Inosservanza di un dovere giuridico. La scadenza del termine determina il momento iniziale di consumazione del reato
07 Febbraio 2019
La Sezione III della Cassazione penale è stata chiamata a pronunciarsi su un ricorso presentato avverso la sentenza del tribunale di Siena con cui la ricorrente veniva condannata all'ammenda di € 300 per il reato previsto e punito dall'art. 4, comma 7, l. 628/1961 perché non aveva fornito alla Direzione provinciale del lavoro di Siena le notizie richieste da questa con verbale datato 29 giugno 2010. Deducendo la natura istantanea del suddetto reato, la ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza, che si sarebbe dunque perfezionato all'inutile scadenza del termine di presentazione della documentazione richiesta ed eccepiva la prescrizione del reato, con conseguente erronea applicazione o inosservanza degli artt. 157 e 158 c.p. I giudici di legittimità, facendo applicazione del principio secondo cui nei reati omissivi consistenti nell'inosservanza del dovere giuridico di porre in essere un determinato comportamento attivo entro un prestabilito termine è proprio con la scadenza infruttuosa del termine che, concretandosi l'inadempimento, la condotta omissiva viene ad avere rilevanza penale, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il reato di omessa risposta alla richiesta di informazioni dell'Ispettorato del lavoro ex art. 4 l. 22 luglio 1961, n. 628, ha natura di reato permanente e, pertanto, la condotta termina quanto interviene una tra le seguenti situazioni: a) l'osservanza della disposizione; b) viene emesso il decreto penale di condanna; c) interviene la sentenza di primo grado. Nel caso in cui, invece, la richiesta di informazione contenga un termine, il reato si perfeziona alla scadenza del termine indicato e si protrae per tutto il tempo in cui il destinatario omette volontariamente di adempiere. La scadenza del termine determina il momento iniziale di consumazione del reato, la quale continua tutto il tempo in cui permane l'inosservanza dell'obbligo e, di conseguenza, la condotta antigiuridica sanzionata penalmente. |