Il deposito PAT oltre le ore 12 si considera tempestivo con riferimento al giorno e non all’ora

Redazione scientifica
31 Gennaio 2019

Il TAR Toscana, pronunciandosi sul caso di un ricorso depositato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, ha chiarito che la tempestività della produzione documentale deve essere valutata con riferimento al giorno e non all'ora in cui avviene.

Deposito oltre le ore 12. In un contenzioso tra l'acquirente di un terreno e il Comune nel quale si trovava il fondo, veniva eccepita innanzi al TAR Toscana la tardività della produzione documentale, che era stata eseguita dal Comune oltre le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile (ai sensi dell'art. 73 c.p.a.).

Due filoni giurisprudenziali. Il Tribunale, giudicando infondata l'eccezione, ricorda il disposto dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. e chiarisce che la norma è stata oggetto di un contrasto interpretativo in giurisprudenza.
Infatti, alcune pronunce (tra cui Cons. di Stato, 24 maggio 2018, n. 3136) hanno affermato che il deposito effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile è tardivo perché si considera eseguito il giorno successivo. Un altro filone giurisprudenziale (Cons. di Stato, 1° giugno 2018, n. 3309 e Cons. di Stato, 6 agosto 2018, n. 4833) invece ha stabilito che il deposito telematico è sempre possibile fino alle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile, dovendosi considerare perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno e non all'ora in cui avviene. Secondo questa parte della giurisprudenza, la previsione che fa considerare riferibili al giorno dopo i deposito avvenuti dopo le ore 12 è riferita soltanto alla controparte che, a tutela del proprio diritto di difesa, può contestare fino al giorno successivo gli atti depositati.

Deposito tempestivo fino alle ore 24. Preso atto del contrasto giurisprudenziale, il Collegio giudicante chiarisce che, con l'entrata a regime del PAT, gli atti in scadenza possano essere depositati telematicamente fino alle ore 24 dell'ultimo giorno (art. 4, co. 4 dell'allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010) posto che nel processo ‘cartaceo' il termine era stabilito alle ore 12. Conferma di ciò si ravvisa al comma 2 del medesimo art. 4 che ha mantenuto il termine delle ore 12 per i soli casi in cui il codice prevede il deposito di atti e documenti sino al giorno precedente la trattazione di una domanda in camera di consiglio.
Nell'assetto attuale del processo telematico manca la previsione di un obbligo di depositare entro le ore 12 in vista dell'udienza pubblica e, inoltre, l'espressione usata dal legislatore per esplicitare le ragioni del differimento al giorno successivo degli effetti dei depositi effettuati oltre le ore 12, non appare riferibile alla parte depositante.
Nel caso di specie il deposito eseguito dal Comune è avvenuto a seguito della richiesta di chiarimenti da parte del TAR e dunque, il ricorrente non ha subito alcun pregiudizio del proprio diritto di difesa.
Alla luce delle sopradette considerazioni, il TAR respinge il ricorso.

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