Il nuovo orientamento sull'assegno di divorzio opera solo con la sentenza

Valeria De Vellis
04 Febbraio 2019

La quaestio iuris esaminata dalla Corte d'appello di L'Aquila riguarda la possibilità per il Presidente, in fase presidenziale, di anticipare il giudizio sulla debenza dell'assegno divorzile.
Massima

In sede di provvedimenti provvisori, il Giudice del divorzio non è chiamato ad applicare i nuovi criteri di fissazione dell'assegno divorzile che potranno, semmai, operare solo a seguito dell'emissione della sentenza che dichiara il divorzio e non prima.

Il caso

Il Presidente del Tribunale di Chieti, investito della domanda di divorzio avanzata dal marito, ha revocato, con l'ordinanza presidenziale, l'assegno di mantenimento in favore della moglie che il giudice della separazione aveva posto a carico del marito nella misura di € 600,00 mensili.

La revoca è fondata sull'applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale di cui alla sentenza della Cassazione n. 11504/2017 e sulla circostanza per cui, a parere del Presidente, la moglie - di professione avvocato - aveva la capacità di raggiungere la piena indipendenza economica.

La moglie ha proposto reclamo ex art. 708, comma 4, c.p.c. avverso il provvedimento provvisorio, censurandone l'illegittimità.

In fatto, la reclamante ha dedotto di aver abbandonato la professione legale per dedicarsi alla cura dei figli e della casa (dopo la separazione aveva intrapreso una sporadica attività di collaborazione presso altri colleghi) e di aver supportato la carriera del marito (anch'egli avvocato).

Inoltre, la reclamante ha evidenziato la significativa disparità reddituale e patrimoniale tra i coniugi, deducendo di essere costretta a vivere nella casa coniugale di proprietà dei propri genitori, mentre invece il marito era titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare.

La Corte d'appello, condividendo le prospettazioni della reclamante, ha accolto il reclamo e, per l'effetto, ripristinato le condizioni della separazione.

La questione

La quaestio iuris esaminata dalla Corte d'appello di L'Aquila riguarda la possibilità per il Presidente, in fase presidenziale, di anticipare il giudizio sulla debenza dell'assegno divorzile.

Le soluzioni giuridiche

La Corte ha negato tale possibilità e ha motivato la propria decisione evidenziando come «nella fase presidenziale il Giudice non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha altri presupposti, e consegue al mutamento di status e quindi alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se nelle more si siano verificati fatti nuovi, che consiglino di modificare le previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi».

Conseguentemente, precisa il decreto, «il nuovo indirizzo giurisprudenziale in tema di assegno divorzile (peraltro corretto dalle Sezioni Unite) potrà trovare applicazione con la sentenza che dichiara il divorzio, ma non prima». Sulla scorta di tale principio e preso atto che «i redditi delle parti non hanno subito modifiche apprezzabili», la Corte d'appello ha ritenuto che «non vi sia motivo di modificare le condizioni della separazione, che vanno ripristinate (…). Si tratta, peraltro, di una decisione assunta allo stato degli atti, e sulla scorta di un giudizio sommario, per cui è modificabile in ogni tempo, in modo da tenere conto delle prove che saranno eventualmente raccolte nel corso dell'istruttoria».

Secondo la decisione in commento, pertanto, lo scioglimento del matrimonio costituisce l'indefettibile presupposto della pronuncia sull'assegno divorzile, sicché solo a fronte di detto scioglimento e del conseguente mutamento dello status delle parti è dato di valutare la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno che prolunghi, anche nella fase postconiugale, il vincolo di solidarietà.

Il tema è stato affrontato da altra giurisprudenza di merito (v. App. Roma, 7 settembre 2005), la quale ha chiarito che le determinazioni giudiziali in tema di assegno divorzile trovano fondamento nella pronuncia di divorzio (tanto da non potersi dubitare che l'eventuale successiva caducazione di tale ultima pronuncia comporti ex se il venir meno della statuizione di carattere economico che vi è correlata).

Il principio di diritto sotteso all'ordinanza in commento è affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla natura dell'assegno, ha sempre ribadito che «solo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fa venir meno il vincolo matrimoniale e lo stato di separati, che costituisce il presupposto dell'obbligo di mantenimento della moglie, il quale contestualmente cessa ed è eventualmente sostituito da quello di corrispondere l'assegno divorzile (cfr. ex multis Cass. civ. 28 ottobre 2005, n. 21091; Cass. civ. 24 luglio 2000, n. 9689; Cass. civ. 2 settembre 1997, n. 8381)» (cfr. anche Cass. 10 dicembre 2008, n. 28990).

Osservazioni

Le motivazioni del decreto in esame appaiono del tutto condivisibili.

Nella fase presidenziale, infatti, il Presidente non è chiamato a formulare un'anticipazione del giudizio relativo alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno di divorzio (che ha altri presupposti e consegue al mutamento di status e, quindi, alla pronuncia di scioglimento degli effetti del matrimonio), ma solo a verificare se, nelle more, si siano verificati fatti nuovi, che richiedano l'urgente modifica, in via provvisoria, delle previsioni che erano state assunte in sede di separazione dei coniugi.

In altri termini, deve escludersi che il Presidente possa, in fase presidenziale, pronunciarsi sulla debenza dell'assegno divorzile, perché tale decisione non può prescindere dalla sentenza divorzile e dall'accertamento dei presupposti oggi individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite, e cioè l'esistenza di una sproporzione tra i redditi delle parti, l'accertamento del nesso di causalità tra tale sproporzione e le scelte compiute dai coniugi durante il matrimonio, nonché nell'accertamento della possibilità per il coniuge debole di recuperare il divario mettendo a frutto la sua capacità lavorativa. È evidente che tali complessi accertamenti non possono che essere demandati alla fase istruttoria, essendo preclusi nella fase presidenziale a cognizione sommaria.

Ciò, ovviamente, non significa che il Presidente non possa modificare, fin dalla fase presidenziale, i provvedimenti della separazione, ove siano intervenuti quid novi in fatto, quali significative variazioni del reddito delle parti.

Guida all'approfondimento

F. Danovi, Il processo di separazione e divorzio, in Trattato di diritto civile e commerciale: La crisi della famiglia, Vol. IV., Giuffré 2016, 191 ss;

A. Simeone, L'assegno di divorzio dopo le Sezioni Unite n. 18287, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018;

A. Mondini, L'assegno per il coniuge tra separazione e divorzio, in ilFamiliarista.it;

A. M. Fasano, Il nuovo assegno di divorzio: funzione assistenziale, compensativa e perequativa, in ilFamiliarista.it

C. Rimini, Assegno divorzile - Il nuovo assegno di divorzio: la funzione compensativa e perequativa, in Giur.it, 8 settembre 2018.

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