Sull'inadeguatezza della durata del contratto di affitto di ramo d'azienda per dimostrare la permanenza dei requisiti

Guido Befani
07 Febbraio 2019

Laddove il contratto di affitto di ramo d'azienda presenti una durata inferiore a quella prevista per l'appalto da eseguire, è legittima l'esclusione dalla gara dell'operatore economico, ove questi se ne sia avvalso per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti.

Il caso. Il Consiglio di Stato conferma la necessità dell'esclusione dalla procedura di gara della partecipante che, per poter presentare offerta, aveva allegato il contratto di affitto del ramo d'azienda di altro operatore economico (dal quale aveva tratto i mezzi e i requisiti richiesti dalla documentazione di gara), avendo esso una durata di quattro anni in luogo di quella novennale del contratto d'appalto. Non è quindi stata ritenuta rilevante la circostanza che una clausola del contratto disponesse la “possibilità di eventuale proroga, per periodi di dodici mesi, in caso di accordo delle parti in tal senso”, poiché con essa non era stata prevista una proroga automatica della durata del contratto, ma la necessità di un ulteriore accordo sull'estensione o meno dell'affitto (peraltro per il periodo di soli dodici mesi). Di tal ché la società avrebbe potuto perdere i requisiti di partecipazione nelle more dell'esecuzione dell'appalto, se le parti non avessero concordato per una proroga della durata del contratto. Ciò posto, non potendo la stazione appaltante fare affidamento sulla sussistenza dei requisiti di partecipazione per l'intera fase di esecuzione dell'appalto, la società doveva essere esclusa dalla gara (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5919; V, 6 ottobre 2018, n. 5753; V, 3 settembre 2018, n. 5142), non potendo condurre a diversa conclusione l'intervenuta estensione della durata dell'affitto, essendo avvenuta, per allegazione dell'appellante, dopo la presentazione dell'offerta.

In conclusione, il possesso dei requisiti, richiesto al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, deve permanere nelle more della procedura di gara e per tutta la fase esecutiva dell'appalto, non potendo assumere rilevanza l'eventuale regolarizzazione postuma che intervenga sulla durata di contratti che non costituiscono il presupposto.

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