Il rifiuto del coacquisto e la caduta in comunione

Vera Tagliaferri
07 Febbraio 2019

L'intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale.
Massima

L'intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale. L'art. 179, comma 2, c.c., prevede infatti che i beni acquistati risultano esclusi dalla comunione «ai sensi delle lett. e), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge».

Il caso

Tizio e Caia durante il matrimonio acquistano un immobile e nell'atto pubblico di acquisto Caia, effettuando la dichiarazione di rifiuto del coacquisto, non aveva fatto puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto di Tizio sul denaro utilizzato per il pagamento.

Nello specifico, Tizio aveva utilizzato denaro contante senza che dello stesso potesse tracciarsi la provenienza, dichiarando la natura personale del denaro e di conseguenza la natura personale dell'acquisto.

Caia vende l'immobile in difetto delle condizioni di legge e Tizio chiede che venga riconosciuto a suo favore il diritto di credito sull'intero ricavato della vendita.

La Corte d'appello (tra l'altro) conferma la decisione di primo grado precisando che la circostanza che il coniuge non acquirente renda la dichiarazione di rifiuto del coacquisto presuppone l'effettiva natura personale del bene

La sentenza impugnata ha rilevato, sul punto specifico, che «ove non sussista nessuna delle cause di esclusione dalla comunione, ciò potrà essere conclamato in una successiva causa di accertamento negativo».

La questione

La circostanza che il coniuge non acquirente renda la dichiarazione di cui al comma 2, lett. f) dell'art. 179 c.c. presuppone l'effettiva natura personale del bene, con la conseguenza che nel caso in cui non sussista nessuna delle cause di esclusione dalla comunione, ciò potrà essere verificato in un successivo accertamento negativo.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione, con la sentenza Cass. n. 22755/2009, ha attribuito alla dichiarazione del coniuge non acquirente la natura di atto ricognitivo o confessorio, privo di natura negoziale, con efficacia iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell'acquisto e, quindi, rimovibile solo per errore di fatto o violenza.

La norma prevede che i beni acquistati risultino esclusi dalla comunione ai sensi delle lett. e), d), ed f) dell'art. 179 c.c. quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

Quindi, dall'atto deve risultare almeno una delle cause di esclusione tassativamente indicate dall'art. 179, comma 1, c.c., e l'effetto limitativo si produce solo in presenza di una delle ipotesi previste dalle lett. e), d), ed f), ovvero se i beni sono effettivamente personali.

L'intervento adesivo del coniuge non acquirente può dunque rilevare solo come prova dei presupposti di tali effetti limitativi, assumendo il significato di attestazione dei fatti.

La dichiarazione di rifiuto del coacquisto, perciò, non è e non rileva come atto di rinuncia alla comunione.

Osservazioni

In base al sistema strutturato negli artt. 177 e 179 c.c., l'inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell'acquisto di un bene non personale da parte di un coniuge in costanza di matrimonio. Perciò, è solo la natura di bene effettivamente personale a poter permettere l'esclusione dalla comunione e non la volontà comune dei coniugi.

Infatti, se il legislatore avesse voluto attribuire ai coniugi la facoltà di escludere a piacimento determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto, senza la necessità di alcuna qualifica in merito alla natura personale, concedendo ai coniugi autonomia negoziale sufficiente per ciò.

Il rifiuto del coacquisto, in particolare, è una dichiarazione del coniuge volta a limitare l'ingresso di un bene in comunione, ma non è una dichiarazione libera, bensì a contenuto vincolato, poiché deve essere dichiarazione di adesione alla dichiarazione del coniuge acquirente, che indica per quale motivo il bene in corso di acquisto è bene personale.

La Cass. n. 22755/2009, ripresa dall'ordinanza in commento, afferma come il coniuge non acquirente possa successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento per il fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi.

È, inoltre, ben possibile che i coniugi dichiarino la natura di bene personale per il bene che viene acquistato solo in ragione di una sua destinazione futura; anche in tale caso, sarà l'effettività di tale destinazione a determinare l'esclusione dalla comunione, e non certo la dichiarazione di intenti dei coniugi, anche se condivisa, sulla futura destinazione.