È legittimo il giudizio di anomalia espresso in termini probabilistici?

Francesca Cernuto
11 Febbraio 2019

Nell'esprimere il giudizio di anomalia, l'Amministrazione può affidarsi ad una valutazione di tipo probabilistico che coinvolge non solo la sostenibilità dell'offerta sotto il profilo eminentemente economico, ma anche la serietà delle tempistiche indicate dall'aggiudicatario, le quali devono risultare in linea con le prescrizioni imposte dalla lex specialis.

Il caso. Una stazione appaltante dispone l'esclusione dell'offerta presentata da una società ritenendola anomala con riferimento ai tempi previsti per l'esecuzione dei lavori, notevolmente ridotti in termini percentuali rispetto a quelli previsti nel cronoprogramma di progetto.

Ad avviso dell'Amministrazione, tale riduzione delle tempistiche comporterebbe il necessario discostamento rispetto alle prescrizioni impartite nella lex specialis, ove si richiedeva che i lavori venissero effettuati senza interruzione dell'attività svolta ordinariamente nei locali interessati dalle attività e senza prolungare i turni degli operai impiegati oltre le normali otto ore giornaliere.

L'operatore economico escluso impugna il provvedimento, deducendo l'illegittimità del giudizio di anomalia espresso sulla scorta di una valutazione meramente probabilistica e priva di riscontri fattuali, in violazione dell'art. 97 D.Lgs. n. 50 del 2016. Il ricorrente lamenta, altresì, che il giudizio di anomalia, concentratosi esclusivamente sulla riduzione del tempo contrattuale indicato, si sarebbe di fatto risolto in una valutazione ex novo dell'offerta tecnica.

Il giudizio di anomalia si estende alle tempistiche di esecuzione. Nel respingere il ricorso, il Collegio rileva che la valutazione circa la serietà e l'attendibilità, sottesa al giudizio di anomalia, è riferita all'offerta nel suo complesso, la cui sostenibilità deve essere rapportata non solo al prezzo ma anche ai tempi di esecuzione indicati dall'operatore economico.

Il carattere probabilistico del giudizio. Sotto altro profilo, la legittimità del provvedimento impugnato non è minato neppure dalla circostanza che la valutazione sia stata espressa in termini probabilistici, in quanto il giudizio di anomalia costituisce di per sé esternazione di una serie di dubbi sulla congruità dell'offerta. Tali perplessità sono espressione di discrezionalità tecnica dell'Amministrazione, la quale può essere sottoposta a sindacato solo ove emergano macroscopiche illogicità o erroneità fattuali.

Nella vicenda de qua, il Collegio ritiene che il giudizio di anomalia, ancorché probabilistico, risulti del tutto ragionevole, in quanto le tempistiche indicate dall'aggiudicatario non appaiono coerenti con le prescrizioni imposte dalle lex specialis, con conseguente pregiudizio della complessiva affidabilità dell'offerta.

In conclusione. Il giudizio di anomalia involge la sostenibilità e affidabilità dell'offerta non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo dei tempi di esecuzione dell'attività, e, sostanziandosi in una serie di dubbi su quanto proposto dall'aggiudicatario, può essere esternato dall'Amministrazione anche in termini probabilistici.

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