Termine perentorio fissato da S.A. per produzione della documentazione per comprovare i requisiti prima dell’aggiudicazione non è suscettibile di proroga

Redazione Scientifica
06 Febbraio 2019

E' tuttora consentito alle Stazioni Appaltanti di fissare un termine per la produzione della documentazione necessaria a comprovare i requisiti prima dell'aggiudicazione, che la legge di gara espressamente qualifichi come perentorio e/o la cui violazione sia ivi prevista come causa di...

E' tuttora consentito alle Stazioni Appaltanti di fissare un termine per la produzione della documentazione necessaria a comprovare i requisiti prima dell'aggiudicazione, che la legge di gara espressamente qualifichi come perentorio e/o la cui violazione sia ivi prevista come causa di esclusione. Il fondamento normativo di tale opzione, rimessa alla discrezionalità della Stazione Appaltante, che consente di superare anche la previsione di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 83, comma 8, d.lgs. n. 50 del 2016, può essere rinvenuto nella norma dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, la quale per l'affidamento e l'esecuzione di appalti, ai sensi del Codice, impone il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. La perentorietà del termine per la prova dei requisiti ed il rispetto della par condicio dei partecipanti alla pubblica gara ostano alla possibilità di un'integrazione istruttoria o di una proroga del termine e impediscono di ritenere esistente un affidamento giuridicamente tutelabile.

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