Divisione in lotti e PMI
05 Febbraio 2019
Una suddivisione in lotti non rispettosa dei criteri di legge è solo apparentemente conforme all'obbligo normativo di suddivisione (cfr. CdS, III n. 5528 del 26/09/2018).
Sul punto, vale, anche sotto la vigenza del precedente codice dei contratti, il disposto dell'articolo 6 comma 5 del d. lgs 163/2006 nella parte in cui indica l'obiettivo (facendone carico all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) di assicurare l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara
Deve, dunque, ritenersi che, in attuazione di un corollario già insito nel preesistente assetto normativo, ulteriormente ripreso all'art. 51, comma 1, terzo periodo del nuovo codice dei contratti (d.lvo n. 50/2016), il legislatore abbia inteso richiamare l'attenzione dell'interprete, attraverso l'eloquente richiamo al parametro dell'adeguatezza, sulla necessità di esigere l'osservanza “sostanziale” della regola della suddivisione in lotti dell'oggetto dell'appalto, ove funzionale alle esigenze partecipative delle PMI, osservanza la quale è soggetta al sindacato in sede giurisdizionale amministrativa sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, oltre che della congruità dell'istruttoria svolta. |