Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 c.c.p.

01 Febbraio 2019

L'ANAC ha adottato il Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del Codice.

L'ANAC ha adottato il Regolamento che disciplina il procedimento per l'adozione dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211, comma 1, del codice. Il Regolamento stabilisce l'alternatività di tale procedimento con quello di vigilanza in materia di contratti di lavori, servizi e forniture, approvato con delibera ANAC del 4 luglio 2018 (v. Regolamento Anac sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici).

Il Regolamento stabilisce che sono legittimati a presentare istanza i soggetti di cui all'art. 211, comma 1, primo periodo e, per essi, le persone fisiche che ne esprimono la volontà all'esterno. Inoltre precisa che il parere reso dall'Autorità è da intendersi non vincolante nel caso in cui l'istanza sia presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata. Ove, invece, l'istanza sia presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate il parere è vincolante per le parti che abbiano espressamente manifestato la volontà di attenersi a quanto nello stesso sarà stabilito dall'Autorità: in tal caso, la stazione appaltante deve impegnarsi a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione e fintanto che il parere non sia stato adottato. In caso di procedimento finalizzato all'adozione di un parere vincolante, inoltre, l'Autorità non esercita i poteri previsti dalle disposizioni contenute nell'art. 211, commi 1-bis e 1-ter, del Codice.

Il Regolamento stabilisce, sia nell'ipotesi di istanza singola che in quello di istanza congiunta, che le parti sono tenute a dare comunicazione dell'avvenuta presentazione dell'istanza a tutti i soggetti interessati alla soluzione della questione, nonché a fornirne la prova della relativa comunicazione all'Autorità. Nel caso in cui gli istanti abbiano manifestato la volontà di attenersi a quanto stabilito nel parere i destinatari della comunicazione posso aderire all'istanza tramite comunicazione da trasmettere all'Autorità entro i 10 giorni successivi alla ricezione della stessa.

L'istanza deve essere formulata utilizzando l'apposito modulo allegato al Regolamento, completa di succinta indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione, trasmessa tramite posta elettronica certificata con l'eventuale memoria e la documentazione utile ai fini dell'adozione del parere.

Sono inammissibili le istanze proposte:

a) in assenza di questione controversa;

b) da soggetti non legittimati;

c) per censurare l'illegittimità di un atto autonomamente impugnabile e rispetto al quale siano già decorsi i termini di impugnazione in sede giurisdizionale;

d) in pendenza di un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto;

e) aventi contenuto generico o recanti un mero rinvio a documentazione;

f) volte ad un controllo generalizzato dei procedimenti di gara;

g) in manifesta carenza di interesse al conseguimento del parere.

Sono improcedibili le istanze:

a) non comunicate a tutti i soggetti controinteressati;

b) per le quali sopravvenga un ricorso giurisdizionale avente medesimo contenuto e che le parti hanno l'obbligo di comunicare all'Autorità

c) per le quali sopravvenga la carenza di interesse ovvero la dichiarazione di rinuncia.

Il Regolamento stabilisce che, salva diversa indicazione del Consiglio, la priorità nella trattazione delle istanze tiene conto del seguente ordine:

a) istanze con manifestazione di volontà di due o più parti di attenersi a quanto stabilito nel parere;

b) istanze presentate dalla stazione appaltante;

c) istanze che sottopongono questioni di particolare impatto per il settore dei contratti pubblici;

d) istanze concernenti appalti di importo superiore alla soglia comunitaria;

e) istanze concernenti appalti di importo superiore a 40.000 euro.

Il Regolamento prevede, inoltre, che il Consiglio dell'Autorità, previa relazione del Consigliere relatore, approva il parere entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, termine che può essere sospeso quando, anche su disposizione del Consiglio, sia necessario acquisire documentazione integrativa o effettuare un supplemento di istruttoria per un tempo comunque non eccedente i 10 giorni dalla richiesta. Solo in caso di parere non vincolante lo stesso può essere reso con procedura semplificata e con motivazione sintetica, laddove il valore della gara sia di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria per i servizi e le forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori. In tali casi, ove appaia di pacifica risoluzione, il parere è adottato direttamente dal dirigente dell'Ufficio, previo contraddittorio e con motivazione in forma semplificata.

Una volta approvato, il parere viene comunicato alle parti interessate tramite posta elettronica certificata e pubblicato sul sito internet dell'Autorità. Quando l'Autorità adotta un parere vincolante le parti sono tenute a comunicare, entro 35 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere. Qualora l'Autorità adotta un parere non vincolante le parti interessate comunicano comunque all'Autorità, entro 60 giorni dalla ricezione del parere, le determinazioni adottate.

Il Regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e si applica anche alle istanze pervenute prima della sua entrata in vigore per le quali non sia stato ancora avviato il relativo procedimento.

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