È illegittima la gara tra farmaci biosimilari che siano basati su principi attivi diversi
04 Febbraio 2019
Ai sensi del comma 11 quater dell'art 15, del D.L. n. 95 del 2012, introdotto dall'art. 1, comma 407, della legge n.232 del 2016, è illegittima la previsione della lex specialis che consente di presentare nel medesimo lotto di gara farmaci biosimilari recanti le stesse indicazioni terapeutiche e tuttavia basati su principi attivi diversi. |