L'elezione di domicilio non ha valore nel procedimento collegato
07 Febbraio 2019
Non può ravvisarsi alcuna condotta negligente, per non aver comunicato il mutamento di domicilio, in capo all'imputato che, avendo dichiarato il proprio domicilio in relazione al procedimento a suo carico per il reato di atti persecutori, non dia comunicazione del mutamento di questo in relazione al diverso procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia, pur se commesso nei confronti della medesima persona offesa. In questi termini si è espressa Cass. pen., Sez. VI, n. 4926/2019, che ha altresì affermato che in tema di notificazioni all'imputato l'elezione o dichiarazione di domicilio sono valide ed efficaci unicamente nell'ambito del procedimento nel quale sono effettuate, mentre non spiegano alcun effetto nell'ambito di altri procedimenti sia pure geneticamente collegati a quello originario. Allos tesso modo, l'elezione di domicilio, fatta nell'ambito di un procedimento conclusosi con l'archiviazione, non proietta la sua validità nel caso di successiva riapertura delle indagini, la quale dà luogo a un procedimento formalmente nuovo, come si evince dalla necessità di procedere a una nuova iscrizione ex art. 335 c.p.p. |