L’applicazione del rito super-accelerato richiede la rigorosa verifica della sussistenza di tutti i presupposti previsti dall’art. 120, comma 2 bis c.p.a.

Redazione Scientifica
07 Febbraio 2019

Il rito c.d. super-accelerato di contestazione in sede giurisdizionale delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara, disciplinato dall'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., proprio per la natura derogatoria rispetto alle ordinarie regole processuali e la compressione dei termini difensivi, deve essere applicato solo in esito alla rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma...

Il rito c.d. super-accelerato di contestazione in sede giurisdizionale delle ammissioni ed esclusioni dalle procedure di gara, disciplinato dall'art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., proprio per la natura derogatoria rispetto alle ordinarie regole processuali e la compressione dei termini difensivi, deve essere applicato solo in esito alla rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti previsti dalla norma.

Il termine di trenta giorni di cui all'art. 120, comma 2 bis, c.p.a. ha come dies a quo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul profilo del committente ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, il quale a sua volta richiede la pubblicazione “sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione trasparente”.

La pubblicazione in una diversa sezione esclude che la stessa faccia decorrere il termine di cui alla citata disposizione processuale (TAR Catania, sez. III, 2 maggio 2018, n. 889; TAR Napoli, sez. II, 22 gennaio 2018, n. 451).

Il profilo è tutt'altro che formalistico perché la disposta accelerazione dei termini di reazione processuale richiede che gli operatori sappiano con certezza ove attingere le informazioni che possono far scattare l'esigenza difensiva, senza essere costretti a ricerche defatiganti e dipendenti dalle diverse strutturazioni dei profili del committente da parte delle singole stazioni appaltanti.

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