Subprocedimento di verifica dell’anomalia delle offerte: sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell’offerta economica

Redazione Scientifica
01 Febbraio 2019

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta postula un apprezzamento globale sulla sua affidabilità e, nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale, sono consentite...

Il giudizio sull'anomalia dell'offerta postula un apprezzamento globale sulla sua affidabilità e, nel contraddittorio procedimentale afferente al relativo segmento procedurale, sono consentite compensazioni tra sottostime e sovrastime di talune voci dell'offerta economica; in ogni caso, deve restare ferma la strutturale immodificabilità sia dell'offerta economica che, a maggior ragione, di quella tecnica nei suoi aspetti sostanziali che hanno determinato l'attribuzione del relativo punteggio, dovendo tenersi distinto il subprocedimento di anomalia, nella sua funzione e nei suoi caratteri - volto al concreto apprezzamento dell'adeguatezza dell'offerta - dalla cristallizzazione dell'offerta presentata dai concorrenti nelle sue componenti, che non può subire modifiche in esito al giudizio di congruità nell'ambito del quale sono ammessi solo cambiamenti nelle giustificazioni, fermo restando il divieto di una radicale modificazione della composizione dell'offerta che ne alteri l'equilibrio economico allocando diversamente rilevanti voci di costo nella sola fase delle giustificazioni nel solo rispetto del saldo complessivo.

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