La potestà di attestazione di conformità consentita a tutte le parti processuali

07 Febbraio 2019

Tra le risposte del MEF-Direzione della Giustizia Tributaria ai quesiti di Telefisco 2019 troviamo anche il chiarimento sulla possibilità per tutti i difensori di attestare la conformità all'originale dei documenti del Processo Tributario Telematico.

Tra le risposte del Ministero dell'Economia e Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria ai quesiti di Telefisco 2019 troviamo anche il chiarimento sulla possibilità per tutti i difensori di attestare la conformità all'originale dei documenti del Processo Tributario Telematico, sia di quelli informatici rispetto alla copia analogica che delle copie analogiche dei documenti del fascicolo informatico.

Da una prima lettura del novello art. 25-bis del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sembrava che tale possibilità fosse riservata ai soli difensori della parte pubblica, mentre nella risposta fornita dal MEF si legge che la conferma per i difensori delle parti del potere di attestazione di conformità, assumendo la veste di pubblico ufficiale, proviene proprio dal testo letterale della normae che si desuma, inoltre, dal contenuto del comma 4 del citato articolo (esenzione dal pagamento dei diritti di copia autentica), in quanto tale disposizione non può che riferirsi ai difensori del contribuente, poiché gli uffici fruivano già dell'esenzione dal pagamento di tali diritti, ai sensi dell'art. 263 del Testo unico sulle spese di giustizia di cui al DPR n. 115/2002.

Mentre molti commenti alla risposta in esame si sono soffermati sulla possibilità di estrarre copie conformi dai documenti informatici del fascicolo processuale, fruendo della relativa cennata esenzione, voglio porre, al contrario l'accento sul significato implicito che la disposizione dell'art. 25-bis assume nei confronti della conformità all'originale da cui è tratto del documento utilizzato per la notifica con modalità telematiche.

La questione è quella della validità delle notifiche a mezzo PEC degli atti impositivi prodotti in semplice formato .PDF e privi di firma digitale, in quanto ritenuti non idonei a provarne la conformità agli originali analogici da cui siano tratti, ed è stata oggetto di molte sentenze delle Commissioni Tributarie, con decisioni spesso contrastanti.

La circostanza che il legislatore abbia sentito la necessità di introdurre l'art. 25-bis, conferendo ai difensori la veste di pubblico ufficiale, non fa altro che confermare che ogni documento notificato in via telematica debba poter dimostrare, con le sue caratteristiche informatiche, di essere conforme all'originale cartaceo da cui proviene e ciò mediante l'attestazione di conformità da parte del mittente.

Difatti il citato art. 25-bis rinvia, per l'attestazione, alle modalità di cui al CADdecreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – ed, in particolare, all'art. 22, rubricato proprio “Copie informatiche di documenti analogici”, il quale, al comma 2, specifica che tali copie informatiche hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità è attestata da un pubblico ufficiale, come appunto ora i difensori delle parti.

Il primo comma del richiamato art. 22 chiarisce anche come tale conformità debba o possa essere attestata nella spedizione effettuata da parte degli anzidetti pubblici ufficiali, ossia è sufficiente che essi siano formati ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del medesimo CAD; ebbene tale norma prevede come requisito per soddisfare la validità richiesta che ai documenti informatici risulti apposta una firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.

Bene hanno fatto, quindi, quei giudici che hanno annullato le notifiche di atti impositivi informatici notificati a mezzo PEC e prodotti in semplice formato .PDF e privi di firma digitale, perché solo quest'ultima, come chiarito, è in grado di attestare la loro integrità ed immodificabilità rispetto agli originali da cui sono tratti.

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