione occasionale Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell'utilizzatore:
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a:
Sui versamenti complessivi effettuati dall'utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore nella misura dell'1,0%.
Diritti del prestatore Il prestatore ha diritto:
Sicurezza sul lavoro Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Infatti nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionale si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008, e le altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, e delle altre norme speciali in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare a bambini, anziani, ammalati e disabili. Riferimenti Normativa:
Prassi:
Riferimenti normativi |