È valida l'impugnazione via PEC del decreto che revoca il gratuito patrocinio?

Redazione scientifica
08 Febbraio 2019

L'impugnazione del decreto che revoca l'ammissione dell'imputato al gratuito patrocinio non può essere spedita a mezzo PEC, dovendo essere rispettate le forme del 583 c.p.p..

Il caso. La Corte d'appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dall'imputato avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla stessa Corte territoriale.
Avverso la pronuncia, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione

Spedizione dell'impugnazione nelle forme previste dall'art. 583 c.p.p. . La Corte di cassazione ha rilevato che il provvedimento impugnato è stato notificato il 10 novembre 2016, a mezzo PEC all'imputato.
Ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.p., d.P.R. n. 115/2002, redante il testo unico delle spese di giustizia, il ricorso per cassazione, nel termine di 20 giorni da tale notifica, doveva essere depositato ai sensi dell'art. 582 c.p.p. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento oppure spedito con telegramma o lettera raccomandata alla suddetta cancelleria nelle forme prescritte dall'art. 583 c.p.p..
L'impugnazione, invece, è stata proposta dal difensore con notifica telematica alla controparte Ministero della Giustizia in data 19 novembre 2016, cui ha fatto seguito il deposito dello stesso e degli allegati nella cancelleria della Corte d'appello bolognese solo il 6 dicembre 2016. Gli atti, poi, sono pervenuti nella cancelleria della Suprema Corte il 14 dicembre 2016.
Il ricorso, dunque, è stato proposto tardivamente, essendo stato depositato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato solo in data 6 dicembre, mentre deve ritenersi irrilevante la notifica dello stesso alla controparte a mezzo PEC. Le modalità di spedizione dell'impugnazione di cui all'art. 583 c.p.p., infatti, sono tassative ed inderogabili e nessuna norma prevede la trasmissione mediante l'uso della PEC (Cass. Sez. 4, n. 18823 del 30 marzo 2016).
È stato ritenuto irrilevante, inoltre, il fatto che il ricorso in esame fosse stato originariamente presentato con le forme del rito civile, tanto da essere prima notificato con PEC alla controparte e poi depositato, come si evince dagli atti del fascicolo e dal provvedimento del Primo Presidente della Corte di cassazione il quale, dopo un'ordinanza interlocutoria di una Sezione civile, ha assegnato il procedimento ad una Sezione penale.

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