Rito speciale e cause di esclusione nelle procedure ad evidenza pubblica

Angelica Cardi
08 Febbraio 2019

L'onere di impugnazione entro i termini previsti dagli artt. 29 del d.lgs. n. 50/16 e 120, comma 2 bis, c.p.a. concerne le sole cause di esclusione desumibili dal controllo formale della dichiarazione sui requisiti, proprio della fase di ammissione, e non anche le ipotesi in cui la causa di esclusione emerga successivamente nella fase di verifica dei requisiti del potenziale aggiudicatario.

Il caso. Un operatore economico, classificatosi al primo posto nell'ambito della procedura di gara, veniva successivamente escluso per aver omesso di provare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione. Il ricorrente impugnava l'esclusione nonché con ricorso per motivi aggiunti il successivo provvedimento con cui la stazione appaltante aggiudicava l'appalto in favore di una diversa società.

Il TAR, dopo aver rigettato il ricorso principale rilevando la violazione da parte del ricorrente dell'obbligo di provvedere alla tempestiva trasmissione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara a mezzo del sistema Avcpass, entro il termine perentorio concesso dalla stazione appaltante, accoglieva in parte il ricorso per motivi aggiunti annullando, conseguentemente, gli atti impugnati.

In particolare, il ricorrente lamentava l'illegittimità dell'aggiudicazione medio tempore intervenuta a favore della impresa controinteressata, in quanto, all'esito della verifica dei requisiti, era emerso che, mentre nel Documento di Gara Unico Europeo era stata dichiarata l'insussistenza delle situazioni ostative di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, al contrario, a carico del legale rappresentante dell'impresa risultavano sette precedenti (di cui uno per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro) non dichiarati e dunque non valutati dalla stazione appaltanti ai fini di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016.

La soluzione. Il Collegio, in primo luogo, ha respinto l'eccezione di tardività dell'impugnazione sollevata dalle parti resistenti rilevando che l'onere di impugnazione entro i termini di cui agli artt. 29 del d.lgs. n. 50/16 e 120 c.p.a. riguarda esclusivamente le cause di esclusione desumibili da un controllo formale della dichiarazione sui requisiti, proprio della fase di ammissione, e non anche le ipotesi in cui la causa di esclusione emerga nella successiva fase di verifica dei requisiti del potenziale aggiudicatario.

Il TAR ha, quindi, accolto il ricorso, precisando che l'art. 80, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 – nel richiedere che ciascuna gara sia preceduta dalla verifica dell'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle imprese concorrenti – riserva il compito del vaglio alle stazioni appaltanti senza lasciarlo all'autovalutazione – evidentemente non priva di rischi di conflitto di interessi – delle concorrenti. Il Collegio precisa, dunque, che non è ammissibile che la relativa valutazione sia eseguita a monte dalla concorrente la quale autonomamente giudichi irrilevanti i propri precedenti negativi, omettendo di segnalarli con la prescritta dichiarazione.

Da ciò, ne consegue, pertanto, a giudizio del Collegio, che l'omessa dichiarazione di precedenti sentenze di condanna, riportate da esponenti aziendali, costituisce legittima causa di esclusione dell'impresa da una gara ad evidenza pubblica ex art. 80, comma 5 del d.lgs. n. 50 del 2016, trattandosi di dichiarazione reticente, inidonea a fornire un quadro completo della situazione effettivamente esistente e tale da non consentire il normale ed esauriente dispiegarsi del processo decisionale della stazione appaltante in merito alla sussistenza di eventuali gravi illeciti professionali.

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