Contraddittorietà tra “dichiarazione di subappalto” e offerta tecnica: è legittima l’esclusione del concorrente?

31 Gennaio 2019

Se da un lato l'eventuale incompletezza della dichiarazione di subappalto - pur precludendo la possibilità di usufruire dell'ausilio dell'impresa terza - non determina l'esclusione del concorrente, dall'altro la contraddittorietà tra l'offerta tecnica e la dichiarazione relativa al subappalto resa in sede di partecipazione determina la sua legittima esclusione in quanto, ragionando a contrario, si determinerebbe una modifica non solo formale ma (soprattutto) sostanziale dell'offerta tecnica stessa.

Il caso. Il Consiglio di Stato si è pronunciato su una questione relativa all'esclusione di un concorrente da una gara pubblica il quale - nonostante in sede di partecipazione avesse dichiarato la volontà di non avvalersi di subappaltatori - nella propria offerta tecnica aveva indicato, in modo palesemente contraddittorio, due soggetti terzi ai quali avrebbe affidato quota parte del servizio oggetto di contratto (segnatamente, l'attività di formazione del personale).

La questione. Il fulcro della questione – a giudizio del Collegio – non è rappresentato dal divieto di subappalto per aver omesso la relativa dichiarazione (e, quindi, per l'impossibilità ad autorizzarlo), quanto, piuttosto, quello relativo alla palese contraddittorietà tra la dichiarazione resa in sede di partecipazione e l'offerta tecnica.

Difatti, il Collegio ha rilevato che il concorrente aveva presentato l'offerta “individualmente” – non manifestando, cioè, la volontà di avvalersi di subappaltatori – salvo precisare nella propria offerta tecnica di esternalizzare a soggetti terzi quota parte delle prestazioni oggetto di contratto.

La questione non deve inquadrarsi in termini di “indicazione inadeguata del subappaltatore” ma, piuttosto, di mancata (ed univoca) espressione di volontà di ricorrere al subappalto, in contrasto con il manifestato affidamento di talune prestazioni (tra l'altro particolarmente rilevanti ai fini dell'esecuzione del contratto) a soggetti solo nominalmente identificati, ma rimasti del tutto “estranei” alla gara (con tutte le conseguenze del caso, anche in termini di controllo dei requisiti).

La soluzione del Consiglio di Stato. Il Collegio ha dunque confermato la legittimità dell'esclusione del concorrente in quanto - pur riconoscendo in capo al concorrente il possesso di tutti i requisiti per eseguire individualmente il contratto – nel caso di specie si sarebbe determinata una modifica dell'offerta tecnica.

La questione, sempre a giudizio del Collegio, va dunque inquadrata sotto il profilo dell'impegno negoziale assunto dal concorrente nei confronti della stazione appaltante la cui inosservanza – determinando una illegittima modifica dell'offerta tecnica – non poteva che condurre all'esclusione del concorrente stesso.

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