T.U. sull’immigrazione: si valuta la residenza abituale del minore per determinare la competenza del T.M.?
05 Febbraio 2019
Il caso. La madre di una minore ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 chiedendo l'autorizzazione a permanere in Italia in ragione dei gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico della propria figlia.
Competenza legata alla definizione di residenza abituale del minore. L'art. 31, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 attribuisce al Tribunale per i minorenni la competenza ad autorizzare, qualora sussistano le condizioni legislativamente previste, l'ingresso o la permanenza del familiare del minore per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni contenute nel Testo unico citato. Al fine di determinare il Tribunale territorialmente competente in ordine ai provvedimenti diretti a intervenire sulla responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c., poiché il predetto Testo unico nulla prevede espressamente, deve aversi riguardo al luogo della dimora abituale alla data della domanda (cfr. Cass. n. 2171/2006) per l'individuazione del quale non può farsi riferimento a un dato meramente quantitativo, rappresentato dalla prossimità temporale del trasferimento di residenza o dalla maggiore durata del soggiorno, ma si ritiene necessaria una prognosi sulla probabilità che la “nuova” dimora diventi l'effettivo e stabile centro degli interessi del minore ovvero sia un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale. Tale criterio coincide perfettamente con quello della residenza abituale del minore stabilito dall'art. 8 Reg. n. 2201/2003 in tema di giurisdizione sui provvedimenti de potestate e deve pertanto essere applicato anche in ordine ai provvedimenti di cui all'art. 31 d.lgs. n. 286/1998 in quanto provvedimenti tesi a influire sulla sfera personale del minore ed essendo l'autorità giudiziaria chiamata a decidere tenendo conto del superiore interesse dello stesso. Poiché dall'analisi dei Servizi sociali e dalle dichiarazioni della stessa madre è risultato che la dimora abituale della minore sia da individuarsi in Milano luogo dove il nucleo familiare ha stabilito la propria vita sociale e personale, il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta dichiara la propria incompetenza. |