La sosta del veicolo rientra nel concetto di circolazione stradale ai fini della RCA

Francesco Agnino
08 Febbraio 2019

La mera sosta di un veicolo integra il requisito della circolazione stradale, idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa?
Massima

L'art. 3, par. 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «circolazione dei veicoli», di cui a tale disposizione, una situazione in cui il passeggero di un veicolo fermo in un parcheggio, nell'aprire la portiera del suddetto veicolo, ha urtato e danneggiato il veicolo parcheggiato accanto ad esso.

Il caso

La fattispecie portata all'attenzione del Giudice Comunitario riguarda i danni cagionati ad un veicolo da parte del passeggero di una automobile parcheggiata all'interno di un'area di sosta che nell'aprire la portiera, urtava il primo veicolo. La compagnia assicurativa del veicolo danneggiato – dopo aver corrisposto le spese necessarie per la riparazione – agiva nei confronti dell'assicurazione del veicolo danneggiante, ma questa replicava che la sosta non rientrava nel concetto di circolazione stradale assicurabile. Il giudice lettone confermava questa interpretazione, sul rilievo che un sinistro stradale è configurabile solo nel caso almeno uno dei veicoli coinvolti sia in movimento.

In seguito al ricorso da parte della compagnia assicurativa del danneggiato, la Corte Suprema Lettone ha domandato alla Corte di Giustizia se l'azione di aprire la portiera di un veicolo parcheggiato costituisca «uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo.

La questione

La questione in esame è la seguente: la mera sosta di un veicolo integra il requisito della circolazione stradale, idoneo a rendere operativa la garanzia assicurativa?

Le soluzioni giuridiche

La direttiva dell'Unione Europea n. 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, prevede che ogni Stato membro adotti tutte le misure necessarie affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti nonché le modalità di detta assicurazione sono determinati nel quadro di tali misure. Tuttavia, l'art. 4 della citata direttiva afferma che ogni Stato membro possa derogare al disposto dell'art. 3 per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o particolari veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione europea (per un maggior approfondimento, vedi anche M.BONA-C.CERLON, Assicurazione obbligatoria per la r.c.a. e aree/circolazione/veicoli/sinistri oggetto di copertura: giurisprudenza CGUE ed attuali margini di non conformità del modello italiano, in Ridare.it).

La pronuncia in commento aderisce al condivisibile orientamento che considera circolante l'auto in sosta ai fini dell'applicazione della disciplina della r.c. auto.

I Giudici Comunitari proseguono sulla stessa direttrice già segnata da un precedente proprio arresto, reso a definizione di un caso, in fatto, assai simile a quello portato alla sua attenzione: il Giudice rimettente slovacco, infatti, interrogava la Corte di giustizia sul se l'art. 3, par. 1, DIR. n. 72/166/CEE (relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in fatto di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità) dovesse essere interpretato nel senso che la nozione di «circolazione dei veicoli» comprendesse circostanze come quelle oggetto del procedimento principale, ossia la manovra di un trattore, nel cortile di una casa colonica, per immettere in un fienile il rimorchio ad esso agganciato (CGUE, sent. 4 settembre 2014, C-162/13).

Come nella odierna fattispecie, anche in quella già affrontata era chiesto se fosse possibile considerare che l'assicurazione obbligatoria includa soltanto i danni causati da un veicolo nella circolazione stradale o se, invece, coprisse qualunque danno sia comunque collegato all'uso o al funzionamento del veicolo, a prescindere dal fatto se fosse possibile definire la situazione come di circolazione.

La finalità della norma è quella di tutelare le vittime degli incidenti. Infatti, nessuna delle direttive sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli contiene una propria definizione delle nozioni di «incidente» o di «sinistro», come pure delle nozioni di «circolazione» o di «uso del veicolo». Tuttavia, dette nozioni devono essere intese alla luce del duplice obiettivo di tutelare le vittime degli incidenti causati da un autoveicolo e di liberalizzare la circolazione delle persone e delle merci nella prospettiva della realizzazione del mercato interno perseguita dalle medesime direttive. La Corte sottolinea al riguardo che l'evoluzione della normativa dell'Unione in materia di assicurazione obbligatoria lascia emergere che l'obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli è stato costantemente perseguito e rafforzato dal legislatore dell'Unione.

Lo si ricava, in particolare, dagli artt. da 1 a 3 della seconda direttiva. Infatti, l'art. 1 di quest'ultima ha stabilito che l'assicurazione di cui all'art. 3, paragrafo 1, della prima direttiva copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone e che ciascuno Stato membro deve creare un organismo con il compito di indennizzare i danni causati dagli autoveicoli non identificati o insufficientemente assicurati, fissando altresì importi minimi di garanzia. L'art. 2 della medesima direttiva ha limitato la portata di talune clausole di esclusione previste per via legislativa o contrattuale per l'azione dei terzi vittime di un sinistro causato dall'utilizzo o dalla guida di un veicolo da parte di determinate persone. L'art. 3 della direttiva in parola ha esteso il beneficio dell'assicurazione per i danni alle persone ai membri della famiglia dell'assicurato, del conducente o di qualsiasi altra persona responsabile del sinistro.

Sulla scorta di tali premesse, la Corte di Giustizia fa discendere il corollario che non si può ritenere che il Legislatore dell'Unione abbia voluto escludere dalla tutela accordata da dette direttive le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione del suo uso, purché uso conforme alla funzione abituale del veicolo medesimo, ivi ricompresa la mera sosta.

L'assicurazione sui veicoli va intesa, quindi, in senso ampio tanto da coprire tutti gli usi in linea con la funzione del veicolo.

Nella giurisprudenza domestica la definizione del fenomeno circolatorio è stata offerta dall'interpretazione della Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 82/1969).

Per il Giudice delle Leggi la disciplina della circolazione dovrebbe in re ipsa riguardare non soltanto il movimento dei veicoli, ma anche la loro fermata o sosta. Questo perché anche il veicolo fermo – ingombrando la carreggiata – sarebbe idoneo ad interferire nel movimento degli altri veicoli, alterandolo oppure ostacolandolo.

Pertanto, la circolazione stradale si sostanzierebbe in un concetto complesso idoneo ad includere nel proprio novero anche la fermata e l'arresto dei veicoli. Sicché accanto ad una circolazione “dinamica”, coincidente con il movimento veicolare in senso proprio, sarebbe enucleabile una circolazione “statica”, inerente la fermata e la sosta dei veicoli.

La sosta o fermata dei veicoli rientrerebbero dunque in un fenomeno di cd. circolazione statica, ove però possa esplicare effetti riflessi in relazione al moto circolatorio di altri veicoli. In tale ottica sembrerebbe appropriata la sussunzione entro il paradigma normativo dell'art. 2054 c.c. (e la contestuale applicazione della disciplina della r.c. auto) del sinistro in parte cagionato da un'automobile in sosta vietata idonea ad occultare la visuale della sede stradale.

Tale interpretazione è stata seguita anche dalla Corte di Cassazione giacché il concetto di circolazione stradale è integrato anche dalla posizione di arresto del veicolo in relazione sia all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata, estendendo così l'ambito di applicazione della disciplina in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

Per l'operatività della garanzia assicurativa è dunque sufficiente che il veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, mantenga le caratteristiche che lo rendano tale in termini concettuali risultando invece indifferente l'uso che in concreto se ne faccia, sempreché esso rientri nelle caratteristiche del veicolo medesimo (Cass. civ., n. 27759/2017).

Del resto, le Sezioni Unite hanno evidenziato che per l'operatività della garanzia per la RCA è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere (Cass. civ., n. 8620/2015).

Secondo le Sezioni Unite, la ratio legis risiede nella pericolositàdella circolazione stradale, giacché anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o, comunque, di interferenza con la circolazione di altri veicoli o persone, in quanto i veicoli, seppur fermi, ostacolano o alterano il movimento degli altri veicoli, ingombrando necessariamente la sede stradale, con la conseguenza che anche in tali contingenze il conducente ed il proprietario non possono ritenersi esonerati dall'obbligo di assicurare l'incolumità di terzi.

Da precisare, poi, a proposito delle fasi non dinamiche della circolazione, che rileva ai fini del 2054 c.c. come possibile fonte di responsabilità, oltre che la posizione di arresto del veicolo, anche quella della partenza o, meglio, rilevano le operazioni eseguite in funzione della partenza, tant'è che secondo la Suprema Corte va risarcito il danno derivato al passeggero dalla chiusura inerziale dello sportello verificatasi a causa della partenza (Cass. civ., n. 22374/2004). Parimenti, si è affermato che, in caso di danno provocato ad un motociclista sopraggiungente dal terzo che, trasportato su una vettura arrestata sulla pubblica via, abbia aperto lo sportello provocando un urto, sussiste responsabilità del predetto terzo ex art. 2043 c.c. nonché quella del proprietario e del conducente dell'autovettura ex art. 2054 c.c. (Cass. civ., n. 10110/1997).

Osservazioni

Il concetto di circolazione comprende entrambe le vicende fenomeniche, sia quelle collegate al c.d. rischio dinamico che quelle correlate al rischio statico nella circolazione dei veicoli.

L'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno da circolazione di veicoli muove nel senso di un'estensione della tutela del danneggiato che esula dall'interpretazione letterale del dato testuale.

Ciò in ossequio alla funzione sociale propria del sistema assicurativo nel suo complesso.

Siffatta evoluzione s'inserisce nel più ampio filone – fatto proprio dai formanti sociali nell'attuale momento storico – mirante alla traslazione del rischio per lo svolgimento di un'attività in capo al soggetto economicamente più forte e pertanto maggiormente solvibile.

In particolare si conferma il trend di oggettivazione e socializzazione del rapporto assicurativo – secondo cui la responsabilità risarcitoria sorgerebbe in virtù del mero contatto fra il veicolo ed i terzi - finalizzato ad una più penetrante tutela dei danneggiati da attività altamente produttive di danno.

In altri termini, l'obiettivo di tutela delle vittime degli incidenti causati da veicoli comporta che l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli debba coprire qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo conformemente alla sua funzione abituale.