La presenza del concorrente in seduta di deliberazione delle ammissione non vale a far decorrere il termine ex art. 120 co. 2-bis, c.p.a.

Guido Befani
04 Febbraio 2019

La sola presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni non vale a far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm., poiché, a questo fine, deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Nell'accogliere il ricorso, il Collegio, pur consapevole dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali formatisi sul tema, ha ritenuto di far proprio l'indirizzo che prevale nella giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo il quale la sola presenza di un delegato di un concorrente alla seduta di gara in cui si sono deliberate le ammissioni non vale a far decorrere il termine decadenziale per proporre il ricorso ex art. 120, comma 2 bis, cod. proc. amm., poiché a questo fine deve farsi riferimento esclusivo alla data di pubblicazione sul profilo del committente dei provvedimenti relativi a questa fase ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2018, n.6574).

Per il Collegio, infatti, solo in tale momento si perfezionerebbe il segmento procedimentale delle ammissioni la cui anticipata ed autonoma impugnabilità rispetto alla successiva fase della aggiudicazione postula la sincronicità dei tempi delle differenti azioni giurisdizionali che i diversi partecipanti possono esperire, la quale può essere perseguita solo a partire dall'individuazione di un dies a quo per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione/esclusione uguale per tutti.

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