41-bis. Il rapporto del Garante dei detenuti sul regime detentivo speciale
11 Febbraio 2019
Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, a seguito della visita di tutte le sezioni a regime detentivo speciale ex articolo 41-bis ord. pen., ha redatto il relativo rapporto tematico con riferimento agli anni 2016-2018. Alla data del 7 gennaio 2019 le persone sottoposte a tale regime risultano 748, di cui solo 363 hanno una posizione giuridica definitiva.
Le raccomandazioni del Garante. La Relazione del Garante è volta a informare il Parlamento della situazione emersa da dette visite nonché a evidenziare le criticità di tale regime detentivo. Allo scopo di rendere tale modalità di detenzione conforme ai parametri di legittimità costituzionale e ai principi di tutela dei diritti umani, il Garante auspica, anzitutto di «non definire mai tale regime quale “carcere duro” perché questo concetto implica in sé la possibilità che alla privazione della libertà – che è di per sé il contenuto della pena detentiva – possa essere aggiunto qualcos'altro a fini maggiormente punitivi o di deterrenza o di implicito incoraggiamento alla collaborazione». Sempre allo scopo di raggiungere il rispetto dei suddetti principi il Garante raccomanda: che si ponga fine alla previsione di apposite sezioni di “Area riservata” all'interno degli Istituti che ospitano sezioni di regime speciale di cui all'articolo 41-bis ord. pen.;
che il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria riveda con urgenza tutte quelle situazioni in cui la persona detenuta stia scontando la pena in regime speciale ex articolo 41-bis ord. pen. di fatto in situazione di continuato isolamento e provveda a una diversa collocazione e a una diversa gestione della quotidianità;
che siano abolite sezioni o raggruppamenti costituiti da meno di tre persone detenute;
una seria rivalutazione da parte delle Autorità responsabili ai diversi livelli della possibilità di prevedere la loro esecuzione in regime speciale ex articolo 41-bis ord. pen., al termine di esecuzione della pena e auspica la piena coerenza dell'applicazione di misure di sicurezza con la giurisprudenza della Corte europea;
che non si protragga il regime speciale previsto dall'articolo 41-bis ord. pen. fino al termine dell'esecuzione di una pena temporanea e che, al contrario, qualora nel periodo previsto per un eventuale rinnovo sia compreso il termine dell'esecuzione penale, si eviti la reiterazione dando così la possibilità all'Amministrazione penitenziaria di progettare percorsi che gradualmente accompagnino alla dimissione, utili al positivo reinserimento sociale nonché maggiormente efficaci per la tutela della sicurezza esterna;
che sia rivisto l'articolo 14 comma 2 della circolare Dap n. 3676/6126, assicurando l'accesso all'informazione e, quindi, la fruizione dei canali televisivi, senza il limite temporale in esso previsto;
all'Amministrazione penitenziaria di dare indicazioni affinché si consolidi la pratica di ottemperare senza indugio alle ordinanze della Magistratura di sorveglianza;
particolare attenzione a livello di progettazione generale affinché nelle sezioni di regime speciale ex articolo 41-bis ord. pen., pur tenendo conto delle particolari esigenze determinate da tale regime detentivo e dalla sua finalità:
Il Garante nazionale raccomanda inoltre che le sezioni esistenti siano progressivamente adeguate nel rispetto di tali parametri, costituenti standard minimi di abitabilità, e che nuove sezioni o sezioni che l'Amministrazione intende riaprire siano rese operative solo nel rispetto dei parametri sopra indicati;
che le sale per i colloqui per le persone detenute in regime detentivo speciale ex articolo 41-bis ord. pen. siano adeguate per consentire il passaggio del minore di 12 anni, autorizzato al colloquio senza vetro di separazione, attraverso un passaggio dignitoso;
che in tutte le sezioni di regime speciale ex articolo 41-bis ord. pen. siano garantite a ogni persona detenuta due ore di permanenza all'aria aperta, salvo i casi previsti dall'articolo 16, comma 3, del d.P.R. 230/2000 e nelle modalità procedurali previste dall'articolo 10 comma 1 ord. pen. per ciascuna persona detenuta nei confronti della quale tale eccezionale e temporalmente limitata riduzione debba essere adottata; raccomanda inoltre che l'eventuale riduzione non sia mai posta in contrapposizione con la possibilità di accedere alla prevista ora di socialità o di svolgimento di altra attività normativamente consentita;
che sia dismessa la pratica constatata in alcuni Istituti di sanzionare disciplinarmente, anche con la sospensione dalle attività comuni, le persone detenute che si limitano a salutare un'altra persona ristretta pur chiamandola per nome, a meno che non ci siano elementi fondati e specifici che portino ad attribuire a tale gesto un significato diverso dal mero saluto;
che le procedure disciplinari siano sempre usate come meccanismi di ultimo impiego e l'isolamento solo in casi eccezionali, così come affermato dalle Regole penitenziarie europee;
di effettuare i controlli con denudamento solo ed esclusivamente in casi di eccezionalità quando vi sia il «fondato sospetto» circa il possesso di oggetti non consentiti, pericolosi per l'ordine e la sicurezza dell'Istituto e non rilevabili altrimenti e non in maniera sistematica e di garantire sempre il diritto alla riservatezza e al pudore, evitando di esporre la persona coinvolta agli sguardi di operatori penitenziari che non sono tenuti a essere presenti nel pieno rispetto della regola 54.4. delle Regole penitenziarie europee (Rec(2006)2). Esse non possono mai costituire una pratica routinaria;
che sia interrotta ogni pratica che limita la consultazione degli atti processuali e che venga assicurata alle persone detenute in regime speciale la possibilità di consultazione, fornendo loro gli apparecchi di lettura dei supporti informatici nei termini previsti dall'articolo 14.1 capoversi 5 e 6 della circolare DAP n. 3676/6126 del 2 ottobre 2017 e comunque escludendo ogni concorrenza del tempo destinato alla lettura per mezzo del computer fisso con quello riservato alle altre attività che si svolgono fuori della camera detentiva;
che le preclusioni all'acquisto e alla disponibilità di organi di stampa e di pubblicazioni non siano estese in modo tal da compromettere l'effettivo accesso all'informazione;
che negli Istituti e nei territori in cui sono tuttora mancanti siano immediatamente attivati i Servizi di assistenza intensiva (Sai) destinati a rispondere alle esigenze di tutela della salute delle persone detenute in regime ex articolo 41-bis ord. pen., attraverso la stipula dei necessari protocolli con le Aziende sanitarie locali. Raccomanda altresì che sia rigorosamente rispettata l'attuazione della traduzione in luoghi esterni di cura delle persone che necessitano di accertamenti diagnostici o di cure che non possono essere resi dai servizi sanitari interni all'Istituto;
siano disattivate o quantomeno schermate le telecamere collocate nei locali da bagno delle camere detentive al fine di garantire la riservatezza nell'espletamento delle proprie funzioni fisiologiche; e che le visite mediche siano condotte nell'osservanza dei principi di riservatezza e di tutela del rapporto tra medico e paziente, escludendo la presenza o la vicinanza del personale di Polizia penitenziaria se non in casi circostanziati e a seguito di specifica e altrettanto circostanziata richiesta del sanitario e prevedendo modalità di controllo esterno ed esclusivamente visivo, come può realizzarsi dotando le porte delle stanze degli ambulatori medici di una finestra. |