I presupposti di applicabilità del rito superaccelerato

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2019

Ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, il termine per la proposizione dell'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 2-bis c.p.a. non può decorrere se non dal...

Ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici, il termine per la proposizione dell'impugnativa di cui all'articolo 120, comma 2-bis c.p.a. non può decorrere se non dal momento in cui gli atti posti a fondamento della disposta ammissione sono stati posti a disposizione dei concorrenti, «corredati di motivazione».

È evidente che, attraverso l'inserimento di tale precisazione, il Legislatore del ‘Decreto correttivo' del 2017 abbia inteso temperare le conseguenze eccessivamente pregiudizievoli per i concorrenti alle pubbliche gare connesse all'onere di immediata impugnativa nelle ipotesi in cui la stazione appaltante abbia puramente e semplicemente reso nota l'ammissione, senza porre a disposizione dei concorrenti la relativa documentazione (e in tal modo contravvenendo a un espresso obbligo di legge).

Ma se la disposizione rappresenta di per sé un delicato punto di equilibrio fra valori potenzialmente antinomici (peraltro, con la fissazione di un termine di impugnativa estremamente ridotto e di per sé idoneo a rendere ulteriormente difficile l'adeguata difesa in giudizio) e se è lo stesso Legislatore ad avere imposto a carico delle stazioni appaltanti – quale evidente contraltare sistematico – l'obbligo di porre tempestivamente a disposizione dei concorrenti la documentazione a supposto delle disposte ammissioni, ne consegue che non possa aderirsi ad una lettura che ponga ulteriormente a carico dei concorrenti oneri di carattere procedimentale o processuale al fine di attingere uno strumento di tutela già di per sé connotato da evidenti criticità.

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